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Decreto ministeriale

Decreto ministeriale n. 106 del 31/05/2025

Decreto Ministeriale n. 106 del 08/05/2025 recante la disciplina delle modalità operative e condizioni di accesso al Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti106

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il decreto disciplina le modalità di accesso al Fondo istituito presso il MIT per far fronte agli aumenti eccezionali dei prezzi nei lavori pubblici, in attuazione dell’articolo 26 del decreto-legge n. 50/2022, come più volte modificato dalle leggi di bilancio 2023, 2024 e 2025. Definisce quali contratti possono accedere al Fondo, quali documenti devono essere inseriti nell’istanza telematica, le finestre temporali per la presentazione delle domande, i tempi di istruttoria e di trasferimento delle risorse, nonché i controlli e le eventuali restituzioni in caso di importi non spettanti.

Modalità operative e condizioni di accesso al Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche ex articolo 26, comma 6-quater, d.l. n. 50/2022

Modalità operative e condizioni di accesso al Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche

Il decreto ministeriale disciplina l’accesso al Fondo previsto dall’articolo 26, comma 6-quater, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, come modificato dalle leggi di bilancio 2023, 2024 e 2025. La misura è finalizzata a fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, dei carburanti e dei prodotti energetici nell’ambito degli appalti pubblici di lavori.

Base normativa e finalità

Il provvedimento richiama l’articolo 26 del d.l. n. 50/2022, in particolare i commi 6-bis, 6-ter, 6-quater e 12. Il comma 6-bis, ultimo periodo, attribuisce al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti il compito di disciplinare con decreto le modalità di accesso al Fondo e i criteri di assegnazione delle risorse. Il comma 6-quater prevede che, per tali finalità, siano utilizzate anche in termini di residui le risorse del Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche di cui all’articolo 7, comma 1, del d.l. n. 76/2020, incrementato con dotazioni di 1.100 milioni di euro per il 2023, 700 milioni per il 2024, 300 milioni per il 2025 e 100 milioni per il 2026, fino al limite massimo di spesa.

Ambito di applicazione

Le disposizioni si applicano alle ipotesi previste dall’articolo 26 del d.l. n. 50/2022 e riguardano:

  • gli appalti pubblici di lavori, compresi quelli affidati a contraente generale, e gli accordi quadro di cui all’articolo 54 del d.lgs. n. 50/2016, aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021, limitatamente alle lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori, ovvero annotate sotto la sua responsabilità nel libretto delle misure, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2025;
  • gli appalti pubblici di lavori e gli accordi quadro di cui all’articolo 54 del d.lgs. n. 50/2016, aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di presentazione compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 30 giugno 2023, che non abbiano accesso al Fondo di cui all’articolo 26, comma 7, con riferimento alle lavorazioni eseguite o contabilizzate, ovvero annotate, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2025;
  • gli appalti pubblici di lavori e gli accordi quadro di lavori delle società del gruppo Ferrovie dello Stato, di ANAS S.p.A. e degli altri soggetti di cui al capo I del titolo VI della parte II del d.lgs. n. 50/2016, limitatamente alle attività previste in tale capo I e qualora non applichino i prezzari regionali, con riguardo ai prezzari da essi utilizzati e aggiornati entro il termine previsto dall’articolo 26, comma 2, primo periodo, del d.l. n. 50/2022;
  • i contratti affidati a contraente generale dalle società del gruppo Ferrovie dello Stato e da ANAS S.p.A., in essere alla data di entrata in vigore del d.l. n. 50/2022 e relativi a opere in corso di esecuzione, per i quali si applica un incremento del 20% agli importi delle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2025.

Presentazione dell’istanza

I soggetti tenuti all’applicazione del d.lgs. n. 50/2016, per i contratti di cui ai commi 6-bis e 6-ter dell’articolo 26, nonché i soggetti di cui al comma 12 del medesimo articolo, presentano l’istanza di accesso al Fondo in via telematica alla Direzione generale per l’edilizia statale e gli interventi speciali del MIT. La domanda deve essere inserita, a pena di esclusione, nella piattaforma dedicata raggiungibile all’indirizzo https://adeguamentoprezzi.mit.gov.it, ai sensi dell’articolo 47 del d.P.R. n. 445/2000.

L’istanza deve contenere:

  • i dati del contratto d’appalto, ossia CUP e CIG;
  • i dati desunti dal prospetto di calcolo del maggior importo dello stato di avanzamento dei lavori rispetto all’importo determinato alle condizioni contrattuali, prospetto che non deve essere allegato in piattaforma ma deve risultare firmato dal direttore dei lavori e vistato dal responsabile unico del procedimento;
  • il dato dell’entità delle lavorazioni effettuate, con indicazione del relativo stato di esecuzione, contabilizzazione o annotazione nel libretto delle misure;
  • il dato dell’entità delle risorse finanziarie disponibili ai sensi dell’articolo 26, comma 6-bis, quinto periodo, e utilizzate per il pagamento dello stato di avanzamento per il quale è formulata l’istanza;
  • l’entità del contributo richiesto;
  • gli estremi del conto di tesoreria o, se la stazione appaltante ne è priva, del conto corrente bancario ordinario, con indicazione del funzionario delegato o dell’assegnazione per competenza e cassa, ai fini del versamento del contributo riconosciuto.

Finestre temporali per la presentazione

Le istanze possono essere presentate solo nelle seguenti finestre:

  • prima finestra: dal 1° luglio 2025 al 31 luglio 2025, per le sole lavorazioni eseguite e contabilizzate, ovvero annotate nel libretto delle misure, dal 1° gennaio 2025 al 31 maggio 2025;
  • seconda finestra: dal 1° febbraio 2026 al 28 febbraio 2026, per le sole lavorazioni eseguite e contabilizzate, ovvero annotate nel libretto delle misure, dal 1° giugno 2025 al 31 dicembre 2025.

Esame delle domande ed erogazione delle risorse

Il Ministero esamina le domande cumulativamente secondo l’ordine di presentazione e adotta decreti direttoriali solo laddove vi siano risorse disponibili. I termini per l’adozione sono:

  • entro il 31 ottobre 2025 per le istanze presentate nella prima finestra;
  • entro il 31 maggio 2026 per le istanze presentate nella seconda finestra.

Nei decreti direttoriali sono indicate anche le domande non accolte e i relativi motivi di esclusione. Non sono ammissibili le istanze riferite a lavorazioni eseguite e contabilizzate, ovvero annotate, in periodi precedenti a quelli espressamente previsti dall’articolo 3, comma 3.

Entro novanta giorni dall’adozione dei decreti di riconoscimento, il Ministero procede, ove le risorse siano disponibili, all’assegnazione e al trasferimento delle somme alle stazioni appaltanti secondo l’ordine cronologico di presentazione, fino al limite massimo di spesa previsto dall’articolo 26, comma 6-quater, del d.l. n. 50/2022.

Il Ministero svolge inoltre controlli, anche a campione, per verificare l’importo effettivamente spettante e può disporre la ripetizione totale o parziale delle somme erogate. Le somme recuperate sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnate al Fondo, ai sensi dell’articolo 26, comma 11.

Copertura finanziaria e decorrenza

L’attuazione del decreto avviene con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il decreto entra in vigore con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, previa trasmissione agli organi di controllo.

Punti principali

Oggetto e base normativa

Il decreto regola le modalità operative e le condizioni di accesso al Fondo di cui all’articolo 26, comma 6-quater, del d.l. n. 50/2022, istituito nello stato di previsione del MIT. La disciplina si inserisce nel quadro delle misure per compensare gli incrementi eccezionali dei costi dei materiali da costruzione, dei carburanti e dei prodotti energetici nei lavori pubblici, richiamando anche il d.P.R. n. 445/2000 per le dichiarazioni rese in sede di istanza telematica.

Ambito oggettivo di applicazione

Le disposizioni si applicano agli appalti pubblici di lavori e agli accordi quadro rientranti nelle ipotesi di cui ai commi 6-bis, 6-ter e 12 dell’articolo 26. Sono inclusi: i lavori affidati con offerte presentate entro il 31 dicembre 2021; i lavori aggiudicati con offerte presentate tra il 1° gennaio 2022 e il 30 giugno 2023 che non accedono al Fondo del comma 7; i lavori di società del gruppo Ferrovie dello Stato, ANAS S.p.A. e altri soggetti del capo I del titolo VI della parte II del d.lgs. n. 50/2016, quando non applicano i prezzari regionali; i contratti affidati a contraente generale da FS e ANAS in essere alla data di entrata in vigore del d.l. n. 50/2022.

Finestra temporale e periodo delle lavorazioni ammissibili

Le istanze possono essere presentate in due finestre temporali: dal 1° luglio 2025 al 31 luglio 2025 per le lavorazioni eseguite e contabilizzate o annotate dal 1° gennaio 2025 al 31 maggio 2025; dal 1° febbraio 2026 al 28 febbraio 2026 per le lavorazioni eseguite e contabilizzate o annotate dal 1° giugno 2025 al 31 dicembre 2025. Non sono ammissibili istanze riferite a periodi anteriori rispetto a quelli indicati dal decreto.

Contenuto dell’istanza e modalità telematica

L’istanza deve essere presentata esclusivamente in via telematica alla Direzione generale per l’edilizia statale e gli interventi speciali del MIT, tramite la piattaforma dedicata raggiungibile all’indirizzo https://adeguamentoprezzi.mit.gov.it. L’istanza deve contenere i dati del contratto (CUP e CIG), gli estremi del prospetto di calcolo del maggior importo dello stato di avanzamento, il dato delle lavorazioni effettuate, le risorse finanziarie già disponibili e utilizzate, l’entità del contributo richiesto e gli estremi del conto di tesoreria o del conto bancario ordinario per il versamento delle somme riconosciute.

Istruttoria, assegnazione e controlli

Il Ministero esamina cumulativamente le istanze secondo l’ordine di presentazione e adotta decreti direttoriali solo se le risorse sono disponibili: entro il 31 ottobre 2025 per le domande presentate nel luglio 2025 e entro il 31 maggio 2026 per quelle presentate nel febbraio 2026. I decreti indicano anche le istanze non accolte e i motivi dell’esclusione. L’assegnazione e il trasferimento delle somme alle stazioni appaltanti avvengono entro novanta giorni dall’adozione dei decreti di riconoscimento, nei limiti del plafond disponibile. Il MIT può svolgere controlli, anche a campione, e disporre la ripetizione totale o parziale delle somme indebitamente erogate.

Copertura finanziaria e neutralità finanziaria

Gli oneri sono coperti a valere sulle risorse del Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche di cui all’articolo 7, comma 1, del d.l. n. 76/2020. Il decreto precisa che l’attuazione avviene con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Come è indicizzato

Materieappalti pubbliciopere pubbliche e infrastrutturefinanziamenti e contributi

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