Cassazione Penale, Sentenza n. 590/2025 del 08/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'appello di Venezia contestando: a) l'affidabilità dell'identificazione, fondata su video visionati solo in sede investigativa e su annotazioni investigative con foto lette in udienza; b) la qualificazione giuridica come resistenza aggravata ex art. 337 c.p., sostenendo che i manifestanti si erano limitati ad "appoggiarsi agli scudi" senza contributo causale concreto e che la presenza nelle prime file non basta a configurare il reato; c) l'incertezza del teste Cannerra sulla condotta di Urbani; d) l'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 339, comma 2 c.p. per assenza della prova della presenza di oltre 10 persone.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi come infondati. Ha ritenuto che le decisioni di merito avessero adeguatamente illustrato le prove (convergenti deposizioni degli operanti, fotografie e video della polizia scientifica e di media locali) e che le identificazioni, pur con riconoscimenti informali in fase investigativa, fossero reiterate e confermate in dibattimento. La Corte ha condiviso la ricostruzione dei fatti: corteo non autorizzato, travisamenti, tentativi di sfondare il blocco con scudi e lancio di fumogeni; Urbani, Rocca e Feder collocati nelle condotte di "fronteggiamento" documentate da immagini. Ha stabilito che il "fronteggiare" le forze dell'ordine in azione collettiva integra l'elemento materiale della resistenza, anche se l'imputato non abbia materialmente lanciato oggetti, configurando concorso morale. La censura sull'aggravante ex art. 339, comma 2 non era stata sollevata in appello e quindi non valutabile in Cassazione, comunque la Corte osserva che vi erano circa 50/60 manifestanti, rendendo infondata l'eccezione. Conseguentemente i ricorsi sono stati rigettati e i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 337 cod. pen.
Il reato di resistenza a pubblico ufficiale comprende non solo l'azione violenta o minacciosa individuale, ma anche la partecipazione collettiva che, mediante "fronteggiamento" e azioni ostili ripetute, rafforza o agevola l'azione di chi usa violenza, configurando concorso morale nel reato.
art. 339, comma 2 cod. pen.
La circostanza aggravante si realizza con il concorso di oltre dieci persone; la Corte ha osservato che tale doglianza non era stata sollevata in appello e quindi non valutabile in Cassazione, tuttavia ha ritenuto comunque sussistente la circostanza dato il numero di partecipanti (circa 50/60).
Massime di principio
- L'identificazione basata su riconoscimenti informali è ammissibile se, in dibattimento, la deposizione dei testi conferma con certezza l'identificazione; il giudice può formare convincimento sulla base della attendibilità complessiva delle prove (testimonianze, foto, video).
- La partecipazione collettiva e il "fronteggiare" le forze di polizia durante una manifestazione possono integrare il reato di resistenza anche se il singolo non compie materialmente atti violenti: può configurarsi concorso morale.
- Le censure non sollevate nel grado di appello non sono normalmente valutabili in Cassazione; è dunque importante fare emergere tutti i profili contestuali nei gradi di merito.
- Per contestare l'aggravante numerica ex art. 339, comma 2 c.p. è necessario dedurre e documentare specificamente la mancanza del requisito (numero di partecipanti) già nei precedenti gradi di giudizio.
Testo integrale
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