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Ordinanza

Ordinanza del 03/12/2018 n. 31173 - Corte di Cassazione

Processo tributario - Documenti provenienti dalla parte - Prova a favore - Esclusione.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso del lavoratore, cassando il decreto che aveva ammesso come prova del pagamento del TFR il CUD, la busta paga e la riliquidazione fiscale, tutti elementi riconducibili alle dichiarazioni del datore di lavoro. Tali documenti, se prodotti dalla parte che intende dimostrare il pagamento, non possono provare a suo favore né determinare un’inversione dell’onere probatorio. La causa è stata rinviata al Tribunale di Venezia in diversa composizione, anche per le spese.

Prova del pagamento del TFR e irrilevanza dei documenti provenienti dalla parte che intende avvalersene

Prova del pagamento del TFR: principi affermati dalla Corte di cassazione

La decisione riguarda l’ammissione al passivo fallimentare di un credito per trattamento di fine rapporto e stabilisce che i documenti provenienti dalla parte che intende avvalersene non possono costituire prova a suo favore del fatto controverso, né determinare l’inversione dell’onere della prova. Nel caso esaminato, il pagamento del TFR non poteva ritenersi dimostrato sulla base di documenti formati o alimentati dalle dichiarazioni del datore di lavoro e non accompagnati da una quietanza del lavoratore.

Vicenda processuale e domanda del lavoratore

G.F. aveva proposto opposizione, ai sensi dell’articolo 98 della legge fallimentare, contro il fallimento della società E. S.p.A. in liquidazione, chiedendo l’ammissione al passivo del proprio credito per TFR, pari a euro 11.430,70.

Con decreto del 5-6 aprile 2017, n. 1866, il Tribunale di Venezia aveva rigettato l’opposizione, ritenendo provato il pagamento del trattamento di fine rapporto. Il lavoratore ha quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando, ai sensi dell’articolo 360, numeri 3 e 5, del codice di procedura civile, la violazione degli articoli 2120 e 2697 del codice civile e degli articoli 115 e 132 del codice di procedura civile, oltre all’omesso esame di un punto controverso e decisivo.

Motivazione del Tribunale di Venezia

Il Tribunale aveva fondato la propria decisione principalmente sui seguenti elementi:

  • il CUD 2011, allegato all’istanza di insinuazione al passivo, dal quale risultava il pagamento dell’importo dovuto a titolo di TFR;
  • le voci contenute nella busta paga di dicembre 2010, ritenute coerenti con l’avvenuto pagamento;
  • la comunicazione dell’Agenzia delle Entrate relativa alla riliquidazione delle imposte, ritenuta collegata alla tassazione del TFR;
  • la mancata indicazione, da parte del lavoratore, dell’importo nella sezione degli oneri deducibili del modello 730, al rigo E27.

Secondo il Tribunale, la documentazione prodotta forniva la prova del pagamento e non risultava validamente contraddetta da altri documenti, anche in considerazione del fatto che l’invio telematico di documentazione del 13 settembre 2016 non era stato autorizzato.

Contestazioni sollevate nel ricorso

Il lavoratore ha sostenuto che mancasse una prova effettiva dell’avvenuto pagamento del TFR. In particolare, ha censurato l’utilizzo:

  • del CUD, quale dichiarazione unilaterale proveniente dal datore di lavoro;
  • della busta paga, anch’essa proveniente dalla parte datoriale;
  • dell’adempimento fiscale del datore di lavoro;
  • della presunta omissione del lavoratore nella dichiarazione dei redditi, non decisiva anche perché il TFR è soggetto a tassazione separata.

Il ricorrente ha inoltre dedotto l’omesso esame degli estratti conto bancari prodotti, dai quali sarebbero risultati gli accrediti delle competenze maturate durante il rapporto di lavoro.

Principio sull’efficacia probatoria dei documenti di parte

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso, rilevando che il giudice di merito aveva attribuito valore probatorio al CUD e alla busta paga, documenti provenienti dalla stessa parte interessata a dimostrare l’avvenuto pagamento.

La Corte ha richiamato il consolidato principio secondo cui il documento proveniente dalla parte che intende avvalersene:

  • non può costituire prova in favore della stessa parte;
  • non determina un’inversione dell’onere probatorio in caso di contestazione.

Il principio è stato ricondotto ai precedenti della Corte di cassazione, tra cui Cass. civ., sez. VI, 27 aprile 2016, n. 8290, nonché Cass. nn. 5573/1997 e 9685/2000.

Nel caso concreto, una dichiarazione unilaterale contenuta nel CUD, proveniente dal datore di lavoro e non accompagnata da una quietanza sottoscritta dal lavoratore, non era sufficiente a dimostrare il pagamento del TFR.

Irrilevanza del CUD prodotto contro il fallimento e posizione del curatore

La Corte ha escluso la pertinenza del richiamo, effettuato dal fallimento nella memoria autorizzata, ai principi relativi all’opponibilità al fallimento dei crediti provati mediante modelli CUD.

Tali principi operano nei casi in cui il CUD faccia prova contro la parte che lo ha redatto. Diversa è l’ipotesi in cui il documento venga utilizzato a favore della stessa parte o del soggetto che ne assume la posizione processuale.

Quando il curatore intende avvalersi di documenti provenienti dal soggetto fallito, senza opporli a quest’ultimo, egli non agisce nella posizione di terzo rappresentante della massa dei creditori. Assume invece, rispetto a tali documenti, la medesima posizione processuale del soggetto fallito, con conseguente applicazione del principio che ne esclude l’efficacia probatoria a favore della parte interessata.

Irrilevanza degli elementi fiscali

La Corte ha ritenuto non decisiva neppure la comunicazione dell’Agenzia delle Entrate relativa alla riliquidazione delle imposte del lavoratore a seguito della tassazione del TFR.

Anche i dati utilizzati dall’Amministrazione finanziaria provenivano dalle dichiarazioni datoriali. Il datore di lavoro, quale sostituto d’imposta, è infatti il soggetto che effettua la ritenuta alla fonte e versa le imposte relative al TFR.

Ne consegue che la comunicazione fiscale non dimostra l’effettiva erogazione delle somme al lavoratore. È quindi irrilevante, ai fini della prova del pagamento, stabilire quali iniziative fiscali il lavoratore avrebbe potuto intraprendere qualora il datore avesse assoggettato a tassazione somme non realmente corrisposte.

Onere della prova e necessità di ulteriori elementi

La decisione ribadisce che, in presenza di contestazione dell’avvenuto pagamento del TFR, l’onere di dimostrare l’adempimento resta a carico della parte che lo afferma. Tale onere non può essere assolto mediante documenti unilateralmente formati dalla stessa parte, quando questi siano utilizzati per provare il pagamento a suo favore.

Nel giudizio di rinvio dovranno essere valutati gli ulteriori elementi probatori ritualmente acquisiti, compresi quelli eventualmente idonei a dimostrare l’effettivo accredito delle somme, senza attribuire efficacia decisiva alle sole dichiarazioni datoriali contenute nel CUD, nella busta paga o nella documentazione fiscale da esse derivata.

Decisione e rinvio

La Corte, ai sensi dell’articolo 375 del codice di procedura civile, ha:

  • accolto il ricorso;
  • cassato il decreto impugnato;
  • rinviato la causa al Tribunale di Venezia, in diversa composizione;
  • rimesso al giudice del rinvio anche la disciplina delle spese del giudizio di cassazione.

Il giudice del rinvio dovrà decidere conformandosi ai principi di diritto affermati dalla Corte in materia di efficacia probatoria dei documenti provenienti dalla parte che intende avvalersene.

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