Sentenza n. 567/2026 - Napoli, Sezione 9
per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, n. 4972/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, n. 4972/2024, recante condanna all’accredito di complessivi 1.500 euro sulla carta elettronica del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha agito in ottemperanza deducendo che la sentenza del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, n. 4972/2024 aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito ad accreditare sulla carta elettronica del docente 500 euro per ciascuno degli anni scolastici 2020/2021, 2022/2023 e 2023/2024, per complessivi 1.500 euro. La sentenza era stata notificata all’Amministrazione il 6 marzo 2025, non era stata impugnata, come attestato dalla cancelleria il 14 aprile 2025, e il Ministero non aveva provveduto all’esecuzione. Sono state chieste la dichiarazione di mancata esecuzione del giudicato, l’assegnazione di un termine per adempiere, la nomina di un commissario ad acta, la fissazione di una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., nonché la condanna alle spese.
La decisione
Il TAR ha accertato la formazione del giudicato e la persistente inottemperanza dell’Amministrazione, ritenendo integrati i presupposti dell’azione di ottemperanza, anche per l’inutile decorso del termine previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. Ha quindi ordinato al Ministero di dare puntuale e integrale esecuzione al titolo, mediante il pagamento delle somme dovute, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, se anteriore. Per l’eventuale ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta il dirigente della competente Direzione generale ministeriale o un funzionario delegato munito delle necessarie competenze. Ha inoltre disposto, a carico del Ministero, una penalità di mora pari agli interessi legali calcolati sulle somme dovute, decorrente dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e fino all’effettivo soddisfacimento, ovvero fino alla scadenza del termine assegnato, restando poi a carico dell’interessato l’attivazione del commissario ad acta. Il compenso del commissario sarà liquidato successivamente con decreto collegiale secondo il d.P.R. n. 115/2002; il TAR ha anche precisato le modalità telematiche di deposito degli atti del commissario. Il Ministero è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in 500 euro oltre accessori e contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
comma 3; comma 4, lett. e)
Disciplina l’azione di ottemperanza, consentendo al giudice di ordinare l’esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e imporre una penalità di mora per ogni ulteriore inottemperanza.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
Il decorso del termine previsto per l’adempimento delle obbligazioni pecuniarie delle pubbliche amministrazioni costituisce, insieme alla mancata impugnazione del titolo, presupposto per l’azione di ottemperanza.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Disciplina, secondo quanto precisato dal TAR, la liquidazione del compenso e delle spese del commissario ad acta, nonché il termine per la presentazione della relativa parcella; il termine decorre dal compimento dell’ultimo atto di esecuzione.
art. 8 l. n. 417/1978
Richiamato, insieme all’art. 55 d.P.R. n. 115/2002 e alla circolare ministeriale indicata in sentenza, per il rimborso dell’utilizzo del mezzo proprio da parte del commissario ad acta.
Massime di principio
- La mancata impugnazione di una sentenza, attestata dalla certificazione della cancelleria, e l’inutile decorso del termine legale per l’adempimento delle obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione consentono di azionare il giudicato mediante ricorso per ottemperanza.
- In presenza di un obbligo pecuniario puntuale e integralmente determinato contenuto in un giudicato, il giudice dell’ottemperanza può ordinare all’amministrazione il pagamento entro un termine assegnato e nominare, per l’eventuale ulteriore inerzia, un commissario ad acta.
- La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere determinata in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, con decorrenza dall’ordine giudiziale di pagamento e fino all’effettivo soddisfacimento o, comunque, fino alla scadenza del termine assegnato per adempiere.
- Il munus di commissario ad acta, quale ausiliario del giudice, è obbligatorio e non può essere rifiutato né limitato da disposizioni interne dell’amministrazione di appartenenza.
- Il compenso e le spese del commissario ad acta sono liquidati successivamente dal giudice secondo le disposizioni del d.P.R. n. 115/2002; il termine per presentare la parcella decorre dal compimento dell’ultimo atto esecutivo e non dal mero deposito della relazione sull’attività svolta.
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