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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17064/2026 del 12/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la condanna confermata dalla Corte d'appello di Catanzaro per i reati di cui agli artt. 110, 633 e 639-bis c.p., deducendo plurime censure: inammissibilità dell'appello e difetti di specificità della motivazione; errata ricostruzione del reato di invasione/occupazione (contestando la configurazione della condotta e la nozione di permanenza); vizi relativi all'assunzione della prova (art. 149 disp. att. c.p.p.) e alla attendibilità di un testimone; mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.); mancata notifica di diffida e assenza del dolo nell'imputata; eccezione di prescrizione riferita alla data dei fatti (11 maggio 2017); censure sul trattamento sanzionatorio e sulle attenuanti generiche. I motivi sono stati esposti in diverse alternative (annullamento senza rinvio per insufficienza della prova, prescrizione, o con rinvio per vizi motivazionali) e inoltre si è chiesto il riconoscimento dell'art. 131-bis e una revisione del trattamento sanzionatorio.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili perché i motivi erano manifestamente infondati, generici o non consentiti. Ha ritenuto che i primi motivi di entrambi i ricorsi mancassero di specificità rispetto alla motivazione della sentenza impugnata e che molte censure fossero semplicemente reiterative o aspecifiche. In particolare: la nozione di "invasione" ai fini dell'art. 633 c.p. non richiede violenza ma l'introduzione e la permanenza arbitraria nell'immobile (occupazione contra ius); la violazione dell'ordine di escussione dei testi (art. 149 disp. att. c.p.p.) non comporta automaticamente l'inutilizzabilità della testimonianza (art. 191 c.p.p.), potendo solo incidere sulla valutazione di attendibilità; la causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis c.p.) non era applicabile per la natura permanente e la rilevante offensività della condotta occupativa protratta nel tempo; la posizione della donna è stata ritenuta rilevante per concorso, in quanto la stabile destinazione ad abitazione coniugale e la convivenza hanno dimostrato contribuzione alla permanenza dell'occupazione anche senza formale notifica personale della diffida. L'eccezione di prescrizione è stata considerata aspecifica e, in ogni caso, la permanenza del reato si estende fino alla cessazione della condotta (e non al mero computo aritmetico della data di fatto). I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 110 cod. pen.

    Riferimento al concorso di persone nel reato: il giudice ha ritenuto che la convivenza e la stabile partecipazione alla condotta costituivano un contributo partecipativo, almeno morale, alla perpetrazione del reato.

  • art. 633 cod. pen.

    La nozione di "invasione" non richiede violenza o clandestinità: è sufficiente l'introduzione e la permanenza arbitraria nell'immobile (occupazione contra ius); la permanenza può qualificare il reato come stabile e duraturo.

  • art. 639-bis cod. pen.

    Applicato in relazione all'occupazione di alloggio Aterp e alla sottrazione arbitraria di un bene a destinazione pubblicistica: la permanenza e la gravità del vulnus al bene pubblico escludono la particolare tenuità.

  • art. 131-bis cod. pen.

    La causa di non punibilità per particolare tenuità non è riconosciuta quando il fatto è di natura permanente e l'offensività è significativa; la perdurazione dell'occupazione impedisce la valutazione di tenuità fintanto che la condotta non sia cessata.

  • art. 149 disp. att. cod. proc. pen.

    La violazione dell'ordine di escussione dei testimoni non comporta di per sé inutilizzabilità della testimonianza: la norma è meramente normativa organizzativa e la possibile influenza sull'attendibilità va valutata dal giudice insieme ad altri elementi.

  • art. 191 cod. proc. pen.

    Si applica ai casi di prove illegittimamente acquisite; non è automaticamente applicabile per violazioni procedurali sull'ordine di escussione dei testimoni.

  • art. 581 cod. proc. pen.

    Principio di specificità dei motivi di impugnazione: l'appello (e per analogia il ricorso) è inammissibile quando i motivi sono privi di specificità e non enunciano criticamente i passaggi motivazionali della decisione impugnata.

  • art. 606 comma 3 cod. proc. pen.

    Censure non dedotte in appello non sono esaminabili in cassazione; il Collegio ha ritenuto alcune doglianze non dedotte in appello e quindi non ammissibili in ricorso.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Applicata per condanna alle spese processuali e per la liquidazione della somma a favore della Cassa delle ammende come sanzione per ricorsi ritenuti colposamente infondati.

Massime di principio

  • I motivi di impugnazione devono essere specifici e collegati ai singoli passaggi motivazionali della decisione impugnata: la genericità comporta inammissibilità.
  • La nozione di invasione/occupazione (art. 633 c.p.) può essere integrata dalla semplice introduzione e permanenza arbitraria nell'immobile (occupazione contra ius), senza necessità di violenza o clandestinità.
  • La violazione dell'ordine di escussione dei testimoni (art. 149 disp. att.) non determina automaticamente l'inutilizzabilità delle dichiarazioni; tale circostanza incide piuttosto sulla valutazione di attendibilità da parte del giudice.
  • Per reati a natura 'permanente' l'operatività della causa di non punibilità per particolare tenuità è ostacolata finché la condotta non sia cessata: la protrazione dell'occupazione aumenta l'offensività e preclude la tenuità.
  • La partecipazione morale o la contribuzione alla stabilizzazione dell'occupazione (es. convivenza e residenza stabile) possono configurare il concorso nel reato anche senza partecipazione all'atto iniziale.
  • Le eccezioni di prescrizione richiedono allegazioni specifiche e un preciso computo dei termini: l'asserita prescrizione, esposta in modo generico, è insufficiente.
  • Ricorsi manifestamente infondati o presentati in assenza del dovuto rigore di specificazione possono comportare condanna alle spese e sanzioni pecuniarie a favore della Cassa delle ammende.

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