Ordinanza n. 3265/2026 - Milano, Sezione 4
per l'annullamento previa concessione di misure cautelari, della determinazione del Responsabile del Settore Territorio del Comune di Mariano Comense n. 471 del 26 maggio 2026, recante l'aggiudicazione definitiva del servizio di pulizia e disinfezione degli immobili e dei centri sportivi del Comune di Mariano Comense in favore di CE.IM. S.r.l.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: aggiudicazione definitiva del servizio di pulizia e disinfezione degli immobili e dei centri sportivi comunali in favore di altra impresa
Esito
La controversia
Un'impresa concorrente ha impugnato l'aggiudicazione definitiva disposta dal Responsabile del Settore Territorio del Comune di Mariano Comense in favore di altra impresa, chiedendone l'annullamento previa concessione di misure cautelari. Il testo non espone il contenuto specifico delle censure dedotte, ma precisa che il TAR ha ritenuto necessario acquisire una relazione documentata sui fatti di causa anche alla luce dei motivi di ricorso. La relazione deve chiarire, tra l'altro, se nelle more sia stato sottoscritto il contratto con l'aggiudicataria. La stazione appaltante e la controinteressata, benché regolarmente intimate, non si sono costituite.
La decisione
Il TAR non ha definito la domanda cautelare, ma ha disposto un incombente istruttorio a carico del Comune, consistente nel deposito di una relazione documentata sui fatti di causa e, in particolare, sull'eventuale sottoscrizione del contratto con l'aggiudicataria. In ragione dell'imminente avvio del servizio, previsto per il 1° luglio 2026, il Collegio ha inoltre sospeso interinalmente l'aggiudicazione impugnata, al fine di preservare la pienezza dell'eventuale tutela cautelare fino all'acquisizione dei chiarimenti richiesti. Il Comune deve depositare la relazione entro due giorni liberi antecedenti la prossima camera di consiglio ex art. 55, comma 5, c.p.a., fissata per il 9 luglio 2026. La liquidazione delle spese è stata rinviata all'esito della fase cautelare.
Norme richiamate
artt. 65, 66 e 67 c.p.a.
Disposizioni richiamate dal TAR in relazione agli incombenti istruttori e all'acquisizione di elementi utili alla decisione.
art. 55, comma 5, c.p.a.
La prossima camera di consiglio cautelare è stata fissata ai sensi della disposizione; il termine per il deposito della relazione è stato individuato in due giorni liberi antecedenti tale udienza.
Massime di principio
- Nella fase cautelare, quando gli elementi disponibili non consentono di decidere compiutamente la domanda, il giudice amministrativo può disporre l'acquisizione di una relazione documentata dall'amministrazione sui fatti rilevanti e sulle censure dedotte.
- Quando l'esecuzione imminente dell'atto impugnato rischia di compromettere la pienezza dell'eventuale tutela cautelare, il giudice può sospenderne interinalmente gli effetti fino all'espletamento dell'incombente istruttorio e alla successiva camera di consiglio.
Come è indicizzato
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