Cassazione Penale, Ordinanza n. 21774/2025 del 09/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva condannato per ricettazione, deducendo un unico motivo attinente alla prova della responsabilità penale. Dal testo emerge che le doglianze miravano sostanzialmente a contestare la valutazione delle prove e l'attendibilità delle dichiarazioni testimoniali poste a base della condanna, prospettando una diversa ricostruzione dei fatti e una rivalutazione del compendio probatorio. La Corte ha ritenuto il motivo generico e comunque non deducibile in sede di legittimità, perché privo dei requisiti di specificità richiesti dall'art. 581 c.p.p. e diretto a sollecitare un riesame del merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha osservato che il motivo era privo di specificità e tendeva a ottenere una rivalutazione delle prove, operazione preclusa nel giudizio di legittimità. Ha inoltre rilevato che i giudici di merito avevano motivato in modo adeguato e immune da criticità, valorizzando dichiarazioni testimoniali ritenute attendibili perché coerenti nel tempo e riscontrate anche dalle dichiarazioni dell'imputato. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 581 c.p.p.
a pena di inammissibilità
Il ricorso per cassazione deve rispettare i requisiti di specificità; la loro mancanza comporta l'inammissibilità del motivo e, nel caso concreto, dell'intero ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il motivo di ricorso deve essere specifico e deve denunciare un vizio di legittimità della motivazione, non potendo risolversi in una mera richiesta di rivalutazione del materiale probatorio.
- La critica all'attendibilità delle prove testimoniali è inammissibile in cassazione quando mira solo a proporre una diversa lettura dei fatti, se la motivazione di merito è coerente, non contraddittoria e logicamente argomentata.
- La conformità e la coerenza nel tempo delle dichiarazioni testimoniali, soprattutto se riscontrate da altri elementi processuali, possono costituire base motivazionale sufficiente per sostenere una condanna, non censurabile in sede di legittimità salvo specifici vizi argomentativi.
Come è indicizzato
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