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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26190/2025 del 25/09/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (preponente)

La controversia

La controversia nasce dal rapporto di agenzia intercorrente tra le parti. L'agente aveva agito per ottenere il pagamento di provvigioni che la società aveva stornato nel 2014 con riferimento a provvigioni già erogate per l'anno 2013. In appello la domanda era stata respinta perché risultava provato che gli accordi tra le parti prevedevano la corresponsione delle provvigioni al netto degli sconti commerciali praticati dalla preponente ai clienti; la società aveva dunque correttamente effettuato il conteggio delle provvigioni e, di conseguenza, era corretto anche il calcolo dell'indennità sostitutiva del preavviso. Con il ricorso per cassazione l'agente ha dedotto: 1) violazione dell'art. 1748, comma 6, c.c. e dell'art. 7 dell'AEC commercio, sostenendo che sarebbe nulla ogni clausola che imponga la restituzione delle provvigioni salvo il caso di mancata esecuzione del contratto per causa non imputabile al preponente; 2) omesso esame e violazione dell'art. 2697 c.c. per asserita mancanza di prova della pretesa restitutoria e delle pattuizioni sulla misura degli sconti e sulla loro comunicazione all'agente; 3) omesso esame del fatto che lo sconto sarebbe stato applicato dopo la conclusione dell'affare; 4) omesso esame e violazione delle norme AEC e dell'art. 12 preleggi in tema di indennità sostitutiva del preavviso, assumendo che essa non potesse essere parametrata direttamente alle differenze provvigionali e che la base di calcolo fosse quella delle provvigioni liquidate nell'anno solare precedente.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché l'art. 1748, comma 6, c.c. riguarda la restituzione delle provvigioni solo nell'ipotesi di mancata esecuzione del contratto tra preponente e terzo per cause non imputabili al preponente, mentre nel caso concreto la questione riguardava soltanto la corretta determinazione della misura delle provvigioni secondo gli accordi tra le parti, e non la mancata esecuzione degli affari promossi. Ha inoltre valorizzato l'accertamento di merito secondo cui le parti avevano pattuito provvigioni calcolate al netto degli sconti commerciali e la società aveva erroneamente corrisposto per il 2013 importi al lordo di tali sconti, sicché lo storno era legittimo. Ha dichiarato inammissibili il secondo, il terzo e il quarto motivo perché, pur formalmente prospettati come violazione di legge o omesso esame di fatti decisivi, in realtà miravano a una rivalutazione del materiale probatorio e degli accertamenti di fatto compiuti dai giudici di merito, attività non consentita in cassazione. Le spese sono state poste a carico del ricorrente, con ulteriore contributo unificato ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 1748 c.c.

    La disposizione, letta sistematicamente, disciplina la restituzione delle provvigioni solo quando è certo che il contratto concluso tra preponente e terzo non avrà esecuzione per cause non imputabili al preponente; non si applica alla sola corretta quantificazione della provvigione pattuita tra agente e preponente.

  • art. 2697 c.c.

    Il ricorrente lo invocava per sostenere la carenza di prova della pretesa restitutoria; la Corte ha però ritenuto che le censure mirassero in realtà a contestare l'apprezzamento delle prove compiuto dal giudice di merito.

  • art. 7 A.E.C. settore Commercio

    Richiamato dal ricorrente per sostenere la nullità dei patti più sfavorevoli all'agente; la Corte non ne ha fatto applicazione autonoma, ritenendo decisivo che la controversia attenesse alla misura delle provvigioni concordata e non alla restituzione in ipotesi di mancata esecuzione del contratto.

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    La deduzione di violazione di legge non può essere utilizzata per ottenere una rivalutazione del fatto o delle prove.

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    L'omesso esame di un fatto decisivo è censurabile solo nei limiti del vizio motivazionale, non per sollecitare una nuova valutazione del compendio probatorio.

  • art. 91 c.p.c.

    Le spese seguono la soccombenza.

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater

    In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.

  • L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17

    Ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato nei casi previsti dall'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002.

  • art. 12 preleggi

    Richiamato dal ricorrente, ma non decisivo; la Corte non vi ha fondato una diversa soluzione interpretativa.

Massime di principio

  • L'art. 1748, comma 6, c.c. va interpretato sistematicamente: la restituzione delle provvigioni è prevista solo per l'ipotesi di mancata esecuzione del contratto concluso con il terzo e non consente di rimettere in discussione la diversa pattuizione sulla misura della provvigione dovuta all'agente.
  • Se le parti hanno concordato che la provvigione dell'agente sia calcolata al netto di sconti commerciali praticati ai clienti, il preponente può legittimamente effettuare lo storno delle somme corrisposte in eccesso rispetto a tale criterio.
  • In sede di legittimità non è consentito censurare sotto la veste della violazione di legge o dell'omesso esame di fatti decisivi una domanda che, in realtà, richiede una nuova valutazione delle prove e degli accertamenti di merito.
  • Il fatto costitutivo del diritto alla provvigione, nel regime vigente dell'art. 1748 c.c., coincide con la conclusione dell'affare promosso dall'agente; l'esecuzione del contratto rileva principalmente ai fini dell'esigibilità, non della nascita del diritto, salvo la specifica ipotesi di mancata esecuzione prevista dal sesto comma.

Come è indicizzato

MaterieAgenziaImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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