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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20500/2022 del 24/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia riguarda la debenza di contributi alla Gestione separata dovuti per l'attività professionale svolta nell'anno 2009 e, soprattutto, la decorrenza della prescrizione del relativo credito contributivo. Il giudice di merito aveva ritenuto prescritto il credito dell'ente previdenziale assumendo come dies a quo la scadenza ordinaria del 16 giugno 2010, con conseguente maturazione della prescrizione al momento della richiesta di pagamento ricevuta il 30 giugno 2015. L'ente ricorrente ha censurato tale decisione denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 2935 e 2941 c.c., della disciplina sulla Gestione separata e delle norme che allineano i versamenti contributivi ai termini delle imposte sui redditi, sostenendo che dovesse applicarsi il differimento disposto dal d.P.C.M. 10 giugno 2010 per i contribuenti interessati dagli studi di settore, con termine ultimo al 6 luglio 2010 senza maggiorazione; quindi, alla data della richiesta contributiva la prescrizione non era ancora maturata.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'INPS. Ha ritenuto fondato il motivo, affermando che la prescrizione dei contributi alla Gestione separata decorre dalla scadenza effettivamente prorogata del termine di versamento e non dalla scadenza ordinaria, quando questa sia stata differita da una previsione normativa applicabile. Nel caso concreto, il termine del 16 giugno 2010 era stato differito al 6 luglio 2010 dal d.P.C.M. 10 giugno 2010; pertanto la Corte d'appello aveva erroneamente dichiarato prescritto il credito. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Venezia in diversa composizione, che dovrà riesaminare la controversia e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 2935 c.c.

    la decorrenza della prescrizione va ancorata al momento in cui il diritto può essere fatto valere, qui coincidente con la scadenza del termine per il versamento contributivo effettivamente applicabile

  • art. 2941 c.c.

    richiamato dal ricorrente, ma non risulta svolta una specifica interpretazione autonoma nella decisione

  • art. 2, commi 26-31, L. 8 agosto 1995, n. 335

    disciplina l'obbligo contributivo alla Gestione separata per i soggetti indicati

  • art. 18, comma 4, d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241

    "i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali ... sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi"

    i contributi previdenziali seguono, quanto ai termini di pagamento, la tempistica dei versamenti fiscali

  • art. 17 d.P.R. 22 luglio 1998, n. 435

    richiamato dal ricorrente nel quadro dei termini di versamento collegati alla dichiarazione dei redditi

  • d.P.C.M. 10 giugno 2010, art. 1, comma 1, lett. a) e b)

    ha differito al 6 luglio 2010, senza maggiorazione, il termine di versamento per i contribuenti interessati dagli studi di settore; la successiva fascia con maggiorazione dello 0,40% non incide sulla scadenza rilevante ai fini della prescrizione

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato nel procedimento camerale per la proposta definitoria

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    utilizzato per rinviare alla motivazione di precedenti conformi

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    norma processuale invocata a fondamento della censura di violazione di legge

  • art. 55 r.d.l. 4 ottobre 1935, n. 1827, conv. in L. 6 aprile 1936, n. 1155

    "dal giorno in cui i singoli contributi dovevano essere versati"

    la prescrizione dei contributi decorre dal giorno in cui il versamento doveva essere effettuato

Massime di principio

  • Per i contributi previdenziali la prescrizione decorre dalla scadenza del termine di pagamento effettivamente applicabile, non da una data astratta o dalla presentazione della dichiarazione fiscale.
  • Quando un decreto di proroga differisce il termine di versamento per una certa platea di contribuenti, il dies a quo della prescrizione va individuato nella scadenza prorogata, se il soggetto rientra nel perimetro normativo del differimento.
  • L'eventuale fascia di versamento con maggiorazione prevista dalla proroga non incide sulla scadenza rilevante ai fini prescrizionali, perché presuppone che il termine ordinario sia già spirato e introduce solo una forma di agevolazione per il pagamento tardivo.
  • In materia contributiva, il giudice deve individuare d'ufficio la corretta decorrenza della prescrizione sulla base della disciplina normativa applicabile, non essendo vincolato dalle sole allegazioni difensive delle parti.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenziali
RamiPrevidenza
IstitutiPrescrizioneOnere della prova

Testo integrale

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