Sentenza n. 1766/2026 - Catania, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: aggiudicazione efficace dell'appalto per i servizi cimiteriali del Comune di Ragusa e atti presupposti, inclusa la riammissione dell'aggiudicataria e la verifica di congruità della sua offerta
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato l'aggiudicazione della procedura aperta per l'affidamento, per 30 mesi, dei servizi cimiteriali del Comune di Ragusa in favore di una cooperativa sociale, nonché il provvedimento di annullamento in autotutela della precedente esclusione dell'aggiudicataria e della proposta di aggiudicazione già formulata in favore della ricorrente. Ha dedotto cinque motivi. Con il primo ha contestato il giudizio di congruità del costo della manodopera, sostenendo che l'aggiudicataria avesse indicato un costo inferiore a quello stimato dalla stazione appaltante senza dimostrare una più efficiente organizzazione aziendale. Con il secondo ha censurato il mancato rispetto delle tabelle ministeriali, dei trattamenti salariali minimi inderogabili e degli incrementi retributivi previsti dal CCNL per tutta la durata dell'appalto. Con il terzo ha dedotto l'omessa o incongrua indicazione degli oneri di sicurezza aziendale, sostenendo l'insanabilità del vizio e l'inapplicabilità del soccorso istruttorio. Con il quarto ha contestato l'attendibilità complessiva dell'offerta in relazione alle 20 ore settimanali aggiuntive offerte per il servizio navetta, sostenendo che i relativi costi della manodopera non fossero coperti. Con il quinto ha dedotto la mancata effettuazione del sopralluogo obbligatorio, previsto dalla lex specialis a pena di esclusione. Il Comune e la controinteressata hanno eccepito, tra l'altro, la tardività del quinto motivo e dell'intero ricorso. La ricorrente ha inoltre chiesto la declaratoria di inefficacia del contratto, il subentro e il risarcimento del danno.
La decisione
Il TAR ha ritenuto tempestivi i motivi da I a IV, poiché i documenti rilevanti per la loro proposizione, non pubblicati sulla piattaforma, erano stati resi accessibili soltanto con l'accesso agli atti dell'8 gennaio 2026. Ha invece dichiarato irricevibile il motivo relativo al sopralluogo. L'attestato di sopralluogo risultava infatti caricato e visibile sulla piattaforma telematica dal 31 dicembre 2025; la possibilità di visualizzarlo mediante lo scorrimento orizzontale della pagina o la riduzione dello zoom rientrava nelle ordinarie competenze digitali e nella diligenza professionale esigibile dall'operatore economico. Non ricorrevano quindi i presupposti per la rimessione in termini ex art. 37 c.p.a., istituto eccezionale riservato a oggettive ragioni di incertezza o a gravi impedimenti di fatto. Quanto ai motivi I-IV, il Collegio ha richiamato la natura tecnico-discrezionale e globale del giudizio di anomalia, sindacabile soltanto in presenza di manifesta illogicità, erroneità fattuale o inattendibilità complessiva dell'offerta. Il primo motivo è stato respinto perché il modesto scostamento tra il costo della manodopera stimato dalla stazione appaltante e quello indicato dall'aggiudicataria era stato giustificato dal CCNL applicato e dall'equivalenza o maggiore convenienza delle relative tutele; non era quindi necessaria la dimostrazione di una più efficiente organizzazione aziendale. Il secondo motivo è stato respinto perché le tabelle ministeriali costituiscono un parametro indicativo e non inderogabile: lo scostamento dal costo medio orario non determina automaticamente l'invalidità dell'offerta, mentre è decisivo il rispetto dei trattamenti salariali minimi inderogabili. Il RUP aveva verificato il rispetto di tali minimi, anche considerando tredicesima, quattordicesima e gli incrementi per l'intera durata dell'appalto, e aveva adeguatamente giustificato il minor costo medio mediante dati aziendali e specifiche componenti contributive e assicurative. Il terzo motivo è stato respinto poiché l'indicazione di euro 12,000 per gli oneri di sicurezza aziendale era stata ragionevolmente interpretata come errore materiale di scritturazione, dovuto all'uso della virgola in luogo del punto, sicché l'importo effettivo era leggibile come euro 12.000. L'errore, riconoscibile ictu oculi dal contesto, poteva essere corretto senza violare la par condicio né manipolare l'offerta. Il quarto motivo è stato respinto perché l'appalto era a corpo e l'elemento essenziale dell'offerta economica era l'importo complessivo, non la singola articolazione dei costi. Le prestazioni aggiuntive del servizio navetta non trasformavano l'appalto in un contratto a misura; l'offerente doveva sostenerne i costi nell'ambito del prezzo complessivo offerto. La ricorrente non aveva fornito la prova rigorosa della manifesta irragionevolezza del giudizio di congruità. È stata quindi respinta la domanda di annullamento, in parte per irricevibilità e per il resto per infondatezza. È stata respinta anche la domanda risarcitoria, mancando l'illegittimità dell'aggiudicazione. Le spese sono state compensate tra tutte le parti.
Norme richiamate
art. 36 d.lgs. 36/2023
La documentazione di gara resa accessibile tramite la piattaforma telematica fa decorrere il termine per impugnare gli atti autonomamente lesivi e conoscibili.
art. 37 c.p.a.
La rimessione in termini per errore scusabile ha carattere eccezionale e richiede oggettive ragioni di incertezza o gravi impedimenti di fatto; non è giustificata da difficoltà superabili mediante ordinarie operazioni di navigazione informatica.
art. 41, comma 13, d.lgs. 36/2023
Le tabelle ministeriali sul costo medio orario costituiscono un parametro indicativo e non comportano, in caso di scostamento, l'automatica esclusione dell'offerta.
art. 41, comma 14, d.lgs. 36/2023
La riduzione del costo della manodopera rispetto alla stima della stazione appaltante non rende di per sé inattendibile l'offerta, quando sia adeguatamente giustificata e risulti rispettato il trattamento salariale minimo inderogabile.
art. 108, comma 9, d.lgs. 36/2023
L'indicazione degli oneri di sicurezza aziendale è valutata in relazione alla specifica organizzazione dell'impresa; un errore materiale immediatamente riconoscibile può essere corretto senza alterare l'offerta.
art. 110 d.lgs. 36/2023
Il giudizio di anomalia o congruità è globale e sintetico, riguarda l'affidabilità complessiva dell'offerta e non la verifica atomistica di ogni singola voce; il sindacato giudiziale è limitato ai casi di manifesta illogicità, erroneità fattuale o inattendibilità complessiva.
art. 120 c.p.a.
Nel rito appalti il termine per impugnare gli atti autonomamente lesivi decorre dalla loro piena conoscenza o dalla loro accessibilità secondo le modalità previste dalla disciplina di gara e dalla legge.
art. 77 c.p.a.
La sospensione del giudizio per querela di falso non è necessaria quando il motivo cui si riferisce la contestazione è irricevibile per tardività.
Massime di principio
- Nelle gare telematiche, la pubblicazione di un atto autonomamente lesivo sulla piattaforma fa decorrere il termine per impugnarlo quando il documento sia concretamente accessibile mediante ordinarie operazioni informatiche, quali lo scorrimento della schermata o la riduzione dello zoom; l'operatore economico è tenuto a un comportamento diligente e autoresponsabile nella consultazione della piattaforma.
- La rimessione in termini per errore scusabile è istituto eccezionale e non può essere riconosciuta per difficoltà di visualizzazione o consultazione superabili mediante strumenti digitali comuni, in assenza di oggettive ragioni di incertezza normativa o di gravi impedimenti di fatto.
- Il giudizio di anomalia o congruità dell'offerta è globale e sintetico e costituisce espressione di discrezionalità tecnica; il giudice amministrativo non può sostituire la propria valutazione a quella della stazione appaltante, salvo che emergano manifesta illogicità, erroneità fattuale o inattendibilità complessiva dell'offerta.
- Le tabelle ministeriali sul costo medio orario della manodopera costituiscono un parametro presuntivo e non inderogabile; lo scostamento da esse non determina automaticamente l'esclusione, mentre l'illegittimità dell'offerta può derivare dal mancato rispetto dei trattamenti salariali minimi inderogabili o dall'assenza di adeguate giustificazioni complessive.
- Negli appalti a corpo, l'elemento essenziale dell'offerta economica è il prezzo complessivo offerto; le singole voci di costo e le prestazioni migliorative o aggiuntive devono essere sostenute dall'operatore nell'ambito di tale prezzo e non comportano, di per sé, la trasformazione dell'appalto in appalto a misura.
- Un errore materiale nell'indicazione degli oneri di sicurezza aziendale è emendabile d'ufficio quando sia immediatamente riconoscibile dal contesto dell'offerta e la correzione non richieda un'attività ricostruttiva complessa né alteri la volontà negoziale dell'offerente.
Come è indicizzato
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