Sentenza n. 431/2026 - Pescara, Sezione 1
per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n.321 del 26 ottobre 2021, relativamente alla refusione delle spese di lite di €981,00 per compensi professionali, oltre al 15% di spese generali, IVA e CPA, con richiesta di nomina di un commissario ad acta, in caso di persistente inadempimento del Soggetto pubblico.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha respinto il ricorso per ottemperanza, rilevando che il Ministero aveva effettuato il pagamento dovuto nel marzo 2022, circa quattro anni prima della proposizione del ricorso nel 2026. Non ha dichiarato cessata la materia del contendere, nonostante la successiva richiesta del ricorrente, e ha posto le spese di giudizio a carico di quest'ultimo, liquidandole in € 300,00 oltre accessori di legge.
Atto impugnato: asserito inadempimento del Ministero all'obbligo di rifondere le spese di lite liquidate dalla sentenza n. 321 del 26 ottobre 2021
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso per l'ottemperanza, ai sensi dell'art. 112, comma 2, c.p.a., chiedendo l'esecuzione del capo della sentenza n. 321 del 26 ottobre 2021 relativo alla rifusione di € 981,00 per compensi professionali, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA, e la nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inadempimento. Il Ministero ha chiesto il rigetto, documentando di avere già pagato quanto dovuto nel marzo 2022. Il ricorrente ha poi aderito alla richiesta di declaratoria della cessata materia del contendere, chiedendo la compensazione delle spese.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, c.p.a.
Con ricorso il Sig. Domenico Naso richiedeva, ex art.112, comma 2 c.p.a., l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n.321 del 26 ottobre 2021, relativamente alla refusione delle spese di lite di €981,00 per compensi professionali, oltre al 15% di spese generali, IVA e CPA, con richiesta di nomina di un commissario ad acta, in caso di persistente inadempimento del Soggetto pubblico.
La disposizione è indicata quale base dell'azione di ottemperanza promossa per ottenere l'esecuzione del capo di una sentenza che aveva liquidato spese di lite; il ricorso è stato respinto perché l'obbligo risultava già adempiuto.
Massime di principio
- Il ricorso per ottemperanza non può essere accolto quando l'amministrazione abbia già integralmente adempiuto l'obbligo risultante dal giudicato prima della proposizione del ricorso.
Come è indicizzato
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