Cassazione Penale, Sentenza n. 39182/2025 del 04/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile l'appello contro la sentenza del Tribunale di Rimini (10/07/2024) che lo aveva ritenuto colpevole degli artt. 493-ter e 651 c.p. L'unico motivo di ricorso in Cassazione denunciava erronea applicazione della legge penale o mancanza/contraddittorietà/manifesta illogicità della motivazione, deducendo che la motivazione era "assolutamente carente". In appello la difesa aveva censurato: 1) la sussistenza della recidiva, sostenendo la non particolare gravità e la maldestra modalità del fatto; 2) l'eccessività dell'aumento di pena per la continuazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile come manifestamente infondato. Ha ritenuto che la Corte d'Appello avesse fornito motivazione adeguata, evidenziando che l'appellante non si era confrontato con l'esauriente apparato argomentativo del Tribunale (valutazione della pervicacia, reiterazione delle condotte, spregiudicatezza, abitualità). Ha inoltre osservato che la censura sull'aumento per la continuazione non aveva considerato il disposto dell'art. 81, comma 4, c.p. e che l'aumento era stato determinato in misura corrispondente al minimo normativo. Perciò il ricorso è dichiarato inammissibile; il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e, in via equitativa, al versamento di euro tremila alla cassa delle ammende (richiamando la sentenza Corte Cost. n.186/2000).
Norme richiamate
artt. 493-ter e 651 c.p.
reati per i quali l'imputato era stato dichiarato colpevole in primo grado
indicazione delle fattispecie contestate; la Corte di legittimità non ha riesaminato la colpevolezza, ma si è limitata a valutare la correttezza dell'atto di impugnazione
art. 81, comma 4, c.p.
trascura il disposto dell'art. 81, comma 4, c.p. e non considera che detto aumento è stato determinato, in sostanza, in misura pari al minimo previsto normativamente
la Corte ha ritenuto che l'aumento per continuazione fosse stato applicato conformemente al criterio normativo e che la censura non avesse specificamente dimostrato l'errore
art. 616 c.p.p.
condannato, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento
applicazione della norma che dispone la condanna alle spese per il ricorrente in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso
Sentenza Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
in virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186
richiamata per l'ammissibilità di infliggere una somma alla cassa delle ammende salvo responsabilità colposa del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità
Giurisprudenza Cassazione (Sez. 5, n. 15897 del 09/01/2025, Jebali)
il giudice d'appello può dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione solo quando i motivi difettino di specificità intrinseca o estrinseca, ma non quando siano soltanto inidonei a confutare l'apparato motivazionale
principio richiamato per delimitare i casi in cui l'inammissibilità è legittima: qui la Corte ha ritenuto che l'appello fosse effettivamente privo di specificità richiesta
Massime di principio
- In appello occorre confrontarsi specificamente e dettagliatamente con le ragioni della sentenza impugnata: affermazioni generiche che si limitano a minimizzare i fatti o a definirli 'maldestro' non soddisfano il requisito di specificità e possono determinare l'inammissibilità.
- La Corte d'appello può dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione quando i motivi mancano di specificità intrinseca (tesi generiche) o estrinseca (non collegate alle ragioni espresse nella decisione di primo grado). Non è invece legittima l'inammissibilità quando il motivo è specifico ma semplicemente ritenuto infondato.
- Per censurare la qualificazione della recidiva occorre contestare puntualmente i fatti e le valutazioni (es. dimostrare l'assenza di pervicacia, reiterazione o abitualità) e indicare elementi di fatto o di diritto che il giudice di merito abbia ignorato o valutato erroneamente.
- Nel contestare l'aumento per continuità ai sensi dell'art. 81 c.p. è necessario far emergere errori nella determinazione quantitativa o nella corretta applicazione della norma (calcolo dell'aumento, parametri usati), non limitandosi ad affermazioni di eccessività.
- Chi propone ricorso in Cassazione deve essere consapevole del rischio sanzionatorio (spese processuali e, in determinate condizioni, somme alla cassa delle ammende) se il ricorso è dichiarato inammissibile e risulta manifestamente infondato.
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