Cassazione Civile, Ordinanza n. 17799/2025 del 01/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (professionista)
La controversia
La controversia nasceva da un decreto ingiuntivo ottenuto da un avvocato per il pagamento delle proprie competenze professionali maturate nell'attività difensiva svolta in favore di una persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato. Il Ministero della Giustizia proponeva opposizione al decreto ingiuntivo; il giudice di pace respingeva l'opposizione, confermava il decreto e compensava le spese di lite per reciproca soccombenza. In appello, promosso dall'avvocato, il Tribunale rigettava la censura contro il mancato rilievo della tardività dell'opposizione, riformava parzialmente la decisione ritenendo che l'appellante non avesse interesse a impugnare quel capo perché già vittorioso nel merito, e compensava le spese del secondo grado richiamando la reciproca soccombenza e la contumacia dell'appellato. Il ricorso per cassazione deduceva: (1) violazione degli artt. 111 Cost. e 100 c.p.c. perché l'interesse ad impugnare sussisteva, essendo la statuizione sulla tardività dell'opposizione idonea a incidere sul capo sulle spese, che sarebbe passato in giudicato; (2) violazione degli artt. 111 Cost., 91 e 92 c.p.c. perché la compensazione delle spese era stata disposta fuori dei casi consentiti, non potendo la contumacia del Ministero costituire ragione legittimante, e comunque l'accoglimento del primo motivo avrebbe travolto la ratio della reciproca soccombenza.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondati entrambi i motivi, ribadendo che l'interesse ad impugnare va valutato in termini di utilità concreta e che sussiste quando la statuizione contestata incide sulla regolazione delle spese, destinata altrimenti a passare in giudicato. Ha inoltre affermato che la compensazione delle spese, dopo la riforma dell'art. 92 c.p.c., è consentita solo nei casi tipizzati o in ipotesi equiparabili di pari gravità ed eccezionalità, e che la mera contumacia della parte intimata non integra di per sé una ragione valida di compensazione. Conseguentemente ha accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito condannando il Ministero della Giustizia a rimborsare al ricorrente le spese del giudizio di secondo grado e quelle del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 86 c.p.c.
rappresentato e difeso da sé medesimo ex art. 86 cod. proc. civ.
consente alla parte di stare in giudizio personalmente nei casi previsti
art. 100 c.p.c.
interesse all'impugnazione ... manifestazione del generale principio dell'interesse ad agire
l'interesse ad impugnare richiede un'utilità concreta derivante dall'eventuale accoglimento del gravame e può essere rilevato d'ufficio
art. 111 Cost.
violazione e falsa applicazione dell’art. 111 Cost.
richiamato a fondamento dei motivi di ricorso in relazione alla corretta disciplina del processo e delle spese
art. 91 c.p.c.
artt. 91, primo comma, e 92, secondo comma, cod. proc. civ.
le spese seguono la soccombenza salvo i casi di compensazione previsti dalla legge
art. 92 c.p.c.
come risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 132 del 2014 e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale
la compensazione delle spese è ammessa solo nei casi espressamente previsti dalla norma e non può essere giustificata da formule generiche o dalla sola contumacia
d.l. n. 132 del 2014
ha inciso sulla disciplina della compensazione delle spese di lite
Corte cost. n. 77 del 2018
ha rilevato nella ricostruzione della disciplina dell'art. 92 c.p.c.
art. 384, secondo comma, c.p.c.
la causa può essere decisa nel merito ex art. 384, secondo comma, cod. proc. civ.
consente la decisione nel merito quando non occorrono ulteriori accertamenti di fatto
Massime di principio
- L'interesse ad impugnare deve essere valutato in concreto, in relazione all'utilità pratica che la parte può conseguire dall'accoglimento del gravame; non basta un interesse astratto alla correzione della motivazione o della soluzione giuridica.
- L'interesse ad impugnare sussiste anche contro una statuizione contenuta in una decisione sostanzialmente favorevole quando quel capo è idoneo a produrre un pregiudizio autonomo, in particolare se incide sulla regolazione delle spese e può formare giudicato.
- Dopo la riforma dell'art. 92 c.p.c., la compensazione delle spese è eccezionale e richiede una specifica base normativa; non è legittima una compensazione fondata su motivazioni generiche o sulla sola contumacia della parte vittoriosa o intimata.
- La contumacia della parte non costituisce, di per sé, un presupposto sufficiente per disporre la compensazione delle spese di lite.
- Quando la censura che sorregge la compensazione per reciproca soccombenza viene meno, cade anche la relativa giustificazione della compensazione, salvo che residui un autonomo e valido motivo conforme ai casi previsti dall'art. 92 c.p.c.
- Se non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può decidere la causa nel merito ai sensi dell'art. 384, comma 2, c.p.c.
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