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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 549/2023 del 11/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso contestava la conferma in appello della condanna per associazione per delinquere (art. 416 c.p.) e per emissione di fatture per operazioni inesistenti (art. 8 d.lgs. n. 74/2000). Le censure principali: insufficiente e generica motivazione della Corte d'appello sulla sussistenza del vincolo associativo; uso di intercettazioni senza adeguati riscontri; mancata valutazione di dichiarazioni e controesami (testi Baglivo, Caiazzo) che, secondo la difesa, avrebbero dimostrato l'assenza di un patto criminale e l'esistenza di operazioni reali; errore nel ritenere l'imputato amministratore di fatto e possibile illegittima estensione della responsabilità oltre il solo amministratore formale (richiamo all'art. 9 d.lgs. 74/2000); omissione di prova del profitto e confusione tra reato continuato e reato associativo. Venivano inoltre dedotte carenze nella valutazione di sentenze acquisite da altri procedimenti e la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili per genericità alcune censure e ha ritenuto infondati gli altri motivi. In particolare: il primo motivo è stato in gran parte dichiarato inammissibile per genericità e difetto di specificità rispetto a passaggi motivazionali rilevanti; la Corte ha ritenuto corretta la valutazione della Corte d'appello che ha ricostruito la stabilità del vincolo associativo basandosi sull'uso della Full Trade s.r.l. come 'veicolo' delle fatture inesistenti, sulle intercettazioni e sulle prove cronologiche; è stato affermato che il reato associativo può avere come fine la commissione ripetuta di un unico tipo di delitti e che le intercettazioni costituiscono prova diretta (salvo il diverso regime quando l'imputato non partecipa alla conversazione, ove servono indizi gravi, precisi e concordanti); è stata respinta la tesi secondo cui soltanto il legale rappresentante possa essere ritenuto responsabile ai sensi dell'art. 8 d.lgs. 74/2000, ricordando che l'art. 9 non esclude il concorso nell'emissione delle fatture per soggetti diversi dall'utilizzatore; il ricorso è quindi rigettato e la condanna confermata. Quanto alla richiesta di attenuanti generiche, il motivo è stato dichiarato inammissibile per genericità e per mancato confronto con la motivazione del primo giudice.

Norme richiamate

  • art. 416 cod. pen.

    La Cassazione conferma che l'associazione per delinquere può essere integrata anche quando il sodalizio abbia come programma la commissione ripetuta di reati omogenei (es. emissione di fatture inesistenti) e che la stabilità del vincolo può desumersi dall'uso costante di una società quale strumento operativo.

  • art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000

    art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000

    Il reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti è a dolo specifico e non richiede la prova dell'effettiva realizzazione dell'evasione fiscale o del profitto; la responsabilità può estendersi anche ad amministratori di fatto e a chi concorre materialmente nell'emissione.

  • art. 9 d.lgs. n. 74 del 2000

    art. 9 d.lgs. n. 74 del 2000

    L'art. 9, che evita la doppia punizione tra chi emette fatture inesistenti e chi se ne avvale, non impedisce che diversi soggetti concorrano, secondo le regole dell'art. 110 c.p., nella emissione stessa; dunque la responsabilità non è limitata automaticamente al legale rappresentante.

  • art. 110 cod. pen.

    La partecipazione al reato può essere ricostruita secondo le regole ordinarie del concorso di persone, e chi coopera materialmente o organizzativamente può essere ritenuto concorrente anche se non figura come amministratore formale.

  • artt. 192 e 533 cod. proc. pen.

    artt. 192 e 533 cod. proc. pen.

    Richiamati in relazione alle censure sulla motivazione e sull'istruttoria: le doglianze difensive devono essere specifiche e confrontarsi con i passaggi decisivi della motivazione per essere ammissibili in Cassazione.

  • art. 581 cod. proc. pen.

    Sottolinea l'obbligo di specificità delle doglianze in cassazione; ricorso generico che si limita a rimandare alle censure in appello è inammissibile.

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Fornisce i limiti della censura per vizio di motivazione e del travisamento della prova: il travisamento è sanzionato solo se l'errore riguarda una prova inesistente o radicalmente diversa e idonea a disarticolare l'intero impianto probatorio.

  • art. 238-bis cod. proc. pen.

    art. 238-bis cod. proc. pen.

    L'acquisizione in un procedimento di sentenze irrevocabili non obbliga il giudice del nuovo procedimento ad adottarne automaticamente le valutazioni: resta ferma l'autonomia del giudice di merito nell'apprezzamento complessivo delle prove.

  • art. 591, comma 4 cod. proc. pen.

    art. 591, comma 4 cod. proc. pen.

    Consente al giudice di dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione quando mancano i requisiti di specificità, anche se la questione non è stata rilevata in sede di appello.

Massime di principio

  • Per la Cassazione, l'esistenza di un'associazione per delinquere può essere desunta dall'uso stabile di una società come 'cartiera' usata come veicolo per illeciti; la ripetizione nel tempo di identiche condotte dimostra la stabilità del vincolo.
  • Le intercettazioni telefoniche costituiscono prova diretta e possono essere idonee a fondare la condanna; quando l'imputato non è parte della conversazione, le intercettazioni devono costituire indizi gravi, precisi e concordanti.
  • L'art. 9 d.lgs. 74/2000 non impedisce il concorso nella emissione delle fatture a carico di soggetti diversi dall'utilizzatore: anche gli amministratori di fatto o chi materialmente contribuisce possono essere ritenuti responsabili.
  • In cassazione le doglianze devono essere specifiche e confrontarsi direttamente con i passaggi motivazionali centrali; censure generiche o rimandi vaghi sono dichiarati inammissibili.
  • Il mancato accertamento di un profitto o dell'effettiva evasione non esclude la consumazione del reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti, che è reato a dolo specifico.
  • Sentenze definitive acquisite da altri procedimenti non impongono al giudice di merito l'automatica adozione delle conclusioni ivi tratte: esse vanno valutate insieme al restante materiale probatorio.

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