Cassazione Penale, Sentenza n. 44579/2023 del 06/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza che aveva confermato l'applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari per il reato di truffa (art. 640, comma 2, n.2 c.p.), deducendo: 1) l'assenza di pericolo di inquinamento probatorio, dato che il contatto con i correi era avvenuto in occasione di una perquisizione risalente al 27/04/2022 e non costituiva pericolo concreto e attuale visto il lungo intervallo fino all'emissione della misura; 2) l'assenza di elementi concreti a fondamento del pericolo di fuga; 3) l'assenza di pericolo di reiterazione del reato, atteso che le truffe avevano sempre la stessa vittima e il sequestro delle carte aveva reciso i contatti con gli ignoti concorrenti, oltre al fatto che era trascorso quasi un anno senza azioni della stessa specie.
La decisione
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il Tribunale avesse adeguatamente motivato la sussistenza delle esigenze cautelari, in particolare il pericolo di reiterazione del reato, desumibile dall'inserimento della ricorrente in un "sofisticato sistema truffaldino"; ha richiamato il principio secondo cui il pericolo di reiterazione deve essere concreto e attuale e può essere valutato sulla base della personalità dell'imputata e delle modalità del fatto. Il ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende per profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 81 cod. pen. (concorso di persone nel reato)
La norma è richiamata in relazione alla contestazione di concorso nell'illecito; la Corte prende atto della contestazione degli elementi di partecipazione nell'ambito del sistema truffaldino come fattore valutabile ai fini cautelari.
art. 110 cod. pen. (concorso di persone nel reato)
Riferimento alla responsabilità per atti compiuti in concorso; contribuisce alla valutazione degli indizi a carico dell'indagata e alla sussistenza del pericolo di reiterazione.
art. 640, comma 2, n. 2 cod. pen. (truffa aggravata)
Norma che disciplina la fattispecie di truffa aggravata contestata; la gravità e le modalità della condotta sono state ritenute elementi utili per valutare il periculum libertatis e il rischio di reiterazione.
art. 274, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. (pericolo di reiterazione)
La Corte richiama il principio che il pericolo di reiterazione deve essere concreto e attuale, fondato su elementi reali e sulla personalità dell'accusato; non è necessaria la previsione di una specifica occasione per delinquere, ma una prognosi motivata sulla continuazione del rischio.
art. 616 cod. proc. pen. (conseguenze dell'inammissibilità del ricorso)
Norma applicata per condannare la parte privata al pagamento delle spese processuali e, in presenza di profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende (qui quantificata in Euro 3.000,00).
Massime di principio
- Il pericolo di reiterazione ai fini cautelari richiede una valutazione prognostica: deve essere concreto e attuale, basato su elementi reali quali la personalità dell'indagato e le modalità del fatto; non è necessario indicare una specifica occasione futura di reato.
- La valutazione delle esigenze cautelari spetta al giudice della cautela che deve motivare in modo adeguato e logico; censure generiche sulla mancanza di pericolo difficilmente superano il sindacato in sede di cassazione in assenza di vizi motivazionali specifici.
- Il semplice decorso del tempo senza eventi analoghi non elimina automaticamente il rischio di reiterazione se permangono elementi che indicano l'inserimento dell'indagato in un contesto criminale strutturato.
- Contatti con correi o terzi rinvenuti in coincidenza con attività investigative (perquisizioni, sequestri) possono essere valutati come indizio di rischio di inquinamento probatorio o di mantenimento di collegamenti criminali, salvo prova contraria concreta offerta dall'interessato.
- Per contrastare efficacemente misure cautelari basate su esigenze di tutela, il ricorrente deve proporre elementi fattuali nuovi o dimostrare vizi nella motivazione del provvedimento; mere affermazioni non supportate da fatti concreti sono destinate a non ottenere accoglimento.
- La dichiarazione di inammissibilità di un ricorso può comportare, oltre al rigetto, l'onere delle spese e, se riscontrati profili di colpa, sanzioni pecuniarie a favore della Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.; dunque valutare la fondatezza dell'impugnazione prima di proporla.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 6 nov 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 44351/2023 del 06/11/2023
- Sentenza penale · 6 nov 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 44352/2023 del 06/11/2023
- Sentenza penale · 6 nov 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 44353/2023 del 06/11/2023
- Sentenza penale · 6 nov 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 44354/2023 del 06/11/2023
- Sentenza penale · 6 nov 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 44355/2023 del 06/11/2023
- Sentenza penale · 6 nov 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 44356/2023 del 06/11/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →