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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14618/2023 del 06/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Milano che aveva rigettato la richiesta di revoca del sequestro preventivo della somma di euro 53.100 ritenuta provento del reato di ricettazione ex art. 648 c.p. Il ricorrente censurava la mancanza o carenza di motivazione circa la sussistenza del reato presupposto e l'origine illecita del denaro, nonché l'assenza di adeguata indicazione del pericolo che la disponibilità della somma potesse protrarre o aggravare le conseguenze del reato o favorire nuovi illeciti. Il ricorso per cassazione denunciava violazione di legge e difetto motivazionale per non aver ritenuto attendibile la documentazione che, secondo il ricorrente, attestava la provenienza lecita dei risparmi frutto di pluriennale attività lavorativa.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha confermato che il Tribunale aveva adeguatamente motivato il rigetto della richiesta di revoca del sequestro, rilevando elementi sufficienti a far sorgere il "fumus commissi delicti": la rilevante somma di contanti oltre i limiti legali, la modalità non uniforme di confezionamento (pacchetti e mazzette avvolti in cellophane), la custodia frammentata (tasca del giubbotto e zaino), l'incoerenza e l'inattendibilità delle versioni fornite dall'interessato (contraddizioni circa la destinazione della somma e l'ammontare), il suo collegamento con soggetti pregiudicati. La Corte ha richiamato la giurisprudenza secondo cui il possessore di ingenti somme in contanti, che non fornisca plausibile giustificazione, può integrare il reato di ricettazione. Ha altresì ritenuto congrua la motivazione circa il periculum, osservando che il vincolo reale è necessario per impedire la dispersione o il reimpiego del denaro. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 648 cod. pen.

    La Corte interpreta l'art. 648 c.p. (ricettazione) nel senso che il possesso di rilevanti somme di denaro, senza plausibile giustificazione e con elementi concreti che ne suggeriscano l'origine illecita (modalità di occultamento, confezionamento, contatti con soggetti pregiudicati), può integrare il reato; la mancata giustificazione è indizio della conoscenza dell'origine illecita.

  • art. 322-bis cod. proc. pen.

    Regola l'appello avverso ordinanze su misure cautelari reali; la Corte ricorda che contro l'ordinanza del Tribunale emessa a seguito di tale appello è proponibile ricorso per cassazione solo per violazione di legge.

  • art. 325 cod. proc. pen.

    Stabilisce i limiti e le ragioni del ricorso per cassazione avverso ordinanze di riesame: la Corte sottolinea che il ricorso è ammesso per violazione di legge, comprensiva di errori in iudicando o in procedendo.

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Usato per distinguere vizi di motivazione denunciabili in cassazione: la Corte osserva che l'illogicità manifesta si può censurare con il motivo ex lett. e), mentre la totale assenza o apparente motivazione può configurare violazione di legge.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamato per delimitare l'enunciazione dei motivi nel provvedimento di cassazione; la Corte riporta che i motivi vanno esposti nei limiti strettamente necessari per la motivazione.

  • art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020 (conv. L. n. 176/2020)

    Citato esclusivamente in riferimento alla modalità di trattazione del procedimento (contraddittorio scritto) adottata in virtù delle disposizioni emergenziali e delle proroghe successive.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina la condanna alle spese in caso di rigetto; applicata per irrogare al ricorrente il pagamento delle spese processuali e della somma alla Cassa delle ammende.

  • art. 111 Cost., comma 6

    Riferita per il principio dell'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali; la Corte sottolinea che la mancanza radicale di motivazione integra una violazione di legge.

Massime di principio

  • Il mero possesso di ingenti somme in contanti non comporta automaticamente responsabilità penale, ma, se non accompagnato da una plausibile giustificazione documentale e se associato a elementi oggettivi sospetti (modalità di confezionamento, occultamento, dispersione fra più luoghi, contatti con soggetti pregiudicati), può configurare il "fumus commissi delicti" ai fini cautelari e integrarne la ricettazione.
  • Per ottenere la revoca di un sequestro preventivo di denaro è determinante allegare e documentare in modo coerente e verificabile l'origine lecita dei fondi (documenti di reddito, movimenti bancari, contratti, prove di risparmi regolari); dichiarazioni generiche o contraddittorie sono facilmente ritenute inattendibili.
  • In sede di riesame cautelare e in Cassazione il giudizio non può sostituirsi alla cognizione di merito sulla responsabilità penale: il controllo è limitato alla compatibilità fra fatto e tipo di reato e alla correttezza formale e sostanziale della motivazione (assenza di violazione di legge o di radicale carenza motivazionale).
  • La Corte di legittimità valuta l'adeguatezza della motivazione solo se è radicalmente omessa o manifestamente apparente; l'illogicità non manifesta è sindacabile con il motivo specifico di cui all'art. 606 c.p.p.
  • Il periculum (rischio) giustifica il mantenimento del vincolo reale quando la libera disponibilità del denaro può favorire la dispersione, il reimpiego per il proseguimento dell'attività illecita o la stabilizzazione del profitto illecito a vantaggio dell'indagato o di terzi.
  • Nelle difese preventive, evitare cambi di versione e fornire da subito documentazione coerente: variazioni successive circa la destinazione o l'ammontare del denaro indeboliscono la credibilità e favoriscono la qualificazione cautelare come provento illecito.
  • Chi impugna provvedimenti del Tribunale in materia di misure reali deve rivolgersi alla Cassazione solo per censurare specifiche violazioni di legge o difetti motivazionali radicali; ragioni di merito o valutazioni probatorie richiedono diverso grado di giudizio.

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