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Ordinanza

Ordinanza del 05/12/2018 n. 31445 - Corte di Cassazione

TRUST - Imposta di donazione - Patrimonio immobiliare - Imposta proporzionale.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, stabilendo che il conferimento di un patrimonio immobiliare in un trust di scopo, finalizzato a destinare l’eventuale ricavato della vendita alla soddisfazione dei creditori e con previsione di restituzione dei beni residui ai disponenti, non è soggetto immediatamente all’imposta sulle successioni e donazioni in misura proporzionale dell’8%. La tassazione proporzionale dei vincoli di destinazione presuppone un effetto traslativo non oneroso idoneo a realizzare un incremento patrimoniale stabile e un correlato decremento di altro patrimonio. Nel caso concreto, non erano individuabili beneficiari definitivi e non era escluso il rientro dei beni nei patrimoni dei disponenti.

Trust di scopo con conferimento di immobili destinato alla soddisfazione dei creditori: esclusione dell’imposta di donazione proporzionale in assenza di trasferimento stabile e arricchimento.

Trust di scopo e regime fiscale del conferimento immobiliare

La pronuncia riguarda la tassazione dell’atto con cui A.M. e i componenti della famiglia G. hanno conferito il proprio patrimonio immobiliare nel “trust Mi.”. Il trust era stato istituito per destinare il ricavato dell’eventuale vendita dei beni alla soddisfazione dei creditori della società Giber s.p.a., nei cui confronti i disponenti avevano prestato fideiussioni. Il negozio prevedeva inoltre che, una volta raggiunto lo scopo, il trustee restituisse ai disponenti i beni eventualmente residui.

La Corte di cassazione ha escluso l’applicazione immediata dell’imposta sulle successioni e donazioni in misura proporzionale dell’8%, ritenendo assente, al momento del conferimento, un trasferimento stabile di ricchezza e un definitivo arricchimento di beneficiari determinati.

Vicenda processuale

La Commissione Tributaria Provinciale aveva accolto i ricorsi dei contribuenti contro l’avviso di rettifica e riliquidazione dell’imposta di registro. Secondo i contribuenti, l’atto costitutivo del trust era sottoposto a condizione sospensiva non ancora verificatasi e doveva quindi scontare l’imposta di registro in misura fissa.

L’Agenzia delle Entrate aveva sostenuto, invece, che il trust realizzasse un vincolo di destinazione ai sensi dell’art. 2, comma 47, del D.L. n. 262/2006, convertito dalla L. n. 286/2006. A suo avviso, l’imposta sulle successioni e donazioni avrebbe dovuto essere applicata già al momento della costituzione del vincolo, indipendentemente dal successivo trasferimento dei beni o del ricavato ai beneficiari.

La Commissione Tributaria Regionale di Milano, con sentenza del 25 settembre 2012, aveva rigettato l’appello dell’Ufficio, rilevando che:

  • al momento della segregazione non era ancora individuabile il soggetto passivo dell’imposta;
  • mancavano una manifestazione concreta di capacità contributiva e un effettivo arricchimento;
  • l’atto poteva essere registrato con imposta fissa, in quanto sottoposto a condizione sospensiva;
  • l’imposizione proporzionale dell’8% sarebbe potuta emergere solo nel momento in cui il trustee avesse venduto o utilizzato i beni per la soddisfazione dei creditori, qualora i disponenti non avessero adempiuto ai propri impegni.

L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo. La Corte ha rigettato il ricorso e ha compensato integralmente le spese di giudizio.

Riferimenti normativi e nozione di trust

La Corte ha richiamato lo schema del trust delineato dall’art. 2 della Convenzione dell’Aja del 1° luglio 1985, resa esecutiva in Italia con la L. 16 ottobre 1989, n. 364. Il trust consiste in un insieme di rapporti giuridici istituiti dal disponente relativamente a beni posti sotto il controllo del trustee, nell’interesse di un beneficiario o per il perseguimento di uno specifico fine.

La disciplina fiscale rilevante è contenuta principalmente:

  • nell’art. 2, commi da 47 a 53, del D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito dalla L. 24 novembre 2006, n. 286;
  • nella L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, commi da 77 a 79;
  • nella L. 24 dicembre 2007, n. 244, art. 1, comma 31;
  • nel D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, recante il testo unico dell’imposta sulle successioni e donazioni;
  • nel D.P.R. n. 131/1986, con particolare riferimento agli artt. 9, 11, 19 e 43.

L’art. 2, comma 47, del D.L. n. 262/2006 prevede l’imposta sulle successioni e donazioni sui trasferimenti di beni e diritti per causa di morte, per donazione o a titolo gratuito, nonché sulla costituzione di vincoli di destinazione, secondo la disciplina del D.Lgs. n. 346/1990, salvo quanto previsto dai commi successivi.

Contrasto interpretativo sul momento impositivo

La Corte ha ricostruito il contrasto formatosi nella giurisprudenza di legittimità.

Secondo l’orientamento maggioritario, il trasferimento dei beni dal disponente al trustee è normalmente gratuito e non produce un trasferimento definitivo, poiché il trustee ha il compito di amministrare e custodire i beni segregati in vista del loro successivo ritrasferimento ai beneficiari. In tale prospettiva:

  • l’atto di conferimento è soggetto a imposta di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa;
  • la segregazione non determina di per sé un reale arricchimento;
  • il presupposto dell’imposta sulle successioni e donazioni si manifesta solo con il trasferimento definitivo dei beni al beneficiario;
  • il trust istituito senza conferimento sconta soltanto l’imposta fissa di registro.

Sono state richiamate, tra le altre, Cass. n. 975/2018, Cass. n. 25478/2015 e Cass. n. 21614/2016.

Un orientamento minoritario ha invece ritenuto che l’imposta sui vincoli di destinazione fosse autonoma rispetto all’imposta tradizionale sulle successioni e donazioni e dovesse applicarsi direttamente al momento della costituzione del vincolo. Secondo tale impostazione, sarebbe sufficiente la sottrazione dei beni alla disponibilità ordinaria del disponente e la loro destinazione a uno scopo, senza necessità di un immediato arricchimento di un beneficiario.

Questa tesi è stata sostenuta, tra le altre, da Cass. n. 3735/2015 e ha trovato applicazione in Cass. n. 13626/2018, relativa a un trust destinato alla liquidazione di beni nell’interesse dei creditori.

Principio della capacità contributiva e interpretazione costituzionalmente orientata

La Corte ha ritenuto preferibile l’orientamento secondo cui l’imposta proporzionale non può essere collegata automaticamente alla mera costituzione di qualsiasi vincolo di destinazione. L’applicazione del tributo deve essere verificata alla luce degli effetti concretamente prodotti dall’atto e dell’art. 53 della Costituzione.

Sono fiscalmente rilevanti i vincoli di destinazione che:

  • producono effetti traslativi in vicende non onerose;
  • sono collegati al trasferimento di beni o diritti;
  • determinano un incremento stabile, economicamente misurabile, di un patrimonio;
  • comportano un correlato decremento di un altro patrimonio.

La mera segregazione patrimoniale, invece, non equivale necessariamente a un trasferimento imponibile. Il trustee, secondo la struttura del trust, non è proprietario sostanziale dei beni, ma amministratore incaricato di attuare il programma negoziale e di trasferire i beni ai beneficiari secondo quanto previsto nell’atto istitutivo.

La Corte ha inoltre osservato che una lettura della norma diretta a tassare sempre e comunque la mera costituzione del vincolo, anche in assenza di trasferimento e arricchimento, sarebbe esposta a dubbi di costituzionalità per possibile contrasto con l’art. 53 Cost. Ne deriva la necessità di interpretare la disciplina in modo coerente con il principio di capacità contributiva.

Trust autodichiarato e trust con trustee distinto

La pronuncia distingue il trust autodichiarato dal trust nel quale disponente e trustee sono soggetti diversi.

Nel trust autodichiarato il disponente coincide con il trustee e, in alcuni casi, anche con il beneficiario finale. In tale situazione il bene può rimanere nel patrimonio del disponente, pur essendo sottoposto a segregazione e destinazione. La segregazione, considerata isolatamente, non determina un effettivo trasferimento né un arricchimento.

La tassazione proporzionale può invece essere applicata quando il trasferimento al soggetto attuatore evidenzi una potenziale capacità economica del destinatario immediato e produca un incremento stabile del suo patrimonio. La valutazione deve essere effettuata caso per caso, verificando la concreta struttura del trust e l’effettiva volontà di realizzare un trasferimento a favore di terzi.

Individuazione dei beneficiari e aliquote

La Corte ha evidenziato che, in numerosi trust, i beneficiari effettivi possono essere identificati soltanto al momento dell’attuazione del programma negoziale. Ciò assume rilievo anche per determinare l’aliquota applicabile, che può variare dal 4% all’8% in relazione al rapporto tra disponente e beneficiario, secondo l’art. 2, comma 49, del D.L. n. 262/2006.

Quando il trust è diretto alla soddisfazione dei creditori, gli atti di disposizione dei beni possono essere tassati secondo il regime previsto per tali operazioni, mentre il ricavato rimane vincolato allo scopo originario. Se i debiti vengono estinti, i beni residui possono rientrare nel patrimonio del disponente, impedendo di considerare il conferimento iniziale come un trasferimento definitivo a titolo liberale.

La Corte ha tuttavia precisato che in alcune fattispecie è possibile accertare sin dall’inizio una volontà effettiva di trasferire i diritti a un terzo. Ciò può avvenire, ad esempio, quando:

  • il beneficiario sia unico e specificamente individuato;
  • l’atto non preveda, neppure in via subordinata, la restituzione dei beni al settlor;
  • l’operazione evidenzi una reale volontà dismissiva;
  • non risultino intenti elusivi comprovati.

In tali casi l’imposta proporzionale può trovare applicazione immediata. La Corte ha richiamato, come esempio, Cass. n. 13626/2018, relativa a un trust avente a oggetto quote di una società a responsabilità limitata, destinato alla loro alienazione e al pagamento dei debiti della disponente.

Denuncia degli eventi successivi alla registrazione

La Corte ha richiamato l’art. 19, comma 1, del D.P.R. n. 131/1986. L’avveramento della condizione sospensiva, l’esecuzione dell’atto prima dell’avveramento della condizione e gli eventi che determinano un’ulteriore liquidazione dell’imposta devono essere denunciati entro venti giorni all’ufficio che ha registrato l’atto.

Nel caso dei trust, anche quando il trasferimento finale si verifica automaticamente senza un nuovo atto, i beneficiari o gli altri soggetti interessati devono comunicare tempestivamente il verificarsi dell’evento previsto dal negozio costitutivo. Tale comunicazione consente all’Amministrazione finanziaria di valutare l’eventuale applicazione di una tassazione maggiore sull’operazione complessiva.

Applicazione al caso concreto

Nel trust esaminato:

  • i disponenti avevano conferito il proprio patrimonio immobiliare;
  • lo scopo era destinare l’eventuale ricavato della vendita alla soddisfazione dei creditori della Giber s.p.a.;
  • il debito dei disponenti derivava dalle fideiussioni prestate a favore della società;
  • il trust prevedeva la restituzione dei beni residui ai disponenti una volta raggiunto lo scopo;
  • non erano individuabili allo stato i beneficiari definitivi dell’operazione;
  • non era escluso il rientro dei cespiti nei patrimoni dei disponenti.

Tali elementi escludevano che il conferimento iniziale producesse un incremento stabile e definitivo del patrimonio di un soggetto diverso dai disponenti. Il vincolo aveva, quindi, natura prevalentemente destinatoria e segregativa, senza un immediato trasferimento di ricchezza idoneo a integrare il presupposto dell’imposta proporzionale sulle successioni e donazioni.

Decisione finale

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell’Agenzia delle Entrate. È stata confermata, nella sostanza, l’esclusione dell’imposta di donazione proporzionale dell’8% sull’atto istitutivo e sul conferimento iniziale del patrimonio immobiliare, in assenza di un trasferimento definitivo e di un arricchimento stabile di beneficiari determinati.

Le spese dei giudizi sono state integralmente compensate, in ragione del recente consolidamento dell’orientamento giurisprudenziale sulla questione.

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