Cassazione Civile, Sentenza n. 6692/2020 del 10/03/2020
Sintesi
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Favorevole al resistente (ente impositore)
La controversia
La società aveva impugnato il sollecito di pagamento notificato il 22 dicembre 2008 dall’azienda speciale comunale, poi divenuta società per azioni, per TARSU relativa agli anni 2002 e 2003. Contestava l’applicazione di una tariffa riferita ad altre classi e l’assimilazione dell’attività agrituristica a quella alberghiera o di ristorazione. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso. Il Comune aveva appellato, sostenendo che il sollecito era stato preceduto da avvisi di accertamento notificati e non impugnati, ma soltanto contestati in autotutela; la Commissione tributaria regionale del Lazio, con sentenza n. 240/2013 depositata il 4 luglio 2013, aveva accolto l’appello, ritenendo che contro il sollecito potessero essere dedotti soltanto vizi propri e non l’asserita erroneità della tariffa, da far valere impugnando tempestivamente gli avvisi. La società ha proposto dieci motivi di ricorso per cassazione: 1) e 2) difetto di legittimazione del Sindaco a rappresentare il Comune nei due gradi di merito e contestazione dei poteri dell’avvocato dell’avvocatura comunale; 3) conseguenze del dissesto del Comune, dichiarato dal 1° gennaio 2010, e competenza dell’organismo straordinario di liquidazione; 4) e 5) vizi motivazionali e ricostruzione asseritamente erronea della notifica e della conoscenza degli atti; 6) erronea valutazione delle prove, prescrizione e inesistenza di due avvisi di accertamento; 7) incompletezza dell’atto impugnato; 8) divieto di produzione di nuovi documenti in appello; 9) erronea applicazione della tariffa TARSU all’attività agrituristica; 10) indebito arricchimento del Comune ai sensi dell’art. 2041 c.c.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. I primi due motivi sono stati dichiarati inammissibili per difetto di specificità: le questioni non risultavano dedotte nei giudizi di merito, non erano indicate in modo puntuale le norme asseritamente violate e non erano riprodotti gli atti necessari a sostegno delle contestazioni. La Corte ha inoltre precisato che, in assenza di una diversa previsione statutaria o regolamentare, il Sindaco conserva la titolarità della rappresentanza processuale del Comune. Il terzo motivo, oltre a non risultare adeguatamente introdotto nei gradi di merito, è infondato: il dissesto non determina la perdita della capacità processuale dell’ente né la sostituzione dell’organo straordinario di liquidazione nelle ordinarie azioni di cognizione. I motivi dal quarto al settimo sono stati dichiarati inammissibili perché formulati come contestazioni di merito e sollecitavano una nuova valutazione dei fatti e delle prove. L’ottavo motivo è stato rigettato: nel processo tributario l’art. 58 del D.Lgs. n. 546/1992 consente la produzione in appello di qualsiasi documento. Il nono motivo, sulla tariffa applicabile all’attività agrituristica, è stato dichiarato inammissibile: non impugnati gli avvisi di accertamento, la contestazione della tariffa non poteva essere recuperata impugnando i successivi solleciti di pagamento. Il decimo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la questione di indebito arricchimento non risultava trattata nella sentenza impugnata e la ricorrente non aveva indicato se e dove l’avesse dedotta nel giudizio di merito. La società è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 2.300, oltre rimborso forfetario e accessori di legge; è stato dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 50 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267
In ogni caso si osserva che il Sindaco, ove non sussista una specifica previsione statutaria (o regolamentare) di conferimento delega, qui non specificamente richiamata, conserva l’esclusiva titolarità del potere di rappresentanza processuale del Comune, ai sensi dell’art. 50 T.U. leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 26 (Cass. 27579/2018).
In mancanza di una specifica previsione statutaria o regolamentare che attribuisca ad altri il potere di rappresentanza, il Sindaco conserva la titolarità esclusiva della rappresentanza processuale del Comune.
D.Lgs. n. 546/1992, art. 58
Questa Corte ha già più volte affermato, con orientamento cui il Collegio intende dare continuità, che nel processo tributario, il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58, consente la produzione in appello di qualsiasi documento (Cass. 29568/2018; Cass. 29087/2018).
Nel processo tributario è consentita in appello la produzione di qualsiasi documento.
art. 2041 c.c.
Il motivo è inammissibile. Si tratta di una questione di cui non vi è traccia nella sentenza impugnata, e rispetto alla quale la parte ricorrente aveva l’onere di specificare l’avvenuta deduzione innanzi al giudice di merito (Cass. 15430/2018), nonchè, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso stesso, anche di indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo avesse fatto.
La censura di indebito arricchimento è inammissibile in cassazione se la parte non dimostra di averla già dedotta nel giudizio di merito, indicando lo specifico atto processuale in cui la questione era stata introdotta.
art. 13, commi 1-bis e 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
In caso di rigetto del ricorso, ricorrendone i presupposti, è dovuto l’ulteriore contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale.
Massime di principio
- Nel processo tributario, il contribuente che impugna un atto successivo di sollecito o riscossione, dopo la notificazione di avvisi di accertamento non tempestivamente impugnati, può contestare i vizi propri dell’atto successivo, ma non può rimettere in discussione la pretesa sostanziale, compresa l’erronea applicazione della tariffa, ormai da far valere contro gli avvisi presupposti.
- Nel processo tributario è consentita la produzione in appello di qualsiasi documento, ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. n. 546/1992.
- Il dissesto finanziario di un ente locale non comporta la perdita della sua capacità processuale nelle azioni di cognizione né la sostituzione dell’organo straordinario di liquidazione agli organi istituzionali dell’ente; il divieto riguarda le azioni esecutive relative ai debiti di competenza dell’organo straordinario, nei limiti temporali indicati dalla disciplina.
- La censura in cassazione relativa a una questione non esaminata nella sentenza impugnata deve indicare in modo specifico se e in quale atto del giudizio di merito la questione sia stata dedotta; in difetto, il motivo è inammissibile per novità e/o carenza di autosufficienza.
- La contestazione della legittimazione processuale o dei poteri rappresentativi richiede specificità nell’indicazione delle norme violate e degli atti che comprovano il difetto; in assenza di una diversa previsione statutaria o regolamentare, la rappresentanza processuale del Comune spetta al Sindaco.
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