Cassazione Penale, Sentenza n. 42235/2023 del 17/10/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di Palermo del 15/11/2022 che, in parziale riforma del primo grado, ha disposto la confisca dell'area e delle opere ritenute frutto di lottizzazione abusiva. Le censure principali vertono sulla illegittimità della confisca disposta nonostante l'intervenuta prescrizione del reato (art. 44 TU Edilizia), sulla mancata considerazione dell'elemento soggettivo (in particolare richiesta di applicazione dell'errore scusabile ex art. 5 c.p. o, per altri, mera colpa/assoluta mancanza di prova dell'intento lottizzatorio), sulla violazione del principio di legalità e di proporzionalità della confisca (richiamo all'art. 1 Protocollo 1 CEDU) e sulla illegittimità della riforma in pejus rispetto alla sentenza di primo grado. Richieste difensive specifiche: per Ferrara contestazione della mancata considerazione della scusabilità dell'errore e della illegittimità della confisca; per Gargano dedotta inesistenza di partecipazione alla condotta lottizzatoria (era solo assegnataria di lotto in divisione ereditaria e non ha effettuato interventi); per Giordano e gli altri dedotta insufficienza di elementi oggettivi e soggettivi e sproporzione della confisca.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi di tutti i ricorrenti eccetto quello proposto da GARGANO MARIA GIUSEPPINA. Per i ricorrenti FERRARA, LANNINO, MACALUSO N., MACALUSO T., MACALUSO A. e GIORDANO la Corte ha ritenuto infondati i motivi: ha confermato la possibilità di disporre la confisca ex art. 44, comma 2, d.P.R. 380/2001 anche in presenza di prescrizione purché gli elementi oggettivi e soggettivi siano stati accertati nel contraddittorio del giudizio e ha ritenuto che la Corte d'appello abbia legittimamente integrato il deficit motivazionale del primo grado basandosi sugli atti e sulle deposizioni già assunte. Ne è conseguito il rigetto dei relativi ricorsi e la condanna alle spese. Quanto a GARGANO MARIA GIUSEPPINA, la Cassazione ha ritenuto fondato il motivo relativo alla carenza di prova dell'elemento soggettivo: ha annullato la sentenza impugnata in relazione alla confisca del lotto n. 1 e ha disposto il rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Palermo perché integri la motivazione e verifichi la configurabilità dell'elemento psicologico in capo alla ricorrente. Inoltre è stato affermato il principio di diritto secondo cui, se le prove documentali o dichiarative utili all'accertamento degli elementi del reato sono state acquisite prima della prescrizione in giudizio con pieno contraddittorio, il giudice d'appello può integrare la motivazione e disporre la confisca anche se la prescrizione è intervenuta.
Norme richiamate
art. 44, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo Unico Edilizia), comma 1 lett. c) e comma 2
La confisca 'urbanistica' dei terreni e delle opere realizzate può essere disposta anche se il reato di lottizzazione si è estinto per prescrizione, purché la sussistenza del fatto sia stata già accertata sotto il profilo oggettivo e soggettivo nell'ambito di un giudizio che abbia assicurato il pieno contraddittorio.
art. 5 c.p. (errore)
Invocato dai ricorrenti per sostenere un errore scusabile che escluderebbe l'elemento soggettivo; la Corte ha precisato che la buona fede del terzo non si desume automaticamente dal solo rogito notarile e necessita di specifica valutazione probatoria.
art. 129 cod. proc. pen.
Richiesta la declaratoria di proscioglimento per prescrizione; la Corte ricorda che, una volta intervenuta la prescrizione, il giudizio non può proseguire al solo fine di accertare il fatto, salvo che l'accertamento fosse già avvenuto nel contraddittorio (principio ribadito dalle Sezioni Unite).
art. 1 Protocollo addizionale n. 1 CEDU
Citato in tema di proporzionalità della confisca: la confisca integrale dell'area è compatibile con il principio di tutela della proprietà solo se l'operazione edilizia ha determinato il completo stravolgimento della destinazione urbanistica e la misura sia proporzionata.
Sezioni Unite, sentenza "Perroni" (Sez. U, n. 13539 del 30/01/2020)
Giurisprudenza di riferimento che autorizza la confisca urbanistica anche in presenza di prescrizione purché la sussistenza del fatto sia stata già accertata nel contraddittorio; la Cassazione applica questo criterio.
Giurisprudenza CEDU, G.I.E.M. S.r.l. c. Italia (Gran Camera, 28/06/2018)
Richiamata per il principio di compatibilità tra confisca di beni connessi a lottizzazione abusiva e tutela della proprietà; la decisione della Grande Camera consente la confisca complessiva quando vi sia stravolgimento urbanistico dell'intera area.
Sentenze di questa Corte (es. Sez. 3, n. 5816 del 18/01/2022 e altre)
Casi di legittimazione della confisca urbanistica in presenza di prescrizione purché gli elementi del reato siano stati accertati nel contraddittorio del giudizio di primo grado; la Corte applica e coordina tali precedenti.
Massime di principio
- La confisca ex art. 44, comma 2, d.P.R. 380/2001 può essere disposta anche se il reato di lottizzazione è prescritto, a condizione che gli elementi oggettivi e soggettivi del reato risultino già accertati nel corso di un giudizio svolto con pieno contraddittorio.
- Il giudice d'appello può integrare o colmare il deficit motivazionale del primo grado utilizzando atti e prove assunte nel contraddittorio del primo giudizio; ciò non costituisce una illegittima riforma in peius se non emergono nuovi accertamenti post-prescrizione.
- La buona fede del terzo acquirente non si desume automaticamente dal solo rogito notarile: è necessario esaminare l'atto traslativo e la documentazione allegata per verificare l'aspettativa di esattezza giuridica e l'eventuale scusabilità dell'errore.
- La mera assenza di edificazione sul lotto non esclude automaticamente la rilevanza penale: la lottizzazione abusiva è un reato a consumazione anticipata e può integrarsi anche con attività di frazionamento, progettazione o opere iniziali idonee a determinare la trasformazione urbanistica.
- Se manca prova sufficiente dell'elemento soggettivo (intento o anche colpa, a seconda dei casi) la confisca non è legittima e il provvedimento deve essere annullato o la decisione rimandata per integrare la motivazione e gli accertamenti.
- La proporzionalità della confisca va valutata concretamente: la confisca dell'intera area è giustificabile quando l'insieme degli interventi e frazionamenti abbia stravolto la destinazione urbanistica, altrimenti può essere sproporzionata rispetto alla tutela della proprietà.
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