Ordinanza del 03/12/2018 n. 31203 - Corte di Cassazione
Accertamento - Riscossione - Cartella di pagamento - Rateazione - Idonee garanzie - Mancata prestazione - Conseguenze.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di A.G. contro Equitalia, confermando che il piano di rateazione, subordinato alla prestazione di una polizza fideiussoria o di una fideiussione bancaria mai presentata, non aveva prodotto effetti. Gli interessi dovevano quindi essere calcolati secondo le scadenze originarie del debito e non sulla base del piano di ammortamento. La ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento di un ulteriore contributo unificato.
Rateazione della cartella di pagamento e calcolo degli interessi in assenza delle garanzie richieste
Rateazione della cartella di pagamento e conseguenze della mancata garanzia
La controversia riguarda il calcolo degli interessi relativi a una cartella di pagamento oggetto di una richiesta di rateazione. La Corte di cassazione ha ritenuto corretto il calcolo degli interessi effettuato sulla base delle scadenze originarie del debito, poiché il piano di rateazione era sospensivamente condizionato alla prestazione di idonee garanzie, mai fornite dai debitori.
Soggetti e svolgimento del giudizio
A.G. ha proposto ricorso per cassazione, notificato il 9 giugno 2017, contro Equitalia Sud s.p.a., avverso la sentenza n. 97/2017 della Corte d’appello di Lecce, depositata il 17 marzo 2017 e notificata il 13 aprile 2017.
La controversia era stata originariamente avviata nel 2011 nei confronti di Equitalia Pragma s.p.a., poi divenuta Equitalia Sud s.p.a. A.G. chiedeva la restituzione di somme che riteneva indebitamente riscosse a titolo di interessi.
Domanda della contribuente e decisioni di merito
La contribuente aveva chiesto di essere ammessa a un piano di rateazione per il pagamento di una cartella e aveva versato alcune rate. Dopo il mancato rispetto del piano, Equitalia aveva proceduto al pignoramento presso terzi per un importo comprensivo di interessi.
Secondo A.G., gli interessi erano stati calcolati in modo eccessivo, poiché erano stati determinati non dalla data dell’ultima rata pagata sulla sorte capitale residua, ma dalla data, anteriore, di maturazione del credito. Per tale ragione aveva chiesto la restituzione della differenza ritenuta non dovuta.
La domanda era stata accolta in primo grado, previa consulenza contabile. La Corte d’appello aveva però integralmente riformato la decisione, respingendo la domanda di ripetizione dell’indebito.
Condizione del piano di rateazione
La ratio decidendi della sentenza d’appello, ricostruita dalla Corte di cassazione, consisteva nel fatto che il piano di rateazione prodotto dalla stessa ricorrente era espressamente subordinato, con effetto sospensivo, alla prestazione entro un termine determinato di garanzie di adempimento.
Le garanzie richieste consistevano, secondo gli schemi predisposti dalla creditrice, in una polizza fideiussoria oppure in una fideiussione bancaria. Non era contestato che tali garanzie non fossero mai state prestate.
La Corte d’appello aveva inoltre considerato la nota di rifiuto della rateazione proveniente dall’Agenzia delle entrate, individuata quale soggetto legittimato a concedere il beneficio. Tuttavia, anche prescindendo da tale nota, la mancata prestazione delle garanzie era sufficiente a escludere l’efficacia del piano.
Calcolo degli interessi
Poiché la condizione cui era subordinata la rateazione non si era verificata, il piano non aveva mai prodotto effetti giuridici. I versamenti effettuati dai debitori non potevano quindi essere considerati esecuzione di un valido piano di ammortamento rateale idoneo a modificare le scadenze originarie del debito.
La Corte ha pertanto ritenuto corretto il calcolo degli interessi:
- non sulla base delle rate e delle scadenze previste dal piano di ammortamento;
- ma in relazione alle scadenze originarie del credito;
- con decorrenza dalla data originaria di maturazione del debito, anziché dalla data dell’ultima rata versata sulla sorte capitale residua.
Motivi del ricorso per cassazione
La ricorrente aveva articolato tre motivi.
Con il primo motivo aveva denunciato la violazione degli artt. 115 e 167 c.p.c. e dell’art. 111 Cost., nonché l’omesso esame di un fatto storico decisivo. In particolare, sosteneva che Equitalia avesse riconosciuto, o comunque non contestato, l’esistenza e l’applicazione del piano di rateazione, almeno parziale, come dimostrato dal pagamento di alcune rate comprensive di capitale e interessi.
Con il secondo motivo aveva denunciato la violazione degli artt. 153 e 183 c.p.c. e dell’art. 2033 c.c., oltre all’omesso esame di un fatto decisivo. La censura riguardava la tardività e l’inutilizzabilità della documentazione prodotta da Equitalia dopo il deposito della consulenza contabile, relativa alla mancata presentazione della polizza fideiussoria. Secondo la ricorrente, tale documentazione avrebbe dimostrato tardivamente che il piano doveva considerarsi rifiutato e che i pagamenti effettuati erano soltanto acconti sul debito residuo.
Con il terzo motivo aveva nuovamente denunciato la violazione degli artt. 153 e 183 c.p.c. e l’omesso esame di un fatto decisivo, individuato nella contestazione della congruità degli interessi applicati da Equitalia.
Decisione della Corte di cassazione
La Corte ha dichiarato il ricorso complessivamente inammissibile, ritenendo che i motivi fossero eccentrici rispetto all’effettiva ratio decidendi della sentenza impugnata.
La questione decisiva non era infatti rappresentata dalla contestazione dell’avvenuta applicazione del piano o dalla congruità contabile degli interessi, bensì dalla sua originaria inefficacia per mancata prestazione delle garanzie espressamente richieste come condizione sospensiva.
La Corte ha quindi confermato il principio secondo cui, quando il piano di rateazione è subordinato alla prestazione di una garanzia e questa non viene fornita, il piano non produce effetti. In tale situazione, il debito resta regolato dalle scadenze originarie e gli interessi sono calcolati conseguentemente.
Procedibilità del ricorso
In fase preliminare era stata formulata una proposta di definizione del ricorso con declaratoria di improcedibilità per omesso deposito della copia notificata della sentenza, ai sensi dell’art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c.
La ricorrente aveva sostenuto di avere già prodotto tempestivamente la copia notificata e ne aveva comunque depositata un’altra, recante sulla prima pagina un timbro di deposito in cancelleria. La Corte ha richiamato il principio delle Sezioni Unite, sentenza n. 10648/2017, secondo cui non può essere dichiarato improcedibile il ricorso quando la copia notificata della sentenza o la relativa relata siano comunque nella disponibilità del giudice, perché prodotte dalla parte controricorrente o acquisite tramite la trasmissione del fascicolo d’ufficio.
Poiché la copia notificata risultava acquisita agli atti, il ricorso è stato ritenuto procedibile, pur essendo poi dichiarato inammissibile per l’inadeguatezza dei motivi rispetto alla ratio decidendi.
Spese e contributo unificato
La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in:
- euro 2.300,00 per compensi;
- euro 200,00 per esborsi;
- contributo per spese generali e accessori di legge.
Poiché il ricorso era stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è stato dichiarato inammissibile, la Corte ha inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002.
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