Ordinanza n. 3607/2026 - Roma, Sezione 1T
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoche di nulla osta al lavoro subordinato riguardanti numerosi lavoratori
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione procedente)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente ha impugnato, con ricorso introduttivo e motivi aggiunti, una serie di provvedimenti della Prefettura di Roma recanti la revoca del nulla osta al lavoro subordinato ai sensi dell’art. 22 del d.lgs. n. 286/1998 e dell’art. 31 del d.P.R. n. 394/1999. In sede cautelare ha chiesto la sospensione dell’efficacia degli atti. Il TAR ha rilevato che il ricorso è cumulativo e riguarda un consistente numero di lavoratori, rispetto ai quali la società non sembra disporre di adeguata capacità economica. Ha inoltre considerato che la situazione fattuale non appare diversa da quella del nuovo datore di lavoro, subentrato mediante affitto di ramo aziendale, e ha lasciato impregiudicate le ulteriori valutazioni che l’Amministrazione potrà svolgere nei confronti della società subentrante, soprattutto quanto alla sua capacità economica. Le questioni di rito relative all’ammissibilità del ricorso cumulativo sono state espressamente lasciate ferme e non decise nella fase cautelare.
La decisione
Il TAR, al sommario esame proprio della fase cautelare, ha ritenuto il ricorso privo di sufficienti elementi di fondatezza. In particolare, le risultanze istruttorie non consentono di ravvisare una adeguata capacità economica della società ricorrente in relazione al consistente numero di lavoratori interessati dai provvedimenti impugnati; inoltre, il subentro mediante affitto di ramo aziendale non appare idoneo, allo stato degli atti, a differenziare la posizione del nuovo datore di lavoro. Per tali ragioni ha escluso la sussistenza del fumus boni iuris e ha respinto la domanda di sospensione, senza definire le questioni di rito concernenti l’ammissibilità del ricorso cumulativo. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 22 d.lgs. 286/1998
La disposizione è indicata quale base normativa dei nulla osta al lavoro subordinato oggetto di revoca.
art. 31 d.P.R. 394/1999
La disposizione è indicata quale ulteriore base normativa dei nulla osta al lavoro subordinato oggetto di revoca.
art. 55 c.p.a.
Disciplina la domanda cautelare esaminata dal TAR; la misura è stata negata per assenza del fumus boni iuris.
Massime di principio
- Nella fase cautelare, la sospensione di provvedimenti amministrativi può essere negata quando, sulla base delle risultanze istruttorie e del sommario esame proprio della fase incidentale, non emergano sufficienti elementi di fondatezza del ricorso e difetti il fumus boni iuris.
- La capacità economica del datore di lavoro costituisce un profilo rilevante nella valutazione della legittimità di provvedimenti riguardanti nulla osta al lavoro subordinato, soprattutto quando gli atti interessano un numero consistente di lavoratori.
- Il subentro di un nuovo datore di lavoro mediante affitto di ramo d’azienda non esclude, di per sé, la rilevanza delle criticità economiche già emerse, potendo l’Amministrazione svolgere ulteriori autonome valutazioni sulla capacità economica del soggetto subentrante.
- In sede cautelare il giudice può respingere la domanda per carenza di fumus boni iuris lasciando impregiudicate le questioni di rito, comprese quelle relative all’ammissibilità di un ricorso cumulativo.
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