Ordinanza del 05/12/2018 n. 31415 - Corte di Cassazione
IRAP - Determinazione dell'imposta - Maggiorazioni Regionali con superamento delle aliquote in vigore nel 2002 - Possibilità - Esclusione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell’Agenzia delle Entrate relativo alla maggiore IRAP richiesta a UniCredit Corporate Banking per il 2003. Ha chiarito che la sospensione prevista dalle leggi n. 289/2002 e n. 350/2003 impediva l’applicazione di maggiorazioni regionali eccedenti le aliquote effettivamente vigenti nel 2002; per banche e assicurazioni restava applicabile l’aliquota del 4,75% prevista dal D.Lgs. n. 446/1997, art. 45, comma 2, e non quella del 5,25%. La procedura di controllo automatizzato ex art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 era astrattamente legittima, ma il giudicato formatosi su una precedente cartella relativa al medesimo anno imponeva il rigetto della pretesa. Il ricorso incidentale della società è stato dichiarato assorbito e le spese compensate.
IRAP 2003: esclusione della maggiorazione regionale oltre le aliquote vigenti nel 2002 e applicazione dell’aliquota del 4,75% per banche e assicurazioni.
IRAP 2003 e maggiorazioni regionali per banche e assicurazioni
La pronuncia riguarda la determinazione dell’IRAP dovuta per il periodo d’imposta 2003 da UniCredit Corporate Banking S.p.A. e, in particolare, la legittimità della maggiorazione dell’aliquota deliberata dalla Regione Veneto per i soggetti operanti nei settori bancario e assicurativo. La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale dell’Agenzia delle Entrate, confermando in concreto l’esito favorevole alla contribuente, sebbene per ragioni parzialmente diverse da quelle indicate nella sentenza impugnata.
Origine della controversia
A seguito del controllo automatizzato della dichiarazione dei redditi relativa al 2003, effettuato ai sensi dell’art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973, l’Amministrazione finanziaria aveva rilevato un minor versamento IRAP. Il calcolo dell’Ufficio applicava l’aliquota del 5,25%, composta dall’aliquota ordinaria del 4,25% e dalla maggiorazione regionale dell’1% prevista dalla L.R. Veneto 22 novembre 2002, n. 34.
La controversia riguardava una seconda cartella di pagamento, con la quale era stato richiesto l’importo di Euro 66.140,40, corrispondente principalmente all’eccedenza di Euro 45.664,00 indicata dalla società nella dichiarazione Unico 2004, oltre a interessi e sanzioni.
Posizioni delle parti
La contribuente aveva contestato sia la legittimità del ricorso al controllo automatizzato, sostenendo che fosse necessario un ordinario avviso di accertamento, sia l’efficacia della maggiorazione regionale dell’aliquota IRAP.
L’Agenzia delle Entrate aveva sostenuto:
- la legittimità della procedura automatizzata ex art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973;
- l’applicabilità dell’aliquota del 5,25%, in forza della maggiorazione regionale dell’1%;
- in via subordinata, l’applicabilità dell’aliquota del 4,75% prevista dall’art. 45, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997.
La Commissione Tributaria Provinciale di Verona e la Commissione Tributaria Regionale del Veneto avevano accolto le ragioni della contribuente. La società aveva inoltre proposto ricorso incidentale condizionato, lamentando, tra l’altro, l’omessa pronuncia su alcune eccezioni preliminari.
Sgravio della cartella e assenza di acquiescenza
La contribuente aveva eccepito l’inammissibilità del ricorso dell’Agenzia, sostenendo che l’integrale sgravio del ruolo, disposto dopo la sentenza di primo grado, costituisse acquiescenza alla decisione o comportasse la cessazione della materia del contendere.
La Corte ha respinto l’eccezione. Secondo l’orientamento richiamato, lo sgravio della cartella disposto in esecuzione provvisoria di una sentenza favorevole al contribuente non implica necessariamente riconoscimento delle ragioni della controparte né acquiescenza alla sentenza. Esso può essere stato adottato semplicemente per evitare ulteriori spese di precetto o di esecuzione.
La Corte ha richiamato, tra le altre, le sentenze n. 6334/2016, n. 24064/2012 e n. 21590/2015, ritenendo che lo sgravio non precludesse l’impugnazione da parte dell’Amministrazione.
Disciplina delle maggiorazioni regionali IRAP
La Corte ha ribadito il principio secondo cui, per i periodi d’imposta successivi al 2002, non potevano essere applicate maggiorazioni regionali dell’aliquota IRAP tali da superare le aliquote effettivamente vigenti nel 2002.
La conclusione deriva dal coordinamento delle seguenti disposizioni:
- art. 3, comma 1, lett. a), della legge n. 289/2002;
- art. 2, commi 21 e 22, della legge n. 350/2003;
- art. 16 del D.Lgs. n. 446/1997.
La legge n. 289/2002 e la legge n. 350/2003 avevano disposto la sospensione, in assenza della legge quadro sul federalismo fiscale, degli aumenti delle aliquote IRAP deliberati dalle Regioni successivamente al 29 settembre 2002, nella parte in cui determinavano il superamento delle aliquote effettivamente applicate nel 2002.
La sospensione non è stata interpretata come riferita a qualsiasi variazione regionale, ma soltanto agli incrementi eccedenti le aliquote già vigenti. In tal modo è stato salvaguardato, per quanto possibile, l’obiettivo legislativo di autonomia e decentramento fiscale perseguito dall’art. 16 del D.Lgs. n. 446/1997.
Inapplicabilità dell’aliquota del 5,25%
La maggiorazione dell’1% introdotta dalla Regione Veneto con la L.R. n. 34/2002 non poteva essere applicata per il 2003 nella misura necessaria a elevare l’aliquota dal 4,25% al 5,25%.
La Corte ha escluso che l’art. 2, comma 22, della legge n. 350/2003 potesse derogare alla sospensione. Tale disposizione consente l’applicazione delle disposizioni regionali non conformi alla normativa statale, ma non riguarda la variazione dell’aliquota, poiché il potere regionale di modificare l’aliquota era espressamente riconosciuto dall’art. 16 del D.Lgs. n. 446/1997.
La giurisprudenza di legittimità, richiamata nella pronuncia, aveva già escluso l’applicazione delle maggiori aliquote introdotte da alcune Regioni, tra cui quella prevista dalla Regione Veneto con l’art. 2 della L.R. n. 34/2002. Tra i precedenti citati figurano Cass. n. 5867/2012, n. 19838/2012, n. 21327/2013, n. 26263/2014 e n. 3574/2015.
Aliquota applicabile del 4,75%
L’esclusione della maggiorazione regionale non comportava, tuttavia, l’applicazione dell’aliquota ordinaria del 4,25%.
Per banche e assicurazioni era applicabile l’aliquota del 4,75% già prevista per il 2002 dall’art. 45, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997. Tale aliquota costituiva infatti la misura effettivamente vigente per le categorie indicate dagli artt. 6 e 7 della disciplina IRAP e non rappresentava una nuova maggiorazione regionale sospesa.
La Corte ha quindi ribadito la distinzione tra:
- aliquota del 5,25%, risultante dall’applicazione della maggiorazione regionale dell’1%, non applicabile;
- aliquota ordinaria del 4,25%, non adeguata per banche e assicurazioni;
- aliquota del 4,75%, prevista dalla normativa statale e applicabile alle banche per il periodo considerato.
Legittimità del controllo automatizzato
La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo dell’Agenzia relativo alla procedura di iscrizione a ruolo.
L’Amministrazione finanziaria può utilizzare il controllo automatizzato previsto dall’art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 anche per correggere l’imposta dichiarata applicando un’aliquota diversa da quella indicata dal contribuente, quando la rettifica consiste nella modifica di un dato numerico e nella correzione di un errore di calcolo.
La possibilità di utilizzare la procedura automatizzata non è esclusa dal fatto che l’applicabilità della disposizione sull’aliquota possa essere oggetto di contestazioni giuridiche complesse. È sufficiente che l’operazione effettuata dall’Ufficio si traduca, sul piano tecnico, nella riliquidazione dell’imposta sulla base del reddito imponibile dichiarato e di un’aliquota prevista dalla legge.
La Corte ha richiamato Cass. n. 2412/2017, secondo cui il controllo automatizzato può rettificare l’IRAP anche in caso di applicazione di una diversa aliquota rispetto a quella individuata dal dichiarante.
Giudicato esterno sulla precedente cartella
Nonostante la legittimità astratta della procedura automatizzata, il ricorso dell’Agenzia è stato comunque rigettato per l’esistenza di un giudicato formatosi su una precedente controversia relativa allo stesso anno d’imposta.
Prima della cartella oggetto del giudizio, l’Amministrazione aveva notificato alla società una prima cartella, con cui aveva rideterminato l’IRAP 2003 in Euro 1.604.272,00, rispetto all’importo di Euro 1.298.697,00 calcolato dalla contribuente applicando l’aliquota del 4,25%.
La controversia sulla prima cartella si era conclusa con l’ordinanza della Corte di cassazione n. 12436/2012, che aveva rigettato le pretese impositive dell’Agenzia. Tale decisione, intervenuta nelle more del presente giudizio, costituiva giudicato esterno e produceva effetti anche sulla seconda cartella, fondata sulla stessa pretesa impositiva relativa all’IRAP 2003.
La Corte ha ricordato che il giudicato esterno è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo, anche quando si sia formato dopo la sentenza impugnata. Esso costituisce la regola definitiva del caso concreto e risponde all’interesse pubblico a evitare decisioni contrastanti, in applicazione del principio del ne bis in idem.
Decisione finale
La Corte ha disposto:
- il rigetto del ricorso principale dell’Agenzia delle Entrate;
- l’assorbimento del ricorso incidentale condizionato della società;
- la compensazione integrale delle spese processuali, considerato che la decisione è stata determinata dal giudicato formatosi durante il giudizio.
La decisione è stata assunta il 17 maggio 2018 e depositata in cancelleria il 5 dicembre 2018.
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