Cassazione Penale, Sentenza n. 13013/2023 del 28/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ravai ha impugnato la sentenza d'appello con quattro motivi: (1) violazione dell'art. 597, commi 3 e 4 c.p.p., perché la Corte d'appello, con l'impugnazione proposta solo dall'imputato, avrebbe aumentato la pena rispetto al primo grado; (2) vizio di motivazione e violazione di legge per mancata riqualificazione della condotta in bancarotta preferenziale (si sostiene che gli importi prelevati fossero crediti lavorativi dell'amministratore e che fosse stata illegittimamente rifiutata l'acquisizione di verbali assembleari richiesti in istruttoria); (3) mancato riconoscimento dell'attenuante prevista dall'ultimo comma dell'art. 219 della legge fallimentare; (4) vizio nella determinazione delle pene accessorie (quantificate nella stessa misura della pena principale), connesso al primo motivo.
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato fondati, in parte, il primo, il terzo e il quarto motivo: ha annullato la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio (determinazione della pena principale, delle pene accessorie e al riconoscimento dell'attenuante) e ha disposto il rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Firenze per nuovo giudizio su tali punti. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile: la riqualificazione della condotta e la diversa valutazione probatoria sono rimessi al giudice di merito e non emergono profili di manifesta illogicità della motivazione impugnata; altresì è stata ritenuta irrilevante l'istanza di integrazione probatoria in appello. Per il resto il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Norme richiamate
art. 597 cod. proc. pen.
I commi 3 e 4 vietano alla Corte d'appello di aggravare la pena quando l'impugnazione sia stata proposta soltanto dall'imputato; la violazione comporta l'annullamento limitato alla determinazione del trattamento sanzionatorio.
art. 219 legge fallimentare
L'ultimo comma disciplina un'attenuante collegata alla minore gravità del danno causato dal fatto di bancarotta; il suo riconoscimento richiede una valutazione del danno complessivo ai creditori e del valore dei beni sottratti, riservata al giudice di merito.
Massime di principio
- Se l'appello è proposto soltanto dall'imputato, la Corte d'appello non può aumentare la pena rispetto al giudizio di primo grado; una incremento comporta annullamento limitato alla parte sanzionatoria e rinvio.
- Le richieste di riqualificazione del fatto (ad es. da bancarotta fraudolenta a preferenziale) che si risolvono in una diversa valutazione del fatto storico sono inammissibili in Cassazione se non si deduce manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione del giudice di merito.
- Nel giudizio sulle condotte aziendali ravvicinate alla dichiarazione di fallimento, i prelievi effettuati nei sei mesi precedenti il fallimento sono valutati con maggiore rigore: la tempistica e la natura contabile dell'annotazione non escludono la natura distrattiva o preferenziale se il contesto dimostra volontà di sottrarre beni alla massa.
- Il riconoscimento di attenuanti connesse alla minore gravità del danno (art. 219 l.f. o analoghe disposizioni) richiede accertamenti di fatto sul valore dei beni sottratti e sul pregiudizio complessivo subito dai creditori; tali accertamenti spettano al giudice di merito e, se mancanti, impongono annullamento con rinvio.
- Le istanze di integrazione probatoria in appello vanno motivate e non sempre sono ammissibili: l'appello non è uno stadio per riesaminare liberamente la prova, salvo che non emerga un profilo di violazione processuale o di grave insufficienza motivazionale.
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