Sentenza n. 1150/2026 - Firenze, Sezione 2
per l'annullamento previa sospensione cautelare dell’efficacia - del provvedimento dirigenziale n. 742 del 21 luglio 2025, che ha disposto la chiusura con divieto di prosecuzione dell’attività inerente a spazio per il gioco lecito con apparecchi con vincita in denaro installati presso l’esercizio di somministrazione di alimenti e bevande ubicato in Via Scansanese n. 105, Grosseto; e in quanto occorrer possa: - della comunicazione di avvio del procedimento trasmessa a mezzo PEC del 7 luglio 2025; - della nota del settore Polizia municipale e sicurezza, – Reparto P.G. con protocollo n. 61856 in data 7 maggio 2025, contenente il verbale n. 10445 del 10 aprile 2025, conosciuta solo negli estremi; - della nota trasmessa al Settore Polizia Municipale e Sicurezza con prot. 49517 del 9 aprile 2025 avente ad oggetto “Rif. Prot. n. 0140933/2022 – Richiesta riscontro a seguito di precedente richiesta di verifica del rispetto delle distanze minime dai luoghi sensibili per l’installazione di apparecchi per il gioco lecito con vincita in denaro”, trasmessa nell’anno 2022, nel merito dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande denominata “BAR 58100”, ubicata presso Via Scansanese, n. 105, in Grosseto; - della nota del Servizio Attività Produttive e Commercio del Comune di Grosseto con protocollo interno registrato al n. 140933 del giorno 10 ottobre 2022; - della nota trasmessa dal Servizio Avvocatura e registrata con protocollo interno n. 109779 del 30 luglio 2024; - del parere espresso sull'argomento con protocollo interno n. 88105 del 30 giugno 2025; - della delibera di Consiglio Comunale n. 53 del 26 marzo 2018, contenente il Regolamento per l’esercizio del gioco lecito; - del verbale in data 10 aprile 2025 della Polizia municipale; - nonché di tutti gli atti presupposti connessi e/o consequenziali ancorché non conosciuti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento dirigenziale di chiusura e divieto di prosecuzione dell’attività di gioco lecito svolta mediante sei apparecchi con vincita in denaro, per violazione delle distanze minime dai luoghi sensibili
Esito
Favorevole al ricorrente (esercente attività di gioco)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente, subentrata nella gestione di un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande nel quale erano già presenti apparecchi da gioco con vincita in denaro, ha impugnato il provvedimento comunale che ne disponeva la chiusura e vietava la prosecuzione dell’attività di gioco. Ha dedotto, in primo luogo, l’assenza del potere comunale di intervenire, poiché il Comune non aveva adottato entro i termini il provvedimento interdittivo previsto per la SCIA né esercitato tempestivamente l’autotutela. In secondo luogo, ha contestato l’applicazione della disciplina regionale sulle distanze dai luoghi sensibili, sostenendo che non si trattasse di una nuova installazione, bensì della prosecuzione di un’attività già esistente. In terzo luogo, ha censurato la misurazione della distanza dall’edificio di culto, lamentando carenze istruttorie e la mancata applicazione del criterio del percorso pedonale più breve. Con il quarto motivo ha dedotto la violazione dell’art. 20 l. 689/1981, sostenendo che la chiusura costituisse una sanzione accessoria, o comunque una misura afflittiva, non applicabile prima della definizione del procedimento relativo alla sanzione pecuniaria principale. Al momento dell’adozione del provvedimento impugnato, infatti, il verbale di accertamento era stato contestato e non era ancora stata emessa l’ordinanza-ingiunzione prevista dall’art. 18 l. 689/1981.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso per fondatezza del quarto motivo e ha annullato il provvedimento di chiusura, assorbendo le ulteriori censure. Ha qualificato la sanzione pecuniaria prevista dall’art. 14 l.r. Toscana n. 57/2013 come sanzione principale e la chiusura dell’attività o degli apparecchi come sanzione accessoria, poiché costituisce conseguenza ulteriore della violazione e incide sulle facoltà e sui diritti di esercizio dell’impresa. Ai sensi dell’art. 20, comma 2, l. 689/1981, le sanzioni accessorie non possono essere applicate mentre è pendente il procedimento di opposizione o, comunque, prima del definitivo accertamento della responsabilità amministrativa. Nel caso concreto, la destinataria aveva presentato scritti difensivi contro il verbale di accertamento e il Comune non aveva ancora adottato l’ordinanza-ingiunzione ex art. 18 l. 689/1981. Il TAR ha escluso che l’Amministrazione potesse superare tale impedimento qualificando la chiusura come sanzione principale aggiuntiva o autonoma: anche una misura non pecuniaria, quando abbia carattere afflittivo e sanzionatorio, è soggetta alle garanzie fondamentali della disciplina della l. 689/1981 e non può essere applicata prima della definizione dell’accertamento della responsabilità. L’annullamento è stato disposto con salvezza del potere dell’Amministrazione di rideterminarsi dopo la definizione del procedimento sanzionatorio. Le spese sono state compensate per la complessità delle questioni.
Norme richiamate
art. 14 l.r. Toscana n. 57/2013
Coloro che non osservano i divieti di cui all'articolo 4, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 ad euro 5.000, nonché alla chiusura dell’attività, ovvero alla chiusura degli apparecchi per il gioco lecito mediante sigilli.
La sanzione pecuniaria costituisce la sanzione principale, mentre la chiusura dell’attività o degli apparecchi costituisce una sanzione accessoria, perché prevista come conseguenza ulteriore della violazione e incidente sui diritti e sulle facoltà di esercizio dell’impresa.
art. 20 l. 689/1981
Le sanzioni amministrative accessorie non sono applicabili fino a che è pendente il giudizio di opposizione contro il provvedimento di condanna.
La sanzione accessoria può essere applicata solo dopo il definitivo accertamento della responsabilità amministrativa; il divieto opera anche quando la misura sia qualificata come sanzione aggiuntiva o autonoma, se presenta carattere afflittivo e sanzionatorio.
art. 18 l. 689/1981
Entro trenta giorni dalla contestazione il destinatario può trasmettere all'autorità competente scritti difensivi e documenti, o chiedere di essere sentito.
La presentazione di scritti difensivi avvia o mantiene pendente il procedimento di accertamento della responsabilità, che deve essere definito con ordinanza-ingiunzione o archiviazione prima dell’applicazione della misura sanzionatoria afflittiva.
artt. 13, 14 e 16 l. 689/1981
Disciplinano, rispettivamente, l’attività di accertamento, la contestazione della violazione e il pagamento in misura ridotta nell’ambito del procedimento sanzionatorio amministrativo.
art. 19, comma 3, l. 241/1990
Invocato dalla ricorrente in relazione ai poteri interdittivi esercitabili sulla SCIA; la questione non è stata esaminata, perché assorbita dall’accoglimento del motivo relativo alla violazione dell’art. 20 l. 689/1981.
art. 21-nonies l. 241/1990
Invocato dalla ricorrente in relazione all’autotutela amministrativa; la questione non è stata esaminata, perché assorbita.
art. 4 l.r. Toscana n. 57/2013
Richiamato quale fondamento del divieto di installazione o mantenimento di apparecchi da gioco in prossimità dei luoghi sensibili; le relative questioni interpretative e fattuali sono rimaste assorbite.
Massime di principio
- La chiusura dell’attività o degli apparecchi da gioco, quando prevista come conseguenza della violazione di un divieto amministrativo e incidente sulle facoltà di esercizio dell’impresa, ha natura sanzionatoria accessoria anche se la disposizione regionale non la qualifica espressamente come tale.
- Ai sensi dell’art. 20, comma 2, l. 689/1981, una sanzione amministrativa accessoria non può essere applicata prima del definitivo accertamento della responsabilità per la violazione principale, quando il destinatario abbia presentato opposizione o scritti difensivi e il relativo procedimento non sia stato definito con ordinanza-ingiunzione o archiviazione.
- Il divieto di applicazione anticipata previsto dall’art. 20, comma 2, l. 689/1981 si estende, in ragione della natura afflittiva della misura, anche a sanzioni non pecuniarie qualificate dall’amministrazione come principali, aggiuntive o autonome.
- L’amministrazione può rideterminarsi sull’applicazione della sanzione interdittiva dopo la definizione del procedimento di accertamento della violazione, ma non può anticiparne l’irrogazione mentre la responsabilità amministrativa è ancora controversa.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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