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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13770/2023 del 31/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza di revoca dell'affidamento al servizio sociale denunciando omessa assunzione di prova decisiva e difetto di motivazione. La difesa ha depositato le dichiarazioni dei testi Fabbri e Armanino, che avrebbero provato l'estraneità di Icardi al furto del materiale ferroso e avvalorato le dichiarazioni liberatorie del correo Glaudì (che si assumeva la responsabilità), nonché la modesta entità del fatto. Si lamenta che il Tribunale non avrebbe valutato adeguatamente tali dichiarazioni.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché il motivo era generico e conteneva un evidente contenuto di merito (richiesta di rivalutazione delle prove e dei fatti), cioè una sindacazione dei fatti non consentita in sede di legittimità. Il Tribunale aveva ritenuto Icardi concorrente nel furto sulla base delle immagini di videosorveglianza e aveva escluso l'attendibilità delle dichiarazioni liberatorie. Conseguentemente il ricorso è stato respinto come inammissibile; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 616 cod. proc. pen.

    ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

    Consente di condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in presenza di elementi di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende

  • Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000

    Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000

    Richiamata per il principio secondo cui, in mancanza di elementi che escludano la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, è legittimo disporre il versamento alla Cassa delle ammende

Massime di principio

  • In Cassazione non è consentita la rivalutazione del merito dei fatti o delle prove; i motivi che implicano la rinnovazione del giudizio probatorio sono inammissibili.
  • La censura per omessa assunzione di prova o difetto di motivazione richiede una specifica indicazione di quali elementi probatori non considerati e in che modo avrebbero inciso sulla decisione; affermazioni generiche sono insufficienti.
  • Le dichiarazioni liberatorie rese da coimputati possono essere valutate non attendibili dal giudice di merito: il ricorso deve contestare specificamente le ragioni dell'incredibilità per risultare ammissibile.
  • L'uso di mezzi aziendali o della disponibilità lavorativa (es. furgone aziendale impiegato nel reato) può essere valutato come elemento significativo ai fini della revoca di misure alternative (profilo di integrazione lavorativa/socializzante).
  • Quando un ricorso è dichiarato inammissibile per contenuto di merito, il ricorrente rischia la condanna alle spese e il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende; è opportuno verificare la sussistenza di profili di legittimità prima di impugnare.

Testo integrale

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