Sentenza n. 6707/2026 - Roma, Sezione 1
per l’annullamento del Decreto Ministeriale del 27 settembre 2022 n. 152 recante “Regolamento che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 20 ottobre 2022; nonché di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso, con particolare riferimento agli atti non noti dell’istruttoria procedimentale, ivi compresi i pareri resi dall’Istituto Superiore di Sanità e dall’Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca Ambientale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto ministeriale n. 152 del 27 settembre 2022 sulla cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale, nonché atti istruttori connessi
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Le ricorrenti hanno impugnato il decreto ministeriale n. 152 del 27 settembre 2022, recante il regolamento sulla cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale, chiedendone l’annullamento insieme agli atti presupposti, conseguenti e connessi, inclusi i pareri dell’Istituto Superiore di Sanità e dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale. Il testo della sentenza non espone i singoli motivi di illegittimità dedotti, poiché il giudizio è stato definito in rito a seguito della sopravvenuta abrogazione e sostituzione del decreto impugnato.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. Nel corso del giudizio, le ricorrenti hanno formalmente dichiarato di non avere più interesse alla decisione di merito, poiché il decreto impugnato era stato abrogato e sostituito dal decreto ministeriale n. 127/2024. Il giudice ha ritenuto determinante la sopravvenienza e la dichiarazione delle ricorrenti, in applicazione del principio dispositivo nel processo amministrativo. Le spese di lite sono state integralmente compensate, in ragione della definizione in rito della controversia e della richiesta di compensazione non contestata dalle amministrazioni resistenti.
Norme richiamate
art. 184-ter, comma 2, d.lgs. 152/2006
cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale
La disposizione costituisce la base normativa del regolamento ministeriale impugnato, ma la sentenza non ne esamina il contenuto sostanziale.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse
La norma è applicata per dichiarare improcedibile il ricorso quando, dopo la proposizione della domanda, viene meno l’interesse alla decisione, anche per effetto della sopravvenuta abrogazione e sostituzione dell’atto impugnato e della formale dichiarazione della parte ricorrente.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
La disposizione è richiamata in relazione alla trattazione della causa nell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato, senza ulteriore interpretazione nella decisione.
Massime di principio
- Quando l’atto amministrativo impugnato viene abrogato e sostituito durante il giudizio e il ricorrente dichiara formalmente di non avere più interesse alla decisione di merito, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
- Nel processo amministrativo, la sopravvenuta carenza di interesse può essere rilevata alla luce della sopravvenienza dell’atto impugnato e della dichiarazione della parte ricorrente, in applicazione del principio dispositivo.
- La definizione in rito per sopravvenuta carenza di interesse non comporta necessariamente la condanna alle spese; queste possono essere integralmente compensate per giuste ed eccezionali ragioni, anche quando la compensazione sia richiesta dal ricorrente e non sia contestata dalle amministrazioni resistenti.
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