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Sentenza

Sentenza del 14/01/2022 n. 264 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia

Controversie aventi ad oggetto solo agevolazioni -diniego di definizione agevolata ex lege 136/2018 - è legittimo

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Controversia riguardante esclusivamente la spettanza (concessione, diniego o revoca) di un'agevolazione fiscale. Si è discusso se la lite potesse essere definita mediante la procedura di definizione agevolata prevista dall'art. 6 del D.L. n. 119/2018, non essendovi, nell'atto impugnato, una determinazione o una pretesa di somme a titolo di tributo o maggior tributo.

La decisione

Il diniego di accesso alla procedura di definizione agevolata è stato ritenuto legittimo: la controversia non è definibile ai sensi dell'art. 6 D.L. 119/2018 perché l'atto dell'Agenzia si è limitato a negare/revocare il beneficio senza contestualmente accertare o richiedere una somma dovuta. Di conseguenza la definizione agevolata non opera e la domanda del ricorrente in tal senso è stata respinta; eventuali profili da riassumere sono quelli relativi al rifiuto del beneficio con strumenti idonei (impugnazione del provvedimento o richiesta di un atto che quantifichi il tributo).

Norme richiamate

  • Art. 6 D.L. n. 119/2018

    La norma che disciplina la definizione agevolata si applica solo alle controversie nelle quali l'Amministrazione abbia preteso somme (tributo o maggior tributo) che possono essere determinate e quindi definite; non si estende alle sole controversie aventi ad oggetto l'ammissibilità o meno di un'agevolazione quando manca l'accertamento/valutazione del quantum dovuto.

Massime di principio

  • La procedura di definizione agevolata ex art. 6 D.L. 119/2018 richiede l'esistenza di una pretesa dell'Amministrazione relativa a somme determinate o determinabili: se il provvedimento si limita a negare o revocare l'agevolazione senza quantificare tributi, la lite non è definibile.
  • Se si contesta solo l'ammissibilità di un beneficio, il contribuente non può ottenere la definizione agevolata a meno che l'Agenzia non abbia anche contestato e richiesto il tributo corrispondente.
  • Per rendere una controversia definibile il contribuente può chiedere all'Amministrazione un atto che quantifichi la pretesa o impugnare il provvedimento sul piano amministrativo/giurisdizionale volto a far emergere la quantificazione del tributo.
  • L'Amministrazione, se intende evitare la definizione agevolata, può legittimamente limitarsi a revocare/negare il beneficio senza accompagnare l'atto con un accertamento del tributo; tuttavia ciò può comportare distinti contenziosi (uno sull'agevolazione e, eventualmente, uno sull'accertamento tributario).
  • Nelle pratiche consigliato valutare tempestivamente la natura della lite (solo benefit vs. pretese pecuniarie) per scegliere la strategia processuale corretta e non perdere la possibilità di definizione se esiste una pretesa quantificabile.
  • Nel dubbio, richiedere chiarimenti o l'emissione di atti che contestino il tributo può essere necessario per accedere alla definizione agevolata.

Testo integrale

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