Sentenza n. 5/2026 - Cagliari, Sezione 1
per l'annullamento del decreto dell’Assessore all’Ambiente n. 14 del 25 agosto 2025, con il quale la Regione ha adottato il Calendario venatorio regionale, limitatamente alla parte del calendario venatorio in cui si prevede il prelievo di: 1. cornacchia grigia sino al giorno 8.2.2026; 2. gazza e ghiandaia sino 29 gennaio 2026, discostandosi dal c.d. “arco temporale massimo”.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Calendario venatorio regionale per la stagione 2025/2026, limitatamente al posticipo della chiusura della caccia alla cornacchia grigia all’8 febbraio 2026 e alla disciplina della caccia a gazza e ghiandaia, con preapertura il 4 e 7 settembre e chiusura il 29 gennaio 2026
Esito
Favorevole al ricorrente (associazione ambientalista)
Prevale il privato
La controversia
L’associazione ricorrente ha impugnato il decreto assessoriale regionale n. 14 del 25 agosto 2025 deducendo, con il primo motivo, la violazione dell’art. 18, comma 2, della l. n. 157/1992 per il posticipo della chiusura della caccia alla cornacchia grigia all’8 febbraio 2026, nonostante il parere sfavorevole dell’ISPRA. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione dell’art. 18, commi 1 e 2, della l. n. 157/1992 e il difetto di motivazione relativamente alla gazza e alla ghiandaia, sostenendo che le due giornate di preapertura del 4 e 7 settembre avrebbero dovuto comportare un corrispondente anticipo della chiusura, per mantenere invariato l’arco temporale massimo di esercizio venatorio. Era stata inoltre prospettata una questione di legittimità costituzionale dell’art. 49 della l.r. n. 23/1998, poi rinunciata dalla ricorrente perché fondata sull’erronea attribuzione alla normativa regionale del termine di chiusura al 28 febbraio.
La decisione
Il ricorso è stato parzialmente accolto. Il primo motivo è stato ritenuto fondato: l’art. 18, comma 2, della l. n. 157/1992 consente alle regioni di posticipare il termine di chiusura, non oltre la prima decade di febbraio, solo previa acquisizione del parere ISPRA e con obbligo di uniformarsi a tale parere. Il parere ISPRA sulla cornacchia grigia era chiaro, adeguatamente motivato e sfavorevole al posticipo all’8 febbraio, evidenziando il disturbo arrecato ad altre specie già impegnate nella riproduzione e le difficoltà di vigilanza. La previsione regionale è stata quindi annullata in parte qua; non potevano prevalere le ragioni regionali relative alla limitazione dei danni alle colture e alla raccolta di campioni per la sorveglianza del virus West Nile. Il secondo motivo è stato respinto: la preapertura del 4 e 7 settembre non equivale all’anticipazione dell’apertura generale, fissata al 21 settembre. Pertanto, la chiusura al 29 gennaio è stata ritenuta compatibile con l’arco temporale previsto dall’art. 18, comma 1, anche perché le giornate di preapertura erano soggette a modalità limitate, senza uso del cane e alla posta, e risultavano compensate dall’anticipazione della chiusura rispetto al 31 gennaio. La Regione è stata obbligata a rideterminarsi sulla chiusura della caccia alla cornacchia grigia entro 15 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Spese integralmente compensate per soccombenza reciproca.
Norme richiamate
art. 18, comma 1, l. 11 febbraio 1992, n. 157
Il periodo in cui tale specie può essere cacciata va dalla terza domenica di settembre fino al 31 gennaio dell’anno successivo.
Per la cornacchia grigia, la gazza e la ghiandaia l’arco temporale ordinario della caccia termina il 31 gennaio dell’anno successivo; la preapertura limitata non determina necessariamente l’anticipazione della chiusura quando l’apertura generale resta fissata alla terza domenica di settembre.
art. 18, comma 2, l. 11 febbraio 1992, n. 157
le regioni possono posticipare, non oltre la prima decade di febbraio, i termini di cui al presente comma in relazione a specie determinate e allo scopo sono obbligate ad acquisire il preventivo parere espresso dall’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), al quale devono uniformarsi
Il parere ISPRA sul posticipo della chiusura del periodo di caccia è obbligatorio e vincolante. La regione non può discostarsene neppure invocando ragioni proprie, quando il parere sia chiaro e adeguatamente motivato.
art. 49 l.r. Sardegna n. 23/1998
La disposizione regionale, letta in combinato disposto con l’art. 48 della medesima legge, prevede per le specie considerate un periodo di caccia coerente con quello stabilito dall’art. 18, comma 1, della l. n. 157/1992.
art. 48 l.r. Sardegna n. 23/1998
La disposizione è richiamata in combinato disposto con l’art. 49 per individuare le specie cui si applica il periodo regionale di prelievo venatorio.
Massime di principio
- Quando una regione intende posticipare, per una determinata specie, il termine di chiusura della caccia ai sensi dell’art. 18, comma 2, della l. n. 157/1992, il parere preventivo dell’ISPRA è obbligatorio e vincolante; l’amministrazione regionale deve uniformarsi a un parere sfavorevole chiaro e adeguatamente motivato.
- Le ragioni discrezionali addotte dalla regione, quali la limitazione dei danni alle colture agricole o finalità di sorveglianza sanitaria, non consentono di disattendere il parere ISPRA vincolante richiesto per il posticipo del termine di chiusura della caccia.
- La preapertura della caccia in giornate eccezionali e con modalità limitate non equivale all’anticipazione del termine di apertura generale; pertanto, la chiusura può restare ancorata all’apertura generale, purché il calendario rispetti complessivamente l’arco temporale normativo e le modalità siano coerenti con le indicazioni tecnico-faunistiche.
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