Sentenza n. 948/2026 - Torino, Sezione 3
per l'annullamento del decreto emesso dal Questore della Provincia di Cuneo in data -OMISSIS-- prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS-- e notificato il 28.11.2021 a mezzo della Legione Carabinieri Piemonte e Valle -OMISSIS-, stazione di -OMISSIS-, con cui è stata disposta la revoca della licenza di porto fucile per l'esercizio del tiro a volo n. -OMISSIS- rilasciata al ricorrente -OMISSIS- il -OMISSIS- dalla Questura di Cuneo, con richiesta di dichiarare illegittimo e annullare il medesimo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto del Questore di Cuneo di revoca della licenza di porto di fucile per uso tiro a volo
Esito
Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la revoca della licenza di porto di fucile, deducendo la violazione degli artt. 10, 11, 39 e 43 TULPS, nonché eccesso di potere per erronea od omessa valutazione dei fatti e carenza motivazionale. Secondo il ricorrente, la revoca sarebbe stata fondata soltanto su una denuncia-querela per lesioni personali e minaccia, relativa a un episodio di aggressione verbale e fisica nei confronti di un ex dipendente, senza autonoma verifica della verosimiglianza dei fatti, della loro effettiva incidenza sull'affidabilità nell'uso delle armi e senza considerare l'archiviazione del procedimento penale, l'assenza di precedenti penali, l'inserimento sociale e la cessazione del rapporto di lavoro. L'Amministrazione ha resistito sostenendo la legittimità della misura. Il ricorrente era inoltre destinatario di un precedente divieto prefettizio di detenzione di armi e munizioni, non impugnato, adottato dopo il ritiro cautelare delle armi in relazione all'episodio denunciato.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso e compensato le spese. I due motivi sono stati esaminati congiuntamente e ritenuti infondati. Il divieto prefettizio di detenzione di armi, rimasto incontestato, costituisce il presupposto immediato della revoca: finché tale divieto è efficace, la revoca della licenza di porto d'armi è atto dovuto, consequenziale e vincolato, poiché non è possibile mantenere una licenza che consenta l'acquisto e la detenzione di armi e munizioni. In via ulteriore, il giudice ha ritenuto legittimo anche il giudizio di inaffidabilità fondato sull'episodio di conflittualità e aggressione riferito dagli organi di polizia. La disciplina del TULPS richiede una condotta irreprensibile, buona condotta e affidabilità, senza necessità di una condanna penale, di un giudizio di pericolosità sociale o di un comprovato abuso delle armi. L'archiviazione del procedimento penale non elimina la rilevanza storica e fattuale dell'episodio, né impedisce all'autorità amministrativa di valutarlo in chiave preventiva. La Questura ha adeguatamente motivato il venir meno dei requisiti oggettivi e il rischio di uso non conforme dell'arma. La valutazione amministrativa, espressione di discrezionalità, non è risultata manifestamente illogica o irragionevole.
Norme richiamate
art. 10 TULPS (R.D. 773/1931)
Richiamato nel quadro dei requisiti e dei presupposti delle autorizzazioni di polizia in materia di armi.
art. 11 TULPS (R.D. 773/1931)
Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego della autorizzazione.
La perdita delle condizioni richieste per l'autorizzazione impone la revoca; il giudizio può fondarsi sulla buona condotta e sull'affidabilità, anche in chiave preventiva.
art. 39 TULPS (R.D. 773/1931)
Richiamato tra le disposizioni applicabili alla materia del ritiro e della detenzione delle armi.
art. 43, comma 2, TULPS (R.D. 773/1931)
La licenza può essere ricusata ai condannati per delitto diverso da quelli sopra menzionati e a chi non può provare la sua buona condotta o non dà affidamento di non abusare delle armi.
L'affidabilità richiesta per il porto d'armi comprende la buona condotta e l'assenza di rischio di abuso; non è necessario dimostrare un abuso già avvenuto.
art. 31 TULPS (R.D. 773/1931)
Richiamato in relazione alla custodia delle armi presso un'armeria munita della relativa licenza.
art. 35 TULPS (R.D. 773/1931)
Richiamato in relazione all'affidamento delle armi a persona non convivente munita del nulla osta del Questore o di porto d'armi.
art. 42 TULPS (R.D. 773/1931)
Richiamato nel provvedimento impugnato per gli effetti del divieto di detenzione e della custodia delle armi.
Massime di principio
- Il divieto prefettizio di detenzione di armi e munizioni, se efficace e non impugnato, costituisce presupposto immediato della revoca della licenza di porto d'armi; la revoca è atto dovuto, consequenziale e vincolato, perché la licenza non può permanere quando il titolare non può detenere né acquistare armi.
- Il giudizio amministrativo di affidabilità richiesto per il rilascio o il mantenimento del porto d'armi ha natura preventiva e prognostica e può fondarsi su episodi di conflittualità o aggressione anche privi di una condanna penale, senza necessità di accertare un concreto abuso dell'arma o la pericolosità sociale del soggetto.
- L'archiviazione del procedimento penale o la remissione della querela non impediscono all'autorità di pubblica sicurezza di valutare autonomamente la rilevanza storica e fattuale dell'episodio ai fini del giudizio di affidabilità nell'uso delle armi.
- La revoca del porto d'armi è legittimamente motivata quando l'autorità indica gli elementi di fatto acquisiti dagli organi di polizia e li collega al venir meno della buona condotta e dell'affidamento di un uso corretto dell'arma; il sindacato giurisdizionale sulla valutazione discrezionale resta limitato ai casi di manifesta illogicità o irragionevolezza.
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