Salta al contenuto
Decreto ministeriale

Decreto ministeriale n. 162 del 25/07/2025

Il Decreto Alcolock definisce le caratteristiche tecniche e le modalità di installazione del dispositivo alcolock, che funge da immobilizzatore del veicolo e che, una volta installato, può essere portato in stato di non blocco solo dopo la presentazione e l’analisi di un campione di alito accettato con una concentrazione di alcool non superiore a 0 mg/l;

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti162

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il decreto disciplina in modo organico i dispositivi alcolock previsti dall’art. 125, comma 3-ter, del codice della strada, definendone ambito di applicazione, caratteristiche tecniche minime, modalità di installazione e disinstallazione, obblighi dei fabbricanti e degli installatori, nonché la documentazione da consegnare all’utente. Il provvedimento si coordina con la normativa UE in materia di omologazione dei veicoli e con la norma tecnica EN 50436, precisando anche il ruolo delle officine autorizzate ex legge n. 122/1992 e la pubblicazione, da parte del MIT, dell’elenco degli installatori e dei modelli di veicoli compatibili.

Decreto MIT sulle caratteristiche, installazione e documentazione dei dispositivi alcolock

Decreto MIT sui dispositivi alcolock

Il decreto dà attuazione all’art. 125, comma 3-ter, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dalla legge 25 novembre 2024, n. 177, disciplinando in modo puntuale le caratteristiche tecniche dei dispositivi alcolock, le modalità di installazione e disinstallazione, gli obblighi dei fabbricanti e degli installatori e la documentazione da tenere a bordo e da consegnare all’utente. Il provvedimento si coordina con la normativa unionale in materia di omologazione dei veicoli e con la norma tecnica EN 50436.

Base normativa e finalità

Il decreto richiama:

  • il codice della strada, in particolare l’art. 125, comma 3-ter, e l’art. 75, comma 3-bis, del d.lgs. n. 285/1992;
  • la legge 25 novembre 2024, n. 177, art. 3, comma 1, che ha previsto l’adozione del decreto ministeriale;
  • il regolamento (UE) 2018/858 sull’omologazione e vigilanza del mercato dei veicoli a motore e componenti;
  • il regolamento (UE) 2019/2144 sui requisiti di sicurezza generale;
  • il regolamento delegato (UE) 2021/1243, che integra il regolamento (UE) 2019/2144 per l’interfaccia di installazione dei dispositivi alcolock;
  • la norma EN 50436;
  • la direttiva (UE) 2015/1535, con esito della procedura di informazione ex art. 5.

La finalità è definire il quadro tecnico-operativo per l’utilizzo dei dispositivi alcolock, includendo requisiti di compatibilità, sicurezza, tracciabilità e prevenzione delle manomissioni.

Ambito di applicazione

Il decreto si applica ai dispositivi alcolock di cui all’art. 125, comma 3-ter, del codice della strada. Resta espressamente fermo il rispetto della normativa di armonizzazione dell’Unione europea: quando il dispositivo rientra nel relativo campo di applicazione, deve conformarsi alla disciplina unionale vigente.

Definizioni rilevanti

Ai fini del decreto, sono definiti:

  • veicolo: veicolo delle categorie internazionali M1, M2, M3, N1, N2 e N3, come definite dal regolamento (UE) 2018/858;
  • dispositivo alcolock: dispositivo immobilizzatore che consente il rilascio solo dopo un test dell’alito con esito pari a 0 mg/l o inferiore;
  • fabbricante: soggetto responsabile di progettazione, costruzione e/o produzione del dispositivo e della conformità della produzione;
  • manomissione: modifiche o interferenze non autorizzate con installazione o funzionamento;
  • memoria dati: registrazione di risultati del test e altri eventi con data e ora;
  • intervallo di taratura: periodo tra due tarature nel quale il dispositivo mantiene la precisione richiesta;
  • installatore: soggetto che installa il dispositivo e l’eventuale interfaccia, autorizzato a svolgere le attività di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122;
  • sigillo dell’installazione: adesivo autodistruttivo in caso di tentativo di alterazione.

Caratteristiche generali di installazione

L’alcolock può essere installato:

  • sui veicoli M1, M2, M3, N1, N2 e N3 omologati nel rispetto del regolamento UE 2021/1243, purché il fabbricante abbia previsto istruzioni specifiche per quel tipo di veicolo e nel rispetto della norma EN 50436;
  • sui medesimi veicoli non omologati nel rispetto del regolamento UE 2021/1243, a condizione che esistano istruzioni specifiche del fabbricante e che l’installatore disponga delle informazioni pertinenti fornite dal costruttore del veicolo per l’interfaccia.

Il decreto, quindi, distingue tra veicoli già coperti dal quadro UE specifico e altri veicoli, sempre subordinando l’installazione alla disponibilità delle istruzioni tecniche e delle informazioni necessarie.

Caratteristiche tecnico-costruttive e funzionali

Il dispositivo deve:

  • rispettare la norma EN 50436 “etilometri – metodi di prova e specifiche di prestazioni”;
  • bloccare il veicolo quando rileva una concentrazione di alcol nell’aria espirata superiore a 0 mg/l;
  • essere omologato come unità elettrica/elettronica ai sensi del regolamento ONU (UNECE) n. 10 sulla compatibilità elettromagnetica e recare la marcatura prevista;
  • recare la marcatura CE.

Obblighi del fabbricante

Il fabbricante ha una serie di obblighi documentali e organizzativi:

  • fornire le istruzioni per l’installazione secondo l’allegato 1;
  • apporre sul dispositivo la marcatura leggibile richiesta dall’allegato 2;
  • fornire le istruzioni per l’uso secondo l’allegato 3;
  • fornire le istruzioni per la manutenzione secondo l’allegato 4;
  • individuare, tra le officine autorizzate alle attività di meccatronica ex legge n. 122/1992, gli installatori autorizzati al montaggio dei propri dispositivi e comunicarli al MIT – Direzione generale per la motorizzazione – Divisione 3;
  • trasmettere alla medesima Direzione il tipo di dispositivo che risponde alla EN 50436, con la documentazione di cui agli allegati 1, 2, 3 e 4, oltre a un facsimile del certificato di taratura e a un elenco separato dei modelli di veicoli sui quali il dispositivo può essere installato;
  • fornire all’installatore ciascun dispositivo corredato della documentazione di cui agli allegati 1, 2, 3, 4 e 5 e del certificato di taratura.

Obblighi di comunicazione del MIT

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Direzione generale per la motorizzazione pubblica sul sito www.ilportaledellautomobilista.it:

  • la documentazione inviata dal fabbricante relativa agli installatori autorizzati;
  • l’elenco dei modelli di veicoli sui quali può essere installato ciascun dispositivo alcolock.

Il decreto prevede che tali contenuti possano essere consultati in modo pubblico e aggiornato.

Installazione, sigillo e disinstallazione

Gli installatori autorizzati sono responsabili del rispetto delle istruzioni di montaggio, compresa l’applicazione del sigillo antimanomissione. Il sigillo deve essere un adesivo autodistruttivo, capace di distruggersi in caso di tentativo di manomissione.

Contestualmente alla dichiarazione di installazione, l’installatore deve consegnare:

  • il certificato di taratura del dispositivo, secondo l’allegato 5;
  • le istruzioni per l’uso, secondo l’allegato 3;
  • le istruzioni per la manutenzione, secondo l’allegato 4.

Gli installatori sono inoltre responsabili dell’eventuale smontaggio del dispositivo nel rispetto delle istruzioni del fabbricante.

Effetti amministrativi dell’installazione

L’installazione dell’alcolock non comporta l’aggiornamento del documento unico di circolazione e di proprietà ai sensi dell’art. 78 del codice della strada. Si tratta quindi di un intervento che, secondo il decreto, non determina di per sé una modifica documentale del veicolo.

Verifiche durante la guida

In caso di controllo su strada, il guidatore deve poter esibire in originale:

  • la dichiarazione di installazione, di cui all’allegato 6;
  • il certificato di taratura con intervallo di taratura valido, di cui all’allegato 5.

Inoltre, deve verificare che il certificato abbia un intervallo di taratura ancora valido, secondo le istruzioni del fabbricante richiamate nell’allegato 3.

Disposizioni finali

Il decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

L’art. 6 sugli obblighi di comunicazione e gli allegati possono essere aggiornati con decreto del Direttore generale della Direzione generale per la motorizzazione.

Contenuto degli allegati

Allegato 1 – Istruzioni per installazione/rimozione Le istruzioni devono contenere almeno:

  • elenco dei veicoli/modelli destinati e di quelli non installabili;
  • metodo di installazione con fotografie o disegni;
  • istruzioni tecniche per non compromettere sicurezza, affidabilità e circuiti di bordo;
  • eventuali restrizioni di posizionamento rispetto a polvere, acqua e temperatura;
  • prescrizioni di sicurezza su airbag, passeggeri, posizione del ricevitore, montaggio, interazioni software, igiene del boccaglio e altro;
  • requisiti di alimentazione elettrica e condizioni di batteria;
  • istruzioni per applicare il sigillo autodistruttivo;
  • procedure successive all’installazione e intervalli di taratura;
  • istruzioni per rimozione e ripristino del cablaggio;
  • indicazioni sul corretto smaltimento a fine vita.

Allegato 2 – Marcatura del dispositivo La marcatura indelebile e leggibile deve riportare:

  • nome o marchio del fabbricante o mandatario;
  • designazione del tipo;
  • numero di serie;
  • versione del software;
  • identificazione del software sempre possibile durante il funzionamento;
  • interfaccia/interfacce utilizzabili;
  • versione del protocollo EN 50436-4;
  • data di validità della verifica;
  • marcatura di omologazione UNECE n. 10;
  • marchio CE.

Allegato 3 – Istruzioni per l’uso Devono includere almeno:

  • istruzioni complete per uso corretto e sicuro;
  • obblighi di controllo e taratura regolare, con elenco dei laboratori accreditati;
  • dettagli su limite di alcol, temperatura di funzionamento, tempo di riscaldamento, tensione batteria, influenza dell’alcol in bocca e di sostanze alcoliche o diverse dall’alcol;
  • parti di ricambio e accessori consigliati;
  • raccomandazioni igieniche, come la sostituzione dei boccagli;
  • significato di segnali, allarmi e messaggi;
  • fonti comuni di malfunzionamento e procedure correttive;
  • avvertenza sui rischi di modifiche o aggiunte;
  • istruzioni speciali per la manutenzione dei veicoli dotati di alcolock;
  • informazioni sul corretto smaltimento a fine vita.

Allegato 4 – Istruzioni per la manutenzione Per installatore e utente finale, devono prevedere almeno:

  • scarico dati dalla memoria dell’etilometro;
  • procedure di servizio e test funzionali generali;
  • procedure di taratura secondo l’allegato 5;
  • elenco dei laboratori dove testare il dispositivo;
  • ispezione generale;
  • procedure di manutenzione.

Allegato 5 – Taratura Il dispositivo deve essere testato secondo la EN 50436-1 da un laboratorio indipendente che:

  • abbia sede nell’UE o nell’EFTA;
  • sia accreditato secondo EN ISO/IEC 17025;
  • abbia nell’ambito di accreditamento gli strumenti di misurazione dell’alcol nell’aria espirata;
  • disponga di certificato di accreditamento rilasciato da organismo nazionale con sede nell’UE o nell’EFTA.

Il certificato di taratura deve riportare almeno:

  • costruttore;
  • tipo;
  • numero di serie;
  • intervallo di taratura;
  • metodo di taratura;
  • laboratorio di prova;
  • accreditamento EN ISO/IEC 17025 e relativa validità;
  • luogo, data, numero del certificato e firma.

Allegato 6 – Dichiarazione di installazione La dichiarazione, su carta intestata della ditta, attesta che l’installazione è stata eseguita a perfetta regola d’arte e nel rispetto delle prescrizioni del fabbricante, del costruttore del veicolo e del MIT. Deve indicare almeno:

  • dati dell’installatore e dell’impresa;
  • fabbricante, tipo e numero di serie del dispositivo;
  • interfaccia utilizzata, con indicazione se già presente sul veicolo o installata;
  • omologazione UNECE n. 10;
  • numero del certificato di taratura, soggetto emittente e validità;
  • attestazione dell’apposizione del sigillo antimanomissione;
  • consegna all’utente della documentazione di uso e manutenzione.

Punti principali

Ambito e quadro normativo

Il decreto attua la disciplina introdotta dalla legge 25 novembre 2024, n. 177, che ha modificato l’art. 125 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (codice della strada), prevedendo un decreto ministeriale per determinare caratteristiche del dispositivo di blocco, modalità di installazione e officine autorizzate al montaggio. Il provvedimento si coordina con il regolamento (UE) 2018/858, il regolamento (UE) 2019/2144, il regolamento delegato (UE) 2021/1243, la norma EN 50436 e la direttiva (UE) 2015/1535.

Definizioni essenziali

Vengono definite le nozioni di veicolo, dispositivo alcolock, fabbricante, manomissione, memoria dati, intervallo di taratura, installatore e sigillo dell’installazione. In particolare, il dispositivo alcolock è configurato come immobilizzatore che consente lo sblocco solo dopo un test dell’alito con concentrazione di alcol pari a 0 mg/l o inferiore.

Caratteristiche tecniche e requisiti di omologazione

Il dispositivo deve rispettare la norma EN 50436, essere omologato come unità elettrica/elettronica ai sensi del regolamento ONU (UNECE) n. 10 sulla compatibilità elettromagnetica e recare la marcatura CE. L’immobilizzazione del veicolo deve intervenire quando il dispositivo rileva una concentrazione di alcol nell’aria espirata superiore a 0 mg/l.

Installazione sui veicoli e soggetti autorizzati

L’alcolock può essere installato sui veicoli delle categorie internazionali M1, M2, M3, N1, N2 e N3. Sono previste due ipotesi: veicoli omologati nel rispetto del regolamento UE 2021/1243 e veicoli non omologati in tale quadro, purché il fabbricante abbia previsto istruzioni specifiche e l’installatore disponga delle informazioni tecniche necessarie fornite dal costruttore del veicolo per l’interfaccia.

Obblighi del fabbricante

Il fabbricante deve predisporre e fornire le istruzioni per installazione, uso e manutenzione, nonché la marcatura del dispositivo con i requisiti minimi indicati negli allegati. Deve inoltre individuare, tra le officine abilitate alle attività di meccatronica ex legge n. 122/1992, gli installatori autorizzati e comunicarli al MIT, trasmettendo anche il tipo di dispositivo, la documentazione tecnica, un facsimile del certificato di taratura e l’elenco dei modelli di veicoli compatibili.

Installazione, sigillo e documentazione da consegnare

L’installatore autorizzato è responsabile del montaggio conforme alle istruzioni del fabbricante e dell’applicazione di un sigillo autodistruttivo contro la manomissione. Contestualmente alla dichiarazione d’installazione deve consegnare il certificato di taratura, le istruzioni d’uso e quelle di manutenzione. È inoltre responsabile dell’eventuale smontaggio nel rispetto delle istruzioni del fabbricante.

Controlli su strada e decorrenza

In caso di controllo, il guidatore deve poter esibire in originale la dichiarazione d’installazione e il certificato di taratura con intervallo valido, e il sigillo deve risultare integro. L’installazione non comporta l’aggiornamento del documento unico di circolazione e di proprietà ai sensi dell’art. 78 del codice della strada. Il decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale; l’art. 6 e gli allegati possono essere aggiornati con decreto del Direttore generale per la motorizzazione.

Come è indicizzato

Materiesicurezza stradalemotorizzazionepatenti e revisioniautotrasporto

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.