Cassazione Penale, Sentenza n. 17064/2026 del 12/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la condanna confermata dalla Corte d'appello di Catanzaro per i reati di cui agli artt. 110, 633 e 639-bis c.p., deducendo plurime censure: inammissibilità dell'appello e difetti di specificità della motivazione; errata ricostruzione del reato di invasione/occupazione (contestando la configurazione della condotta e la nozione di permanenza); vizi relativi all'assunzione della prova (art. 149 disp. att. c.p.p.) e alla attendibilità di un testimone; mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.); mancata notifica di diffida e assenza del dolo nell'imputata; eccezione di prescrizione riferita alla data dei fatti (11 maggio 2017); censure sul trattamento sanzionatorio e sulle attenuanti generiche. I motivi sono stati esposti in diverse alternative (annullamento senza rinvio per insufficienza della prova, prescrizione, o con rinvio per vizi motivazionali) e inoltre si è chiesto il riconoscimento dell'art. 131-bis e una revisione del trattamento sanzionatorio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili perché i motivi erano manifestamente infondati, generici o non consentiti. Ha ritenuto che i primi motivi di entrambi i ricorsi mancassero di specificità rispetto alla motivazione della sentenza impugnata e che molte censure fossero semplicemente reiterative o aspecifiche. In particolare: la nozione di "invasione" ai fini dell'art. 633 c.p. non richiede violenza ma l'introduzione e la permanenza arbitraria nell'immobile (occupazione contra ius); la violazione dell'ordine di escussione dei testi (art. 149 disp. att. c.p.p.) non comporta automaticamente l'inutilizzabilità della testimonianza (art. 191 c.p.p.), potendo solo incidere sulla valutazione di attendibilità; la causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis c.p.) non era applicabile per la natura permanente e la rilevante offensività della condotta occupativa protratta nel tempo; la posizione della donna è stata ritenuta rilevante per concorso, in quanto la stabile destinazione ad abitazione coniugale e la convivenza hanno dimostrato contribuzione alla permanenza dell'occupazione anche senza formale notifica personale della diffida. L'eccezione di prescrizione è stata considerata aspecifica e, in ogni caso, la permanenza del reato si estende fino alla cessazione della condotta (e non al mero computo aritmetico della data di fatto). I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 110 cod. pen.
Riferimento al concorso di persone nel reato: il giudice ha ritenuto che la convivenza e la stabile partecipazione alla condotta costituivano un contributo partecipativo, almeno morale, alla perpetrazione del reato.
art. 633 cod. pen.
La nozione di "invasione" non richiede violenza o clandestinità: è sufficiente l'introduzione e la permanenza arbitraria nell'immobile (occupazione contra ius); la permanenza può qualificare il reato come stabile e duraturo.
art. 639-bis cod. pen.
Applicato in relazione all'occupazione di alloggio Aterp e alla sottrazione arbitraria di un bene a destinazione pubblicistica: la permanenza e la gravità del vulnus al bene pubblico escludono la particolare tenuità.
art. 131-bis cod. pen.
La causa di non punibilità per particolare tenuità non è riconosciuta quando il fatto è di natura permanente e l'offensività è significativa; la perdurazione dell'occupazione impedisce la valutazione di tenuità fintanto che la condotta non sia cessata.
art. 149 disp. att. cod. proc. pen.
La violazione dell'ordine di escussione dei testimoni non comporta di per sé inutilizzabilità della testimonianza: la norma è meramente normativa organizzativa e la possibile influenza sull'attendibilità va valutata dal giudice insieme ad altri elementi.
art. 191 cod. proc. pen.
Si applica ai casi di prove illegittimamente acquisite; non è automaticamente applicabile per violazioni procedurali sull'ordine di escussione dei testimoni.
art. 581 cod. proc. pen.
Principio di specificità dei motivi di impugnazione: l'appello (e per analogia il ricorso) è inammissibile quando i motivi sono privi di specificità e non enunciano criticamente i passaggi motivazionali della decisione impugnata.
art. 606 comma 3 cod. proc. pen.
Censure non dedotte in appello non sono esaminabili in cassazione; il Collegio ha ritenuto alcune doglianze non dedotte in appello e quindi non ammissibili in ricorso.
art. 616 cod. proc. pen.
Applicata per condanna alle spese processuali e per la liquidazione della somma a favore della Cassa delle ammende come sanzione per ricorsi ritenuti colposamente infondati.
Massime di principio
- I motivi di impugnazione devono essere specifici e collegati ai singoli passaggi motivazionali della decisione impugnata: la genericità comporta inammissibilità.
- La nozione di invasione/occupazione (art. 633 c.p.) può essere integrata dalla semplice introduzione e permanenza arbitraria nell'immobile (occupazione contra ius), senza necessità di violenza o clandestinità.
- La violazione dell'ordine di escussione dei testimoni (art. 149 disp. att.) non determina automaticamente l'inutilizzabilità delle dichiarazioni; tale circostanza incide piuttosto sulla valutazione di attendibilità da parte del giudice.
- Per reati a natura 'permanente' l'operatività della causa di non punibilità per particolare tenuità è ostacolata finché la condotta non sia cessata: la protrazione dell'occupazione aumenta l'offensività e preclude la tenuità.
- La partecipazione morale o la contribuzione alla stabilizzazione dell'occupazione (es. convivenza e residenza stabile) possono configurare il concorso nel reato anche senza partecipazione all'atto iniziale.
- Le eccezioni di prescrizione richiedono allegazioni specifiche e un preciso computo dei termini: l'asserita prescrizione, esposta in modo generico, è insufficiente.
- Ricorsi manifestamente infondati o presentati in assenza del dovuto rigore di specificazione possono comportare condanna alle spese e sanzioni pecuniarie a favore della Cassa delle ammende.
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