Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 23259/2025 del 14/08/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (banca)

La controversia

La lite nasce da un rapporto di conto corrente bancario con apertura di credito e da una successiva ingiunzione di pagamento notificata alla società correntista e ad alcuni fideiussori. I correntisti contestavano, tra l'altro, l'illegittimità del recesso della banca, la revoca dell'affidamento, la capitalizzazione trimestrale degli interessi, la commissione di massimo scoperto e altri addebiti, chiedendo la rideterminazione del saldo, la declaratoria di insussistenza del debito e il risarcimento del danno. La Corte d'appello aveva accolto solo in parte il gravame principale dei correntisti e respinto quello incidentale della banca, ritenendo, tra l'altro, che: i versamenti su conto affidato avessero funzione normalmente ripristinatoria della provvista; la prescrizione decennale dell'azione di ripetizione decorresse dalla chiusura del conto; la domanda di maggior danno fosse infondata per difetto di specifica allegazione; e che alcune voci fossero già state correttamente depurate dalla CTU. La banca ricorreva per cassazione con tre motivi: 1) violazione delle regole sulle presunzioni e sull'onere della prova, sostenendo che non potesse presumersi la natura ripristinatoria delle rimesse solo dalla presenza di un'apertura di credito, e che il giudice avrebbe dovuto verificare in concreto se i versamenti fossero solutori o ripristinatori; 2) omesso esame di un fatto decisivo, e cioè la presenza di saldi debitori oltre il limite dell'affidamento in un determinato periodo; 3) error in procedendo per avere la Corte d'appello riconosciuto una domanda di rideterminazione del saldo che sarebbe stata nuova o comunque non devoluta in appello, in violazione dei limiti del devolutum e del giudicato interno. I correntisti resistenti proponevano a loro volta ricorso incidentale, deducendo: 1) violazione delle norme sul contraddittorio e sulle eccezioni di prescrizione, sostenendo che l'eccezione della banca fosse invalida o non ritualmente proposta; 2) violazione dell'art. 1224 c.c., contestando che la domanda di maggior danno fosse tardiva o non esaminabile; 3) errore sulla detrazione di una somma di € 236.834,09 dalla condanna riconosciuta alla banca, perché l'importo sarebbe stato diverso e comprensivo di altre voci. La Corte di cassazione ha ritenuto fondati il primo e il terzo motivo del ricorso principale, assorbito il secondo, e ha rigettato il ricorso incidentale. In particolare ha affermato che non è corretta l'automatica sussunzione della mera esistenza dell'apertura di credito nella presunzione della natura ripristinatoria di tutte le rimesse: occorre verificare in concreto se il versamento abbia avuto funzione solutoria o ripristinatoria, in relazione al superamento o meno dell'affidamento. Ha inoltre rilevato che la Corte d'appello aveva accolto una domanda di rideterminazione del saldo su un profilo non devoluto in appello, poiché la richiesta era stata formulata in modo generico e non comprendeva specificamente la depurazione della CMS. Il ricorso incidentale è stato respinto, ritenendosi ritualmente proposta l'eccezione di prescrizione e infondati gli ulteriori motivi, anche perché la domanda di maggior danno ex art. 1224, comma 2, c.c. difettava comunque di adeguata allegazione e prova. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo e il terzo motivo del ricorso principale della banca, ha dichiarato assorbito il secondo, e ha rigettato integralmente il ricorso incidentale dei correntisti. La sentenza d'appello è stata cassata in relazione ai motivi accolti con rinvio alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, affinché riesamini la controversia attenendosi ai principi enunciati, in particolare sulla verifica concreta della natura solutoria o ripristinatoria delle rimesse ai fini della prescrizione e sui limiti della domanda devoluta in appello. Il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 1283 c.c.

    Il divieto di anatocismo impedisce la capitalizzazione degli interessi in mancanza dei presupposti di legge; per i rapporti anteriori al 22 aprile 2000 la clausola di capitalizzazione trimestrale è nulla e gli interessi vanno ricalcolati senza capitalizzazione.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato in tema di riparto dell'onere della prova; chi eccepisce o allega un fatto impeditivo o estintivo deve provare i fatti rilevanti secondo la rispettiva posizione processuale.

  • art. 2727 c.c.

    Le presunzioni semplici richiedono che il fatto noto sia idoneo a fondare inferenze gravi, precise e concordanti; non è consentito trarre automaticamente dal solo contratto concluso una presunzione sulla natura dei versamenti.

  • art. 2728 c.c.

    Richiamato unitamente alle norme sulle presunzioni e all'onere della prova, come criterio generale di distribuzione probatoria.

  • art. 2729 c.c.

    La Corte ribadisce che il sindacato di legittimità può censurare l'erronea sussunzione di fatti concreti sotto i requisiti della presunzione; il fatto noto deve essere realmente idoneo a giustificare l'inferenza presuntiva.

  • art. 1842 c.c.

    Norma richiamata per qualificare il contratto di apertura di credito bancario in conto corrente.

  • art. 1843 c.c.

    Norma richiamata per la disciplina dell'apertura di credito e del suo funzionamento nel rapporto bancario.

  • art. 2935 c.c.

    Richiamato in tema di decorrenza della prescrizione, da coordinare con la natura solutoria o ripristinatoria dei versamenti.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato come parametro del giudizio di merito nella valutazione delle prove e dei fatti non specificamente contestati.

  • art. 61 c.p.c.

    Richiamato in relazione alla consulenza tecnica d'ufficio, anche percipiente, nel giudizio contabile.

  • art. 191 c.p.c.

    Richiamato in tema di conferimento dell'incarico al consulente tecnico d'ufficio.

  • art. 112 c.p.c.

    La Corte richiama il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato: non può essere accolta una domanda non devoluta al giudice d'appello.

  • art. 324 c.p.c.

    Richiamato in relazione al giudicato interno formatosi sulle questioni non impugnate specificamente.

  • art. 2909 c.c.

    Richiamato come fondamento dell'efficacia del giudicato sostanziale sulle questioni non più controvertibili.

  • art. 101 c.p.c.

    Richiamato nel ricorso incidentale in tema di contraddittorio, ma il motivo è stato ritenuto infondato.

  • art. 167 c.p.c.

    La mancata riproduzione formale delle conclusioni nella comparsa di risposta non determina nullità se l'eccezione risulta comunque dal contenuto complessivo dell'atto e lo scopo è raggiunto.

  • art. 183 c.p.c.

    Richiamato nel ricorso incidentale, senza accoglimento della censura.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato nel ricorso incidentale come parametro del diritto di difesa, ma senza esito favorevole.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato nel ricorso incidentale come parametro del giusto processo.

  • art. 1224, comma 2, c.c.

    Il maggior danno da ritardato pagamento richiede specifica allegazione e dimostrazione dei fatti costitutivi; non basta evocare genericamente difficoltà economiche o mancato utilizzo della somma.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Richiamato per dare atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • Nei rapporti di conto corrente con apertura di credito, la qualificazione delle rimesse come solutorie o ripristinatorie non può essere desunta in via automatica dalla sola esistenza del contratto di affidamento: occorre verificare in concreto il rapporto tra ciascun versamento e l'eventuale superamento del fido.
  • La regola della prescrizione dell'azione di ripetizione dell'indebito nei rapporti bancari va coordinata con la natura del versamento: solo i pagamenti aventi funzione solutoria fanno decorrere la prescrizione dalla singola annotazione o dal singolo pagamento, mentre per le rimesse ripristinatorie il dies a quo si collega alla chiusura del conto o alla cessazione del rapporto rilevante.
  • In tema di presunzioni semplici, il giudice deve accertare che il fatto noto sia effettivamente grave, preciso e concordante; la violazione di tali requisiti integra errore di diritto censurabile in cassazione quando il ragionamento inferenziale sia costruito su un fatto che non è idoneo, da solo, a fondare la conclusione raggiunta.
  • La consulenza tecnica d'ufficio non può supplire alla totale mancanza di allegazioni o a una domanda nuova: la CTU serve a verificare tecnicamente fatti e conteggi già introdotti nel thema decidendum, non a introdurre autonome pretese o voci non devolute.
  • Il giudice di appello non può pronunciarsi su una domanda o su una specifica voce di rideterminazione del saldo non compresa, in modo chiaro e specifico, nei motivi di gravame, pena violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e dei limiti del giudicato interno.
  • La domanda di maggior danno ex art. 1224, comma 2, c.c. richiede una allegazione specifica dei presupposti fattuali del pregiudizio ulteriore e, in difetto, non può essere accolta per il solo richiamo a generiche difficoltà economiche o al mancato impiego della liquidità.

Come è indicizzato

MaterieConto correnteAnatocismoIntermediazione finanziariaImpugnazioni
RamiBancario e finanziarioProcesso civileObbligazioni
IstitutiOnere della provaNullitàPrescrizioneNesso di causalità

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.