Cassazione Civile, Ordinanza n. 31514/2023 del 13/11/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia riguarda una docente che aveva prestato servizio presso istituti scolastici pubblici della Regione con una serie di contratti a tempo determinato e aveva chiesto le differenze retributive derivanti dall'applicazione della progressione stipendiale prevista dalla contrattazione collettiva in base all'anzianità complessiva di servizio. I giudici di merito avevano accolto la domanda ritenendo applicabile al personale scolastico regionale la disciplina del personale scolastico statale e il divieto di discriminazione tra lavoratori a termine e a tempo indeterminato. La Regione ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato la violazione degli artt. 485 e 526 del d.lgs. n. 297 del 1994 e della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, sostenendo che la Corte d'appello avesse errato nel ritenere comparabili le posizioni dei supplenti e dei docenti di ruolo nonostante la diversa formazione e la mancanza del titolo di abilitazione; con il secondo ha riproposto la medesima doglianza, contestando la comparabilità anche con riferimento al periodo di lavoro a tempo indeterminato e alla rilevanza del carattere temporaneo del rapporto. La controricorrente ha resistito chiedendo la conferma della decisione impugnata.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo infondati entrambi i motivi. Ha richiamato un proprio precedente del 2023 e la giurisprudenza della Corte di giustizia UE, affermando che nel settore scolastico la clausola 4 dell'Accordo quadro impone di riconoscere al personale assunto a termine l'anzianità maturata ai fini della progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato. Ha escluso che la mancanza del titolo abilitante o la natura temporanea del rapporto possano costituire una ragione oggettiva idonea a giustificare una diversa retribuzione, poiché ai fini del computo dell'anzianità retributiva rileva la sostanziale identità delle mansioni svolte. Ha quindi confermato il diritto della lavoratrice alle differenze retributive e condannato la Regione al pagamento delle spese di legittimità, oltre agli ulteriori oneri ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Norme richiamate
art. 485 d.lgs. n. 297 del 1994
richiamato dalla ricorrente come parametro normativo in tema di riconoscimento del servizio pre-ruolo, ma ritenuto non idoneo a escludere il diritto alla parità di trattamento retributivo nel caso concreto
art. 526 d.lgs. n. 297 del 1994
richiamato dalla ricorrente come parametro normativo in tema di personale scolastico; la Corte non lo considera sufficiente a giustificare la disparità di trattamento
clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE
norma di diretta applicazione che impone di non trattare in modo deteriore il lavoratore a termine rispetto al lavoratore a tempo indeterminato a parità di mansioni e che, nel settore scolastico, comporta il riconoscimento dell'anzianità ai fini della progressione stipendiale
d.P.R. n. 861 del 1975
richiamato come base dell'applicabilità al personale scolastico regionale della disciplina del personale scolastico statale
l. regionale n. 23 del 1977
richiamata per affermare l'applicabilità della disciplina del personale scolastico statale al personale scolastico dipendente dalla Regione Autonoma Valle d'Aosta
art. 118 disp. att. c.p.c.
utilizzato per richiamare la motivazione di un precedente di legittimità senza riprodurla integralmente
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- Nel settore scolastico, ai fini della progressione stipendiale, il servizio prestato con contratti a tempo determinato deve essere considerato in base all'anzianità effettivamente maturata quando le mansioni svolte sono sostanzialmente identiche a quelle del personale a tempo indeterminato.
- La sola mancanza del titolo di abilitazione, o la sola precarietà del rapporto, non integra di per sé una ragione oggettiva idonea a giustificare un trattamento economico deteriore del docente a termine rispetto al docente di ruolo.
- La comparabilità tra lavoratore a termine e lavoratore stabile va apprezzata in relazione al contenuto concreto della prestazione e alla funzione svolta, non alla mera qualificazione formale del rapporto o alla sua durata.
- La retribuzione collegata all'anzianità remunera l'accrescimento dell'apporto professionale derivante dall'esperienza maturata; pertanto, quando tale esperienza è effettivamente acquisita nello svolgimento di mansioni equivalenti, essa deve riflettersi anche sul trattamento economico del personale precario.
- Il riconoscimento dell'anzianità di servizio a fini retributivi è distinto dalla ricostruzione della carriera dopo l'immissione in ruolo, trattandosi di questioni giuridiche non sovrapponibili.
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