Cassazione Penale, Sentenza n. 24758/2026 del 02/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblico ministero)
La controversia
Con ordinanza del giudice dell'esecuzione del Tribunale di Milano era stata rigettata la richiesta del Pubblico Ministero di revocare la sospensione condizionale della pena concessa in una precedente sentenza, ai sensi dell'art. 168, comma 1, n. 1 c.p., perché nel quinquennio l'interessato aveva riportato un'ulteriore condanna a pena non sospesa. Il giudice dell'esecuzione aveva ritenuto ostativa alla revoca la circostanza che, sommando la pena della condanna sopravvenuta con quella già inflitta, il totale restasse nei limiti di cui all'art. 163 c.p. Il ricorso del Pubblico Ministero sosteneva invece che la "salvezza" prevista dall'art. 168, comma 1, c.p. opera solo in ipotesi diverse, cioè quando anche la seconda condanna sia a pena sospesa, mentre non impedisce la revoca se sopravviene una condanna non sospesa per reato della stessa indole commesso nel quinquennio. Il Procuratore generale ha aderito a tale impostazione, chiedendo l'annullamento senza rinvio e la revoca del beneficio.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che, quando entro il termine previsto dall'art. 163 c.p. sopravvenga una condanna a pena non sospesa per un delitto commesso successivamente a quello per cui era stata concessa la sospensione condizionale, la revoca del beneficio è obbligatoria. Ha precisato che la possibilità di reiterare il beneficio, ove il cumulo delle pene resti entro i limiti di legge, è valutazione riservata al solo giudice della cognizione e non può essere compiuta dal giudice dell'esecuzione. Poiché nel caso concreto l'imputato era stato condannato, con sentenza successiva nel quinquennio, a pena non sospesa per un delitto commesso dopo la prima condanna, la causa di revoca operava senza che potesse trovare applicazione la clausola di salvezza dell'art. 164 c.p. Pertanto l'ordinanza impugnata è stata annullata senza rinvio e la Corte ha disposto direttamente la revoca della sospensione condizionale della pena concessa con la precedente sentenza.
Norme richiamate
art. 168, comma 1, n. 1 c.p.
la revoca della sospensione condizionale è obbligatoria quando, nel quinquennio, sopravviene una condanna a pena non sospesa per un delitto successivo a quello già giudicato; la clausola di salvezza non copre questa ipotesi
art. 163 c.p.
indica i limiti di pena entro i quali può essere concesso o reiterato il beneficio, ma tali limiti rilevano per la valutazione del giudice della cognizione, non per escludere la revoca in sede esecutiva
art. 164 c.p.
la salvezza prevista dalla norma opera per l'ipotesi in cui la seconda sospensione condizionale sia valutabile in cognizione; non impedisce la revoca quando la seconda condanna sia senza sospensione
art. 620, lett. l), c.p.p.
consente alla Corte di cassazione di pronunciare direttamente la revoca del beneficio senza rinvio quando risultino già accertate le condizioni di legge
Massime di principio
- La revoca della sospensione condizionale della pena è obbligatoria in sede esecutiva quando, nel termine di legge, sopravvenga una condanna a pena non sospesa per un reato successivo rispetto a quello per cui il beneficio era stato concesso.
- La verifica della reiterabilità del beneficio sulla base del cumulo delle pene entro i limiti di cui all'art. 163 c.p. appartiene al giudice della cognizione e non può essere compiuta dal giudice dell'esecuzione per neutralizzare la causa di revoca.
- La clausola di "salvezza" collegata alla disciplina della sospensione condizionale non impedisce la revoca se la seconda condanna è stata pronunciata senza beneficio; essa rileva solo nelle ipotesi in cui il giudice della cognizione abbia nuovamente concesso la sospensione.
- Quando la violazione di legge è evidente e non occorrono ulteriori accertamenti, la Corte di cassazione può annullare senza rinvio e disporre direttamente la revoca del beneficio ai sensi dell'art. 620 c.p.p.
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