Sentenza n. 1679/2026 - Milano, Sezione 5
per l'annullamento A) per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della D.G.R. della Lombardia n. XI/2228 in data 22 a-prile 2024, recante “Ulteriori indicazioni in tema di negoziazione sanitaria in attuazione della DGR n. XII/1827 del 31/01/2024”, nelle parti in cui: a) quanto alla modalità di determinazione del budget di specialistica ambulatoriale, stabilisce che esso sia “pari al 100% del valore contrattualizzato nel 2023 al netto delle eventuali rimodulazioni non storicizzabili disposte nel corso del 2023” (cfr. “SCHEDA DI BUDGET ANNO 2024”, allegato 2 alla D.G.R. n. XII/2228/2022 – doc. 1); b) quanto al sotto budget assegnato per le prestazioni di ricovero e cura da erogare a favore dei cittadini fuori regione prevede che “Nel caso di superamento del tetto è previsto un abbattimento dell’esubero di produzione rilevato per ciascuna Struttura rispetto al tetto fuori regione definito per l’anno in corso” (cfr. “SCHEDA DI BUDGET ANNO 2024”, allegato 2 alla D.G.R. n. XII/2228/2022 – doc. 1); - nonché di tutti gli atti a detta deliberazione preordinati, consequenziali, connessi ed applicativi, fra cui, specificamente, la deliberazione di ATS INSUBRIA di approvazione del contratto anno 2024, nonché il relativo contratto anno 2024, sottoscritto con riserva dalla ricorrente (doc.2), nelle parti in cui vengono riprodotte e/o richiamate le suddette impugnate disposizioni regionali di cui alla DGR n. XII/2228/2024. B) per quanto riguarda il primo atto di motivi aggiunti: - in via principale: della D.G.R. Lombardia n. XII/2966 in data 5 agosto 2024 (cfr. doc. 4), recante “Ulteriori determinazioni in ordine agli indirizzi di programmazione del SSR per l’anno 2024”, nelle parti in cui, al punto 12 “NEGOZIAZIONE SANITARIA” dell’Allegato 2 “Polo Ospedaliero”: i) al punto 12.2 “PRESTAZIONI AMBULATORIALI” “richiama la DGR 2228/24 che prevede che “il valore del budget di struttura per l’anno 2024, dedicato alle attività di specialistica ambulatoriale, sarà calcolato come il valore del contratto 2023 stipulato entro il 30.06.2023”, per precisare che l’incremento dell’1% al netto delle risorse non storicizzabili indicato nella DGR 1827/24 verrà utilizzato anche per non applicare le regressioni tariffarie sulle prestazioni aggiuntive rispetto al 2022 che verranno finanziati oltre al 106% e fino al 110%”; ii) al punto12.1 “ATTIVITA’ DI RICOVERO E CURA” dispone che, con riguardo al sotto budget assegnato per le prestazioni di ricovero e cura da erogare a favore dei cittadini fuori regione, sarà possibile ottenere un incremento, ma solo fino al 10%; iii) al punto 12.3 “PRECISAZIONI PER EEPA”, ultimo capoverso, conferma la previsione della D.G.R. 2228/24 secondo cui, “in caso di mancato utilizzo di budget screening, ogni ATS potrà valutare l’opportunità di assegnare [o di non assegnare] le risorse residue a copertura delle altre prestazioni ambulatoriali” (cfr. punto 12.3, ultimo capoverso); - in via incidentale, per quant’occorrer possa: della D.G.R. Lombardia n. XII/1827 in data 31 gennaio 2024 e della D.G.R. Lombardia n. XII/2228 in data 22 aprile 2024, ove intese nel senso di prescrivere implicitamente che l’eventuale mancato raggiungimento degli obiettivi di quota variabile si applicherà riducendo il valore del budget assegnato con contratto annuale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti regionali di programmazione sanitaria e relativi atti applicativi recanti i criteri di assegnazione dei budget per prestazioni ambulatoriali e di ricovero, comprese le previsioni relative alle prestazioni rese a cittadini fuori regione
Esito
Favorevole al resistente (regione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, gestore di una struttura sanitaria accreditata con il servizio sanitario regionale e contraente con l’ATS territorialmente competente, ha impugnato la D.G.R. Lombardia n. XI/2228 del 22 aprile 2024 e gli atti applicativi, inclusi la deliberazione dell’ATS Insubria di approvazione del contratto per il 2024 e il contratto sottoscritto con riserva. La contestazione riguardava, in particolare, il criterio di determinazione del budget per la specialistica ambulatoriale, fissato nel valore contrattualizzato nel 2023 al netto delle rimodulazioni non storicizzabili; il meccanismo di abbattimento dell’eccedenza di produzione rispetto al sotto-budget per le prestazioni di ricovero e cura rese a cittadini fuori regione; e la facoltà di destinare a ulteriori prestazioni ambulatoriali le risorse non utilizzate per lo screening. Con motivi aggiunti ha inoltre impugnato la D.G.R. Lombardia n. XII/2966 del 5 agosto 2024, nelle parti concernenti l’incremento dell’1% e il finanziamento di prestazioni aggiuntive, il limite del 10% all’incremento del sotto-budget per i cittadini fuori regione e la conferma della facoltà delle ATS in ordine all’utilizzo delle risorse residue di screening. In via incidentale ha contestato anche le precedenti D.G.R. n. XII/1827 del 31 gennaio 2024 e n. XII/2228 del 22 aprile 2024, ove interpretate nel senso di ridurre il budget contrattuale per il mancato raggiungimento degli obiettivi di quota variabile. Prima della decisione, la ricorrente ha dichiarato in camera di consiglio la sopravvenuta cessazione del proprio interesse alla definizione nel merito.
La decisione
Il TAR ha dichiarato improcedibili il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti per sopravvenuta carenza di interesse, senza esaminare nel merito le censure rivolte agli atti di programmazione sanitaria e ai relativi criteri di assegnazione dei budget. La decisione è stata adottata dopo che, a seguito dell’avviso di fissazione ai sensi dell’art. 72-bis, comma 1, c.p.a., la difesa della ricorrente ha dichiarato che era venuto meno l’interesse alla decisione. Le spese sono state compensate, in ragione della definizione in rito e del limitato svolgimento dell’attività difensiva della Regione.
Norme richiamate
art. 72-bis, comma 1, c.p.a.
ai soli fini della verifica della permanenza dell’interesse alla decisione
La disposizione è richiamata quale base procedurale dell’avviso di fissazione della causa finalizzato a verificare la permanenza dell’interesse alla decisione.
art. 74 c.p.a.
Il provvedimento è pronunciato in forma semplificata ai sensi dell’art. 74 c.p.a., come indicato nell’epigrafe.
Massime di principio
- Quando il ricorrente dichiara, prima della decisione, che è venuto meno l’interesse alla definizione nel merito, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
- La sopravvenuta carenza di interesse può essere dichiarata anche con riferimento ai motivi aggiunti, quando questi riguardano atti connessi alla domanda originaria e il ricorrente non abbia più interesse alla loro decisione.
- La definizione in rito per sopravvenuta carenza di interesse non richiede l’esame dei motivi di illegittimità dedotti contro gli atti impugnati.
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