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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19389/2025 del 14/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (cooperativa)

La controversia

La controversia nasce da un giudizio di appello in cui la fondazione era stata condannata a corrispondere alla cooperativa somme di denaro per complessivi importi indicati dalla sentenza di merito, oltre agli accessori e alle spese. La fondazione ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Brescia. Prima della discussione camerale, però, le parti hanno depositato un atto congiunto di rinuncia al ricorso, sottoscritto dai difensori e dalla parte ricorrente, con accettazione della controricorrente e accordo sulla compensazione delle spese di legittimità.

La decisione

La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso e della relativa accettazione, rilevando che l'atto congiunto era stato depositato prima dell'adunanza camerale e risultava conforme ai requisiti di cui agli artt. 390, comma 1, e 390, comma 2, c.p.c. Ha quindi dichiarato estinto il processo per intervenuta rinuncia. La Corte ha inoltre disposto nulla sulle spese del giudizio di legittimità in ragione dell'accordo tra le parti. Ha escluso l'applicazione del raddoppio del contributo unificato ex art. 13 d.P.R. n. 115/2002, osservando che tale previsione riguarda i casi di inammissibilità, improcedibilità o rigetto nel merito dell'impugnazione e non l'estinzione per rinuncia.

Norme richiamate

  • art. 390 c.p.c.

    La rinuncia al ricorso, per produrre l'estinzione del processo, deve intervenire prima dell'adunanza o dell'udienza fissata per la decisione e deve essere validamente sottoscritta anche dai difensori secondo le forme previste.

  • art. 391 c.p.c.

    La Corte richiama la norma quale base della declaratoria di estinzione del processo per rinuncia.

  • art. 13 d.P.R. n. 115/2002

    Il raddoppio del contributo unificato non si applica all'ipotesi di estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso, perché la norma lo prevede solo in caso di inammissibilità, improcedibilità o rigetto dell'impugnazione.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, se validamente proposta e accettata dalla controparte prima della decisione, determina l'estinzione del processo.
  • L'estinzione del giudizio di legittimità per rinuncia esclude, in assenza di diversa pattuizione, una pronuncia sulle spese se le parti hanno concordato la loro compensazione.
  • Il raddoppio del contributo unificato non è applicabile quando il processo di cassazione si estingue per rinuncia, poiché tale conseguenza è prevista solo per le impugnazioni dichiarate inammissibili, improcedibili o respinte nel merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiPrescrizioneOnere della prova

Testo integrale

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