Cassazione Penale, Sentenza n. 27472/2025 del 25/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Brindisi che aveva respinto la revoca del sequestro preventivo dell'autocarro Fiat Iveco (targa BR892FG). Il ricorrente deduce violazione degli artt. 606, comma 1, lett. b), c) ed e) c.p.p., in relazione all'art. 259, comma 2, d.lgs. n. 152/2006, sostenendo che la "carcassa" dell'autovettura trasportata non poteva essere qualificata rifiuto (non era stata avviata a demolizione, risultava ancora iscritta al P.R.A. e dotata di targhe; il proprietario aveva denunciato il furto), e che vi era contraddittorietà nella motivazione relativa al valore economico del bene: o il veicolo ha valore e quindi non è rifiuto (conseguentemente non può essere disposta la confisca obbligatoria per ricettazione e non sussiste periculum in mora), oppure è privo di valore e quindi rifiuto non suscettibile di profitto. Segnalata inoltre una "riserva" di argomentare in udienza camerale.
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che la clausola di "riserva di argomentare in udienza camerale" non equivale a una richiesta formale di trattazione orale e che la Cassazione è sindacabile solo per violazione di legge o per vizi motivazionali assoluti; non sono ammessi, sotto la veste di "violazione di legge", i meri travisamenti dei fatti o ricostruzioni logiche già esaminate e ritenute corrette dal giudice del riesame. Il Collegio ha confermato la valutazione del Tribunale del riesame che: i) ha correttamente qualificato la carcassa come rifiuto ai sensi della normativa di settore nonostante la presenza di targhe o la precedente denuncia di furto (il veicolo era bruciato e cannibalizzato); ii) ha legittimamente ritenuto che un rifiuto possa conservare valore economico intrinseco (materiale recuperabile) e quindi giustificare la contestazione di ricettazione; iii) ha motivato adeguatamente il periculum in mora legato alla libera disponibilità dell'autocarro usato per il trasporto. Conseguentemente, oltre alla declaratoria di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende per profili di colpa nella determinazione dell'inammissibilità.
Norme richiamate
art. 611, comma 1-bis, cod. proc. pen.
Disciplina la trattazione cartolare del ricorso; il Collegio ha sottolineato che il ricorso è stato trattato in forma cartolare e che la riserva generica non equivale a richiesta formale di udienza.
art. 611, comma 1-ter, cod. proc. pen.
Stabilisce che la richiesta di trattazione orale deve essere esplicita e irrevocabile; la Corte ha ritenuto che la generica riserva non soddisfi il requisito formale.
art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen.
Indica i motivi tassativi di ricorso per cassazione; la Corte ha richiamato i limiti di ammissibilità dei motivi di legittimità, distinguendo tra violazione di legge e vizi di motivazione assoluti.
art. 259, comma 2, d.lgs. n. 152/2006
Norma richiamata in relazione alla qualificazione di rifiuto; la Corte ha ritenuto corretta l'applicazione del regime dei rifiuti alla carcassa bruciata e cannibalizzata.
art. 3, d.lgs. n. 209/2003
Definizione normativa richiamata (veicolo fuori uso); la Corte ha utilizzato tale richiamo per confermare che il veicolo incendiato e privo di componenti è da considerarsi 'fuori uso' e quindi rifiuto.
art. 227, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 152/2006
Richiamato dal Tribunale per l'inquadramento normativo: conferma che veicoli fuori uso configurano rifiuti ai fini del codice ambientale.
art. 648 cod. pen.
Norma delittuosa relativa alla ricettazione; il ricorrente contestava la possibilità di confisca obbligatoria, ma la Corte ha osservato che, anche se la ricettazione non prevede confisca obbligatoria, il valore economico intrinseco del materiale recuperabile legittima rilevanza penale e misure cautelari.
art. 325, comma 1, cod. proc. pen.
Richiamato per definire il limite della cassazione relativo alla "violazione di legge"; la Corte distingue la nozione di violazione di legge dai meri vizi di motivazione.
art. 616 cod. proc. pen.
Consente la condanna alle spese e, ove ravvisata colpa nella presentazione del ricorso, il pagamento a favore della Cassa delle ammende; la Corte ha irrogato euro 3.000,00 per colpa nella determinazione dell'inammissibilità.
Massime di principio
- In Cassazione il ricorso deve essere fondato su specifiche ipotesi di violazione di legge o su vizi motivazionali assoluti: non è ammesso il mero riproporre fatti o argomentazioni già esaminati in sede di merito o riesame senza una critica normativa precisa.
- La qualificazione di 'rifiuto' di un veicolo non dipende dalla presenza di targhe o dalla precedente denuncia di furto: un veicolo bruciato, cannibalizzato o fuori uso può essere considerato rifiuto anche se in passato era regolarmente registrato.
- Un bene qualificato rifiuto può comunque avere valore economico intrinseco (materiali recuperabili), il che non esclude la rilevanza penale di reati come la ricettazione e può giustificare misure cautelari.
- La libera disponibilità di un mezzo usato per condotte illecite può integrare il periculum in mora necessario al mantenimento di un sequestro preventivo; la mancanza di confisca obbligatoria per un reato non esclude l'adozione di misure cautelari preventive.
- Le richieste di trattazione orale devono essere formulate in modo esplicito e nei termini perentori previsti: una mera 'riserva' nella memoria non è sufficiente a ottenere l'udienza.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 25 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 27337/2025 del 25/07/2025
- Sentenza penale · 25 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 27338/2025 del 25/07/2025
- Sentenza penale · 25 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 27339/2025 del 25/07/2025
- Sentenza penale · 25 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 27340/2025 del 25/07/2025
- Sentenza penale · 25 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 27341/2025 del 25/07/2025
- Sentenza penale · 25 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 27342/2025 del 25/07/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →