Cassazione Civile, Ordinanza n. 26174/2021 del 27/09/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un cittadino nigeriano aveva chiesto protezione internazionale e, in subordine, il permesso di soggiorno per motivi umanitari, riferendo di essere fuggito dalla Nigeria perché minacciato da appartenenti alla setta degli Ogboni dopo il rifiuto di subentrare al padre defunto nelle funzioni di capo della setta nel proprio villaggio. La Commissione territoriale aveva rigettato la domanda; il Tribunale di Venezia aveva respinto l’opposizione ritenendo non credibile il racconto e insussistenti i presupposti anche per la protezione umanitaria; la Corte d’appello di Venezia aveva confermato il rigetto. In Cassazione il richiedente ha proposto tre motivi: (1) violazione di legge e dei doveri istruttori in relazione alla protezione sussidiaria ex art. 14, lett. a) e b), d.lgs. 251/2007, lamentando mancata acquisizione di informazioni sulla setta degli Ogboni; (2) violazione di legge e dei criteri istruttori con riguardo alla protezione sussidiaria ex art. 14, lett. c), d.lgs. 251/2007, per asserita mancata indagine sulla situazione politico-sociale in Nigeria; (3) omesso esame di fatti decisivi e violazione di norme processuali e sostanziali in relazione sia alla protezione sussidiaria sia alla protezione umanitaria, deducendo anche mancata comparazione tra integrazione in Italia e situazione nel Paese di origine, nonché violazione dell’art. 8 CEDU e dell’art. 19 T.U. Immigrazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondati tutti e tre i motivi. Ha affermato, quanto alle ipotesi di protezione sussidiaria di cui alle lett. a) e b) dell’art. 14 d.lgs. 251/2007, che non sussiste obbligo di cooperazione istruttoria quando la narrazione del richiedente sia stata motivatamente ritenuta non credibile e le censure non siano specificamente individualizzate. Quanto alla lett. c), ha rilevato che la Corte territoriale aveva assolto agli obblighi di cooperazione istruttoria mediante una puntuale e aggiornata ricostruzione della situazione in Nigeria/Edo State con fonti internazionali, e che il ricorrente si era limitato a contrapporre una ricostruzione alternativa senza allegazioni fattuali circostanziate e senza indicare COI aggiornate e pertinenti. In tema di protezione umanitaria, la Corte ha ribadito che la cooperazione istruttoria del giudice presuppone l’allegazione da parte del richiedente di fatti costitutivi di una personale condizione di vulnerabilità; in mancanza di tale allegazione, non può pretendersi un ulteriore accertamento officioso. Ha quindi confermato il rigetto della domanda e, poiché il Ministero si era costituito solo formalmente, non ha pronunciato sulle spese. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
viene richiamato quale paradigma per la dedotta violazione o falsa applicazione di legge nei primi due motivi.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
viene richiamato quale paradigma per il dedotto omesso esame di fatto decisivo nel terzo motivo.
art. 14, lett. a) e b), d.lgs. n. 251/2007
per queste ipotesi non opera un obbligo di cooperazione istruttoria quando il racconto del richiedente sia stato motivatamente ritenuto non credibile.
art. 14, lett. c), d.lgs. n. 251/2007
richiede la verifica della sussistenza di una situazione di violenza indiscriminata nel Paese o nella zona di provenienza; la Corte ha ritenuto correttamente assolto il relativo dovere istruttorio dal giudice di merito.
art. 8, d.lgs. n. 25/2008
è evocato come norma sui doveri istruttori del giudice nell’esame della domanda di protezione internazionale.
art. 3, d.lgs. n. 251/2007
è richiamato in relazione ai criteri di esame del richiedente asilo e di valutazione del materiale probatorio.
art. 32, comma 3, d.lgs. n. 25/2008
è richiamato nel motivo relativo alla protezione umanitaria, in connessione con la disciplina del permesso per motivi umanitari.
art. 8 CEDU
è invocato dal ricorrente in relazione alla tutela della vita privata e familiare nella valutazione della vulnerabilità.
art. 19, comma 1 e comma 1.1, d.lgs. n. 286/1998
è richiamato dal ricorrente a sostegno del divieto di espulsione e del tema della vulnerabilità.
art. 100 c.p.c.
la Corte lo richiama per evidenziare la necessità di allegazioni idonee a mostrare l’interesse all’impugnazione e la rilevanza concreta del vizio dedotto.
art. 370, comma 1, c.p.c.
è menzionato con riferimento alla mera costituzione del Ministero ai fini dell’eventuale udienza di discussione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
viene applicato per dare atto dell’obbligo dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
richiamato come parametro per la misura dell’ulteriore contributo unificato dovuto.
Massime di principio
- In tema di protezione sussidiaria ex art. 14, lett. a) e b), d.lgs. 251/2007, il dovere di cooperazione istruttoria del giudice non opera quando la narrazione del richiedente sia stata motivatamente ritenuta non credibile e le censure in cassazione siano generiche o non individualizzate.
- Per la protezione sussidiaria ex art. 14, lett. c), d.lgs. 251/2007, il giudice di merito adempie correttamente ai propri doveri istruttori se ricostruisce in modo puntuale e aggiornato la situazione del Paese o della regione di provenienza mediante fonti attendibili; in cassazione non è sufficiente una ricostruzione alternativa priva di allegazioni fattuali circostanziate e di COI specifiche e aggiornate.
- La censura in cassazione sull’omesso esame di fatti decisivi non è idonea se non indica con precisione quali fatti specifici, già allegati e decisivi, sarebbero stati trascurati e in che modo la loro considerazione avrebbe potuto mutare l’esito della lite.
- In materia di protezione umanitaria, la cooperazione istruttoria del giudice presuppone l’adempimento dell’onere di allegazione da parte del richiedente circa i fatti costitutivi della propria vulnerabilità personale; solo dopo tale allegazione il giudice deve procedere alla comparazione tra situazione in Italia e nel Paese di origine.
- Il mero inserimento sociale in Italia, se non meglio specificato nel grado di intensità e non accompagnato da elementi di vulnerabilità personale o generale, non basta di per sé a fondare il riconoscimento del permesso per motivi umanitari.
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