Ordinanza del 03/12/2018 n. 31115 - Corte di Cassazione
Contenzioso tributario - Ricorso per cassazione - Notifica a mezzo posta o consegna diretta - Inapplicabilità - Notifiche ammissibili.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da G.G. contro una sentenza della CTR Sicilia, poiché notificato dal difensore a mezzo del servizio postale senza rispettare le modalità prescritte per le notifiche in cassazione. La facoltà prevista dagli artt. 20, 22 e 53 del d.lgs. n. 546/1992 di notificare direttamente o tramite posta gli atti del contenzioso tributario non si applica al ricorso per cassazione. La ricorrente è stata condannata al pagamento di euro 4.000 per spese processuali, oltre spese prenotate a debito, nonché al versamento dell’ulteriore contributo unificato previsto dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002.
Inammissibilità del ricorso per cassazione tributario notificato a mezzo posta senza le forme previste dal codice di procedura civile o dalla legge n. 53/1994.
Inammissibilità del ricorso per cassazione notificato a mezzo posta
La pronuncia riguarda un ricorso per cassazione proposto da G.G. contro una sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia. La CTR aveva accolto l’appello dell’Agenzia delle Entrate avverso la decisione della Commissione tributaria provinciale di Caltanissetta, che aveva invece accolto il ricorso della contribuente contro un avviso di accertamento relativo all’imposta di registro per l’anno 2007.
La Corte non ha esaminato i due motivi di ricorso, poiché ha ritenuto fondata l’eccezione preliminare dell’Agenzia delle Entrate relativa all’inesistenza della notificazione del ricorso. Tale rilievo ha assorbito ogni altra questione.
Regole sulla notificazione nel contenzioso tributario
La Corte ribadisce che gli artt. 20, 22 e 53 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 consentono al ricorrente e all’appellante, nel giudizio tributario di merito, di proporre l’atto anche mediante consegna diretta o spedizione a mezzo posta.
Tale facoltà, tuttavia, non si estende al ricorso per cassazione. La notificazione del ricorso di legittimità deve essere eseguita esclusivamente secondo le forme previste dal codice di procedura civile, a pena di inammissibilità rilevabile anche d’ufficio. La Corte richiama, tra gli altri, i precedenti Sez. 5, n. 3139 del 12 febbraio 2014 e Sez. 6-5, n. 1388 del 19 gennaio 2017.
Modalità concretamente utilizzata e relative irregolarità
Nel caso esaminato, il ricorso era stato notificato dall’avv. G.S. tramite il servizio postale presso l’Ufficio di Canicattì. Secondo la Corte, la notificazione non era stata effettuata nelle forme previste dal codice di procedura civile né secondo le modalità della legge 21 gennaio 1994, n. 53, relativa alle notificazioni eseguite dagli avvocati.
In particolare, mancavano gli elementi prescritti dall’art. 3 della legge n. 53/1994, tra cui:
- la relazione di notificazione redatta dal difensore sull’originale del ricorso;
- l’espressa indicazione dell’ufficio postale attraverso il quale era stata spedita la copia al destinatario;
- l’indicazione della spedizione in piego raccomandato con avviso di ricevimento;
- il timbro di vidimazione dell’ufficio postale;
- la vidimazione del consiglio dell’ordine;
- il riferimento al numero di registro cronologico e all’autorizzazione del consiglio dell’ordine, immediatamente precedenti la relazione di notifica e la firma della persona abilitata a ricevere l’atto.
La Corte richiama, sul punto, Sez. 3, n. 10272 del 20 maggio 2015 e Sez. 5, n. 19577 del 13 settembre 2006.
Conseguenza processuale
Poiché la notificazione non era stata eseguita né ai sensi della legge n. 53/1994 e successive modificazioni né secondo le forme ordinarie previste dal codice di procedura civile, il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte richiama precedenti conformi, tra cui Sez. 5, n. 21866 del 28 ottobre 2016, Sez. 6-5, n. 25395 del 1° dicembre 2014 e Sezioni Unite, n. 7155 del 21 marzo 2017.
L’inammissibilità ha impedito l’esame dei due motivi dedotti dalla ricorrente, concernenti:
- la presunta violazione delle disposizioni sulla redazione dell’atto di appello, con riferimento agli artt. 18 e 53 del d.lgs. n. 546/1992 e all’art. 342 c.p.c.;
- la motivazione e la disciplina sostanziale dell’accertamento della plusvalenza, con riferimento agli artt. 41-bis del d.P.R. n. 600/1973, 2645-bis, comma 6, c.c. e 67, comma 1, lettera b), del d.P.R. n. 917/1986.
Spese processuali e contributo unificato
Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore dell’Agenzia delle Entrate.
Le spese sono state liquidate in euro 4.000, oltre alle spese prenotate a debito.
La Corte ha inoltre dichiarato la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228/2012. L’importo aggiuntivo è pari a quello dovuto per il ricorso, ai sensi del comma 1-bis dello stesso art. 13.
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