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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13728/2024 del 16/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (coerede)

La controversia

La controversia nasce da una divisione ereditaria relativa a più immobili caduti in comunione a seguito della successione di due de cuius. Il tribunale, recependo il progetto del CTU, aveva formato le porzioni assegnando una parte dei beni ai coeredi titolari di una quota maggiore e il fabbricato sito in Celano ad altri coeredi titolari della quota minore. In appello alcuni coeredi contestavano sia la formazione delle quote e l'assegnazione di quel bene alla controparte, sia la liquidazione delle spese, sia la formula di provvisoria esecuzione. In cassazione uno dei gruppi di ricorrenti deduceva: 1) omesso esame di fatti decisivi e delle contestazioni mosse alla stima e ai criteri del CTU; 2) violazione dell'art. 720 c.c., assumendo che il bene non comodamente divisibile avrebbe dovuto essere assegnato ai condividenti con quota maggiore o comunque che fosse applicabile il criterio invocato dai ricorrenti; 3) violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. per motivazione apparente della sentenza d'appello. La resistente chiedeva il rigetto.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da una parte dei ricorrenti per difetto di procura speciale ex art. 365 c.p.c., perché la procura prodotta era anteriore alla sentenza impugnata e conferita per il giudizio di merito. Quanto alla ricorrente munita di valida procura, ha rigettato il ricorso: il primo motivo era inammissibile perché non individuava con precisione il fatto storico omesso e, in ogni caso, era precluso dall'art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c. trattandosi di decisione d'appello conforme a quella di primo grado; il secondo era inammissibile perché non si confrontava con la ratio decidendi, poiché la corte territoriale non aveva affatto ritenuto il bene non comodamente divisibile, ma aveva reputato possibile la divisione in natura dell'asse ereditario mediante formazione di quote omogenee con assegnazione integrale di singoli immobili a diverse porzioni, soluzione rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito; il terzo era inammissibile perché la motivazione dell'appello non era apparente, essendo sufficiente ai requisiti minimi costituzionali. Conseguentemente, la Corte ha condannato la ricorrente soccombente e il difensore che aveva agito senza valida procura al pagamento delle spese e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 365 c.p.c.

    per il ricorso per cassazione è necessaria una procura speciale rilasciata successivamente alla pubblicazione della sentenza impugnata e specificamente riferita al giudizio di legittimità; la procura conferita per il merito è inidonea.

  • art. 348-ter c.p.c., ultimo comma

    il vizio di omesso esame del fatto non è deducibile quando la decisione di appello è conforme a quella di primo grado e si fonda sulle stesse ragioni di fatto, nei limiti previsti dalla norma ratione temporis applicabile.

  • art. 720 c.c.

    la censura è pertinente solo se il bene sia non comodamente divisibile; se il giudice accerta che la divisione in natura è possibile mediante formazione di quote con assegnazione integrale di singoli beni e conguagli, la norma non è violata.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    la nullità per difetto di motivazione è configurabile solo nei casi di anomalia motivazionale che si traducono in violazione di legge costituzionalmente rilevante, non già per la mera insufficienza della motivazione.

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5

    il sindacato di legittimità sulla motivazione è ridotto al "minimo costituzionale"; è denunciabile solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso tra le parti, non le critiche alla valutazione delle prove o alla motivazione ritenuta insufficiente.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    in caso di rigetto dell'impugnazione deve essere dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17

    ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002 sull'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione la procura deve essere speciale, successiva alla sentenza impugnata e specificamente riferita al ricorso per cassazione; la procura conferita per il giudizio di merito non è sufficiente.
  • Il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se non individua un fatto storico preciso, decisivo e oggetto di discussione tra le parti, oppure se mira solo a sollecitare una nuova valutazione delle risultanze istruttorie o tecniche.
  • La denuncia di violazione dell'art. 720 c.c. presuppone che il giudice abbia ritenuto il bene non comodamente divisibile; quando il giudice accerta che la massa ereditaria può essere divisa in natura formando porzioni omogenee mediante assegnazione integrale di singoli immobili e con eventuali conguagli, non vi è violazione della norma.
  • Nella divisione ereditaria il giudice di merito ha il potere di stabilire se la migliore soddisfazione delle quote si ottenga frazionando le singole entità immobiliari oppure attribuendo immobili interi a diverse porzioni, purché il valore complessivo delle quote risulti proporzionato.
  • La motivazione è censurabile in cassazione solo nei casi di anomalia motivazionale che equivalgono a mancanza assoluta di motivazione, motivazione apparente, contrasto irriducibile o motivazione perplessa/incomprensibile; non è deducibile il mero difetto di sufficienza argomentativa.

Come è indicizzato

MaterieDivisione ereditariaImpugnazioni
RamiSuccessioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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