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Sentenza

Sentenza n. 353/2026 - Palermo, Sezione 4

per l’ottemperanza - al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Quarta, n. 1140 del 29 marzo 2024.

Giustizia amministrativa202501337

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione del capo della sentenza del TAR Sicilia n. 1140 del 29 marzo 2024 relativo alla condanna al pagamento di 1.300 euro per spese di lite

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (difensori antistatari)

Prevale il privato

La controversia

I difensori antistatari hanno proposto ricorso per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del TAR Sicilia n. 1140 del 29 marzo 2024, nella parte in cui il Ministero dell’Istruzione e del Merito era stato condannato al pagamento, in loro favore, delle spese di lite liquidate in complessivi 1.300 euro. Hanno dedotto l’inerzia dell’Amministrazione, nonostante la notificazione della sentenza il 2 settembre 2024, il passaggio in giudicato e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996. Hanno chiesto l’ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta e il pagamento di interessi e rivalutazione fino all’effettivo soddisfacimento. Il Ministero si è costituito depositando documenti, senza svolgere difese di merito.

La decisione

Il TAR ha ritenuto ammissibile l’azione di ottemperanza, poiché la condanna al pagamento delle spese di lite in favore dei difensori antistatari costituisce un autonomo obbligo pecuniario suscettibile di esecuzione ai sensi dell’art. 112 c.p.a. Ha tuttavia osservato che la sentenza ottemperanda aveva già previsto un termine per l’adempimento spontaneo e la possibilità di attivare gli ordinari strumenti esecutivi, sicché il nuovo giudizio non era strettamente necessario; tale circostanza ha inciso soltanto sulla regolazione delle spese. Nel merito, accertata l’inerzia dell’Amministrazione e il decorso del termine di 120 giorni, il ricorso è stato accolto parzialmente: il Ministero è stato condannato a pagare le somme liquidate a titolo di spese di lite entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, senza ulteriori accessori non previsti dal titolo esecutivo. In caso di ulteriore inadempimento, è stata disposta la reiterazione della nomina del commissario ad acta, individuato nel dirigente pro tempore dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia – Ambito Territoriale di Trapani, con facoltà di delega, il quale dovrà provvedere entro ulteriori 60 giorni dalla presentazione dell’istanza. È stato escluso ogni compenso ulteriore per il commissario, in applicazione analogica del principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. La domanda relativa a interessi e rivalutazione è stata esclusa nei limiti in cui tali accessori non risultavano previsti dal titolo esecutivo. Le spese del giudizio sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.a.

    La condanna dell’Amministrazione al pagamento delle spese di lite in favore dei difensori antistatari integra un autonomo obbligo pecuniario suscettibile di tutela mediante giudizio di ottemperanza.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996

    Il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo all’Amministrazione consente di procedere all’esecuzione nei confronti dell’amministrazione debitrice.

  • art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001

    Il principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale è stato applicato analogicamente per escludere un compenso ulteriore in favore del commissario ad acta incaricato dell’esecuzione di una condanna pecuniaria.

Massime di principio

  • Il capo di una sentenza amministrativa che condanna l’Amministrazione al pagamento delle spese di lite in favore dei difensori antistatari costituisce un autonomo obbligo pecuniario e può essere fatto valere mediante giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 112 c.p.a.
  • Quando il titolo esecutivo ha già previsto modalità e strumenti per la propria esecuzione, la proposizione di un ulteriore giudizio di ottemperanza può essere non strettamente necessaria, senza che ciò determini l’inammissibilità dell’azione; tale circostanza può incidere sulla regolazione delle spese processuali secondo criteri di economia e proporzionalità.
  • In presenza di un titolo giudiziale definitivo e dell’inutile decorso del termine dilatorio previsto per l’esecuzione delle obbligazioni pecuniarie delle pubbliche amministrazioni, il giudice dell’ottemperanza può ordinare il pagamento entro un nuovo termine e disporre, in caso di ulteriore inerzia, l’intervento sostitutivo di un commissario ad acta.
  • Nel giudizio di ottemperanza non possono essere riconosciuti interessi, rivalutazione o altri accessori non contemplati dal titolo esecutivo azionato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietàSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

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