Sentenza n. 312/2026 - Palermo, Sezione 2
per l'annullamento: - dell’ordinanza di demolizione del Comune di -OMISSIS- n. 10 del 24.07.2024; - nonché di ogni altro atto presupposto e/o connesso;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza comunale di demolizione di opere realizzate in difformità dal titolo edilizio, consistenti nella chiusura di verande ai piani terra e primo e nella realizzazione del secondo piano
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato l'ordinanza di demolizione deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 31 del d.P.R. 380/2001, della l.r. Sicilia n. 16/2016 e dell'art. 2 della l.r. Sicilia n. 37/1985, nonché eccesso di potere per travisamento dei fatti ed erroneità dei presupposti e difetto di istruttoria. Ha sostenuto, anzitutto, di essere comproprietaria soltanto del secondo piano, di non essere l'autrice dell'abuso e di non poter eseguire l'ordine demolitorio riguardante anche parti comuni o porzioni appartenenti a terzi. Ha inoltre contestato l'applicabilità del vincolo di inedificabilità assoluta previsto dall'art. 15 della l.r. Sicilia n. 78/1976, sostenendo che l'immobile ricadeva in zona omogenea A già perimetrata prima del 31 dicembre 1976 e che il vincolo introdotto dalla l.r. Sicilia n. 15/1991 non avrebbe potuto applicarsi retroattivamente a opere realizzate in precedenza. Tali ultime doglianze, tuttavia, riguardavano sostanzialmente la sanabilità delle opere e il diniego della domanda di condono presentata nel 1986 dalla dante causa della ricorrente; i relativi provvedimenti di diniego del 20 maggio 2019 non erano stati impugnati. La ricorrente aveva anche chiesto la sospensione impropria del giudizio in attesa della decisione della Corte costituzionale sulla questione relativa all'art. 2, comma 3, della l.r. Sicilia n. 15/1991.
La decisione
Il TAR ha dichiarato inammissibili le doglianze concernenti l'applicabilità del vincolo di inedificabilità e la sanabilità delle opere, poiché esse contestavano sostanzialmente i dinieghi di sanatoria del 20 maggio 2019, mai impugnati, e non vizi propri dell'ordinanza di demolizione. Ha invece esaminato e respinto nel merito la censura relativa alla limitata proprietà della ricorrente. Dal provvedimento risultava infatti che i destinatari dell'ingiunzione erano comproprietari dell'unità catastale corrispondente al secondo piano, sicché l'ordine di demolizione doveva intendersi riferito alla porzione di fabbricato nella loro disponibilità e non all'intero immobile o alle porzioni appartenenti a terzi. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile in parte e respinto per il resto. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 2.500,00 oltre oneri di legge se dovuti.
Norme richiamate
art. 31 d.P.R. 380/2001
La censura relativa all'ordine di demolizione è stata esaminata con riguardo alla sua riferibilità alla porzione immobiliare nella disponibilità della destinataria.
art. 15 l.r. Sicilia n. 78/1976
Il vincolo di inedificabilità assoluta era posto a fondamento del diniego della domanda di sanatoria, ma la sua applicabilità non poteva essere utilmente contestata nel giudizio contro l'ordinanza di demolizione, non essendo stati impugnati i precedenti dinieghi.
art. 2, comma 3, l.r. Sicilia n. 15/1991
La questione di legittimità costituzionale relativa alla disposizione era stata sospesa e successivamente definita dalla Corte costituzionale; tale definizione ha consentito la prosecuzione del giudizio.
art. 79 c.p.a.
È stato richiamato quale fondamento della sospensione del giudizio in attesa della definizione della questione di legittimità costituzionale.
art. 295 c.p.c.
È stato richiamato insieme all'art. 79 c.p.a. per la sospensione necessaria del giudizio.
Massime di principio
- Nel giudizio contro un'ordinanza di demolizione non possono essere dedotte, per la prima volta e in via sostanziale, censure dirette a contestare la sanabilità dell'abuso o i presupposti del diniego di condono quando il provvedimento di diniego, autonomamente lesivo, non sia stato tempestivamente impugnato.
- Quando un'ordinanza di demolizione è rivolta ai comproprietari di una specifica unità immobiliare catastalmente individuata, la misura deve essere interpretata come riferita alla porzione nella loro disponibilità, senza estendersi alle parti dell'edificio appartenenti a soggetti terzi.
- La mancata impugnazione del diniego di sanatoria preclude al destinatario dell'ordine di demolizione di invocare, nel successivo giudizio demolitorio, la sanabilità delle opere quale motivo di illegittimità dell'ordinanza.
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