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Cassazione Penale, Ordinanza n. 06674/2026 del 18/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché diretto contro un provvedimento interlocutorio non impugnabile. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisando ipotesi di esonero, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice)

La controversia

Il condannato ha impugnato l'ordinanza emessa dalla Corte di appello di Napoli l'11 luglio 2025, con la quale era stata disposta la sospensione dell'efficacia esecutiva di una precedente ordinanza della stessa Corte del 13 maggio 2025, in attesa della decisione della Corte di cassazione sull'impugnazione relativa al secondo atto processuale. Il ricorso tendeva quindi a contestare il provvedimento di sospensione dell'efficacia esecutiva. La Corte di cassazione ha però rilevato che tale ordinanza ha natura interlocutoria e non è prevista dalla legge come impugnabile, richiamando un precedente di legittimità sul carattere non impugnabile del provvedimento reso ex art. 666, comma 7, c.p.p., privo di diretta incidenza sulla libertà personale.

Norme richiamate

  • art. 666, comma 7, c.p.p.

    Il provvedimento del giudice dell'esecuzione che rigetta o dispone sulla sospensione dell'esecuzione di una precedente ordinanza è qualificato come interlocutorio e, se privo di espressa previsione legislativa, non è autonomamente impugnabile in cassazione.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, quando non ricorrono cause di esonero, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione avverso un provvedimento del giudice dell'esecuzione che abbia natura interlocutoria e non sia espressamente previsto come impugnabile dalla legge.
  • La mera sospensione dell'efficacia esecutiva di un'ordinanza, disposta in attesa della definizione di altra impugnazione, non integra di per sé un provvedimento immediatamente lesivo della libertà personale e non consente l'accesso al giudizio di legittimità.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in assenza di esonero, al versamento alla Cassa delle ammende della somma determinata dalla Corte.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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