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Ordinanza

Ordinanza del 05/12/2018 n. 31443 - Corte di Cassazione

Cartella esattoriale - Iscrizione ipotecaria - Cancellazione.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha stabilito che la cancellazione dell’ipoteca iscritta a garanzia di cartelle esattoriali, richiesta ai sensi dell’art. 2884 c.c., presuppone il passaggio in giudicato della sentenza che annulla il credito ai sensi dell’art. 2909 c.c. Poiché l’iscrizione si fondava su quattro cartelle e la CTR aveva esaminato soltanto una di esse, senza verificare la situazione processuale delle altre né l’effettivo passaggio in giudicato, la sentenza è stata cassata con rinvio. È stato invece rigettato il motivo relativo alla pretesa ultrapetizione, ritenendo compresa nella domanda di annullamento dell’iscrizione anche quella di cancellazione.

Cancellazione dell’iscrizione ipotecaria tributaria e necessità del giudicato sulle cartelle poste a garanzia

Cancellazione dell’iscrizione ipotecaria tributaria

La controversia riguarda l’iscrizione ipotecaria immobiliare effettuata da GERIT EQUITALIA, poi Equitalia Sud S.p.A., a garanzia di somme derivanti da cartelle di pagamento non soddisfatte. Il contribuente S.F.S. ha contestato la legittimità dell’iscrizione, sostenendo sia l’assenza di una preventiva intimazione ad adempiere, nonostante fosse trascorso oltre un anno dalla notifica delle cartelle, sia l’annullamento giudiziale o l’irregolare notifica delle cartelle poste a fondamento della garanzia.

Vicenda processuale

La Commissione tributaria provinciale di Roma aveva respinto il ricorso, ritenendo legittima e incontestabile l’iscrizione a ruolo. Il contribuente ha proposto appello, invocando l’applicazione dell’art. 50 del D.P.R. n. 602 del 1973 e sostenendo la conseguente nullità dell’ipoteca, oltre all’inesistenza o all’irregolarità dei crediti sottostanti.

Equitalia ha sostenuto la regolare notificazione delle cartelle e l’inapplicabilità dell’art. 50 del D.P.R. n. 602 del 1973. L’Agenzia delle Entrate ha difeso la correttezza della procedura e ha dedotto, tra l’altro, la formazione di un giudicato favorevole all’Ufficio su una delle cartelle. L’Agenzia del Territorio ha eccepito la propria estraneità al rapporto processuale.

Con sentenza del 24 maggio 2012, la CTR di Roma ha accolto l’appello e ha ritenuto, per quanto rilevante, che:

  • l’intimazione di pagamento prevista per le cartelle scadute da oltre un anno fosse collegata all’avvio dell’espropriazione forzata e non all’iscrizione ipotecaria;
  • ai sensi dell’art. 49 del D.P.R. n. 602 del 1973, il concessionario potesse promuovere, oltre all’espropriazione, azioni cautelari e conservative e ogni altra azione prevista dall’ordinamento;
  • l’iscrizione ipotecaria prevista dall’art. 77 del medesimo decreto costituisse una garanzia reale prodromica all’espropriazione;
  • i termini dell’art. 50 trovassero applicazione soltanto in presenza dell’esecuzione forzata mediante pignoramento;
  • l’iscrizione dovesse comunque fondarsi sull’esistenza di un valido credito, secondo il presupposto della qualità di creditore previsto dall’art. 2808 c.c.;
  • una delle cartelle fosse stata annullata con sentenza della CTP di Roma n. 81/22/03, depositata il 6 maggio 2003, e che l’appello fosse stato dichiarato inammissibile con sentenza della CTR n. 372/05/06, depositata il 12 dicembre 2006.

La CTR ha quindi ordinato la cancellazione dell’iscrizione ipotecaria.

Primo motivo: domanda di cancellazione e ultrapetizione

Equitalia ha dedotto la violazione dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 56 del D.Lgs. n. 546 del 1992, sostenendo che la CTR avesse disposto la cancellazione dell’ipoteca senza che il contribuente avesse reiterato espressamente tale domanda in appello.

La Corte di cassazione ha rigettato il motivo. Ha rilevato che, nell’atto introduttivo, il contribuente aveva richiesto non soltanto l’annullamento dell’iscrizione ipotecaria, ma anche la relativa cancellazione. Poiché in primo grado tutte le domande erano state respinte, l’appello diretto alla riforma integrale della decisione comprendeva necessariamente anche la richiesta di cancellazione, quale conseguenza dell’accoglimento dell’impugnazione.

La Corte ha inoltre precisato che la portata precettiva della sentenza deve essere ricostruita considerando congiuntamente dispositivo e motivazione, quando non vi sia un effettivo contrasto tra le due parti. Non sussiste violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato quando la statuizione adottata in appello sia già virtualmente compresa nella domanda originaria e sia direttamente connessa ai motivi di gravame.

L’art. 56 del D.Lgs. n. 546 del 1992, analogamente all’art. 346 c.p.c., riguarda invece la diversa situazione della parte pienamente vittoriosa in primo grado, che non deve proporre appello incidentale ma deve riproporre espressamente le questioni assorbite o non esaminate. Tale disciplina non era applicabile al contribuente, che era risultato integralmente soccombente e aveva quindi correttamente proposto appello principale.

Secondo e terzo motivo: mancato esame di tutte le cartelle

Con il secondo motivo Equitalia ha denunciato l’omesso esame della circostanza che, su una cartella, si sarebbe formato un giudicato favorevole all’Ufficio e che la sentenza favorevole al contribuente relativa a un’altra cartella era stata impugnata per cassazione.

Con il terzo motivo ha denunciato l’omesso esame del fatto che l’iscrizione ipotecaria si fondava anche su ulteriori cartelle di pagamento.

La Corte ha esaminato congiuntamente i due motivi, ritenendoli fondati. La CTR aveva dato atto che l’iscrizione ipotecaria riguardava quattro cartelle, ma aveva preso in considerazione soltanto una di esse. Non aveva quindi verificato:

  • se la sentenza di inammissibilità dell’appello relativa alla cartella esaminata fosse stata impugnata dall’Ufficio con ricorso per cassazione;
  • se sulle altre cartelle si fossero formati giudicati favorevoli al contribuente;
  • se alcune cartelle fossero divenute incontestabili per mancata impugnazione;
  • se, per una delle cartelle, si fosse formato un giudicato favorevole all’Amministrazione finanziaria.

Secondo la ricostruzione processuale prospettata dall’Agenzia delle Entrate, non contestata dal contribuente nella memoria depositata ai sensi dell’art. 378 c.p.c., due cartelle sarebbero divenute definitive per mancata impugnazione, una terza sarebbe stata interessata da un giudicato favorevole all’Ufficio e, quanto alla cartella esaminata dalla CTR, la Corte di cassazione si sarebbe successivamente pronunciata in senso favorevole all’Amministrazione in un giudizio parallelo.

Il contribuente aveva documentato che, con sentenza n. 20047/15, depositata il 7 ottobre 2015, la Corte di cassazione aveva dichiarato inammissibile il ricorso dell’Agenzia delle Entrate contro la sentenza della CTR di Roma n. 372/05/2006, confermando l’annullamento della cartella n. (------). Tale decisione, secondo la Corte, era passata in giudicato e prevaleva sulla precedente sentenza n. 19126/2010, ai sensi del principio richiamato da Cass. n. 18617 del 22 settembre 2016.

Tuttavia, la definitività dell’annullamento di una sola cartella non era sufficiente a giustificare la cancellazione dell’intera iscrizione ipotecaria, poiché la garanzia era fondata complessivamente su quattro cartelle.

Presupposti normativi della cancellazione

La Corte ha richiamato gli artt. 2884 e 2909 c.c. L’art. 2884 c.c. disciplina la cancellazione dell’ipoteca e, nel caso in esame, la domanda era stata proposta dal contribuente almeno in primo grado. La cancellazione conseguente all’annullamento giudiziale del credito presuppone però una sentenza passata in giudicato formale, secondo l’efficacia prevista dall’art. 2909 c.c.

Pertanto, non è sufficiente l’esistenza di una pronuncia non definitiva o ancora soggetta a impugnazione. Occorre accertare che la decisione sull’inesistenza o sull’annullamento del credito sia divenuta irrevocabile e che tale accertamento riguardi tutti i crediti posti a fondamento dell’iscrizione ipotecaria, salvo che venga proposta una diversa domanda di riduzione dell’ipoteca.

La Corte ha precisato che la questione dell’eventuale maggior importo della cartella esaminata rispetto alle altre avrebbe potuto assumere rilievo pratico soltanto in presenza di una domanda di riduzione dell’ipoteca. Il contribuente, inoltre, non aveva indicato i debiti tributari posti alla base delle singole cartelle, impedendo una valutazione comparativa degli importi.

Decisione della Corte di cassazione

La Corte di cassazione ha:

  • rigettato il primo motivo relativo alla pretesa ultrapetizione;
  • accolto il secondo e il terzo motivo, riguardanti il mancato esame delle altre cartelle e della situazione dei relativi giudicati;
  • cassato la sentenza impugnata;
  • rinviato la causa alla CTR di Roma, in diversa composizione;
  • rimesso al giudice del rinvio anche la regolazione delle spese del giudizio di cassazione.

Il giudice del rinvio dovrà rivalutare complessivamente tutte le cartelle esattoriali poste alla base dell’iscrizione ipotecaria, verificando per ciascuna di esse la validità del credito, la regolarità della notificazione, l’eventuale annullamento giudiziale e il passaggio in giudicato delle decisioni rilevanti.

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