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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24130/2026 del 27/07/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

Il lavoratore aveva convenuto in giudizio la fondazione deducendo di aver prestato attività dal 2013 con 31 contratti a tempo determinato stipulati in un arco di circa nove anni, che riteneva illegittimi per superamento della durata massima e per assenza di una valida causale, sostenendo che la posizione fosse stabilmente necessaria nell'organico orchestrale. Chiedeva la conversione del rapporto in tempo indeterminato e il risarcimento del danno forfettizzato. Il Tribunale aveva dichiarato illegittimi i contratti a decorrere dal 9 maggio 2019, riconoscendo l'intervenuta instaurazione di un rapporto a tempo indeterminato e una indennità omnicomprensiva. In appello la fondazione impugnava il capo sulla nullità/conversione e il lavoratore la quantificazione del danno. La Corte d'appello, aderendo alle Sezioni Unite del 2023, ha escluso la conversione e ha riconosciuto solo il risarcimento del danno comunitario parametrato all'art. 8 L. 604/1966, liquidato in 12 mensilità. Con il ricorso per cassazione il lavoratore ha dedotto, in sintesi, violazione delle norme speciali sulle fondazioni lirico-sinfoniche e dei parametri eurounitari, sostenendo: applicabilità del regime privatistico e conseguente conversione; erronea adesione alla giurisprudenza delle Sezioni Unite che avrebbe introdotto una disciplina contra legem; impossibilità di assimilare tali rapporti al pubblico impiego; violazione della clausola di non regresso e dei principi di equivalenza/discriminazione; necessità di rinvio pregiudiziale alla CGUE. Ha inoltre contestato che i divieti speciali potessero escludere la conversione nei rapporti sorti prima della novella del 2019.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché il giudicato interno formatosi in appello copriva la legittimità dei contratti anteriori al superamento dei 24 mesi. Ha poi dichiarato infondati i motivi centrali: la sentenza impugnata si era correttamente uniformata al principio di diritto delle Sezioni Unite n. 5542/2023, che esclude la conversione dei contratti a termine illegittimi nelle fondazioni lirico-sinfoniche e riconosce, quale tutela effettiva, il solo risarcimento del danno; tale principio non contrasta con la direttiva 1999/70/CE né impone un rinvio pregiudiziale, poiché la Corte di giustizia ammette rimedi alternativi alla conversione purché effettivi, proporzionati e dissuasivi. La Corte ha altresì escluso la comparabilità con i lavoratori del diritto privato ordinario, valorizzando la specialità della disciplina del settore e i vincoli assunzionali posti dal legislatore. Ha infine osservato che il ricorrente non aveva allegato e provato nel merito un danno ulteriore rispetto a quello presunto/parametrato, sicché non poteva ottenere una tutela maggiore. Spese a carico del ricorrente e contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 22, comma 2, d.lgs. 367/1996

    richiamato dal ricorrente per sostenere la necessaria sussistenza di una ragione oggettiva nel contratto a termine; la Corte non accoglie la censura, anche per giudicato interno e per il principio delle Sezioni Unite sulla disciplina speciale del settore.

  • art. 12 preleggi

    invocato per censurare l'interpretazione delle norme speciali; la Corte ritiene infondate le doglianze perché la disciplina va letta in coerenza con il sistema e con la giurisprudenza di legittimità.

  • artt. 1 e 4 d.lgs. 367/1996

    richiamati per affermare la natura privatistica delle fondazioni lirico-sinfoniche; la Corte non nega la natura privatistica ma evidenzia la disciplina speciale derogatoria.

  • art. 3 d.P.R. 117/2011

    richiamato come disposizione che conferma la natura privatistica e la disciplina speciale del personale delle fondazioni lirico-sinfoniche.

  • art. 374, comma 3, c.p.c.

    una sezione ordinaria non può discostarsi dal principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite.

  • art. 1418, comma 1, c.c.

    utilizzato per ricondurre i divieti assunzionali e i requisiti legali alla categoria delle nullità virtuali.

  • art. 1325 c.c.

    richiamato per affermare che, pur in presenza dei requisiti formali del tipo, il contratto può essere nullo se stipulato in situazioni che avrebbero dovuto impedirlo.

  • art. 36 d.lgs. 165/2001

    menzionato come modello di tutela risarcitoria senza conversione nel pubblico impiego, richiamato come parametro analogico per le fondazioni lirico-sinfoniche.

  • art. 8 L. 604/1966

    utilizzato come parametro per la liquidazione del danno comunitario nella misura di 12 mensilità.

  • clausola 5 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE

    la Corte ribadisce che impone sanzioni effettive contro l'abuso dei contratti a termine ma non obbliga alla conversione; è sufficiente una tutela alternativa effettiva, proporzionata e dissuasiva.

  • clausola 8.3 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE

    invocata per sostenere il divieto di regresso; la Corte esclude che, nel caso, vi sia una violazione, poiché la disciplina successiva è giustificata da esigenze sopravvenute e non dalla mera trasposizione della direttiva.

  • art. 4 TUE

    invocato per i profili di equivalenza e cooperazione leale; la Corte non ravvisa violazione.

  • art. 288 TFUE

    richiamato dal ricorrente per contestare la conformità della disciplina interna al diritto UE; la Corte esclude il contrasto.

  • art. 267 TFUE

    richiesto dal ricorrente per un nuovo rinvio pregiudiziale; la Corte lo nega perché la CGUE si è già pronunciata sui punti rilevanti.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    applicato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nelle fondazioni lirico-sinfoniche, la natura privatistica dell'ente non impedisce l'applicazione di una disciplina speciale che, in presenza di vincoli pubblicistici e limiti assunzionali posti dal legislatore, può escludere la conversione del rapporto a termine illegittimamente reiterato.
  • La violazione delle regole speciali sul lavoro a termine può integrare una nullità virtuale quando il contratto sia stipulato in condizioni che la legge intendeva impedire; in tale ipotesi non opera la conversione ex art. 1424 c.c. se il contratto di destinazione risulta a sua volta nullo o se il sistema speciale prevede un rimedio alternativo.
  • La clausola 5 dell'accordo quadro sul lavoro a termine non impone in via generale la trasformazione del rapporto in tempo indeterminato: è sufficiente che l'ordinamento interno predisponga misure effettive, proporzionate e dissuasive contro l'abuso, anche mediante risarcimento del danno.
  • Quando il giudice di legittimità è vincolato a un principio di diritto delle Sezioni Unite, la sezione ordinaria non può discostarsene, salvo una nuova rimessione alle Sezioni Unite se ne ricorrano i presupposti.
  • Il lavoratore che chieda una tutela risarcitoria ulteriore rispetto alla misura presunta o forfettizzata deve allegare e provare specificamente il maggior danno nel giudizio di merito; in cassazione non è possibile introdurre per la prima volta tale questione.
  • Ai fini della comparazione antidiscriminatoria, non sono raffrontabili situazioni soggette a discipline speciali con vincoli pubblicistici e situazioni assoggettate al regime ordinario del lavoro privato.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineRicorso per cassazione
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiNullitàOnere della provaGiudicatoPrimato del diritto dell'Unione europea

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