Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 11612/2026 - Roma, Sezione 3B

per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Roma - Sezione Lavoro n. 2637/2019, pubblicata il 15 marzo 2019, emessa all’esito del procedimento R.G. n. 24751/2017, passata in giudicato.

Giustizia amministrativa202505004

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Roma - Sezione Lavoro n. 2637/2019, relativa alla restituzione di somme trattenute sulla retribuzione, comprensive dell'indennità integrativa speciale, e degli interessi legali

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del giudice del lavoro, passata in giudicato, che aveva accertato il suo diritto alla corresponsione integrale della retribuzione, inclusa la componente pari alla soppressa indennità integrativa speciale, e aveva condannato il Ministero alla restituzione delle somme indebitamente trattenute, oltre agli interessi legali sui singoli importi. Ha dedotto che il Ministero, nonostante la notificazione della sentenza in forma esecutiva, aveva corrisposto somme inferiori al dovuto, operando illegittimamente trattenute previdenziali a carico della lavoratrice per euro 4.266,52, e non aveva corrisposto gli interessi legali sugli arretrati. Il Ministero si è costituito con atto di stile, senza eccepire l'avvenuto adempimento né giustificare l'inerzia.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo accertata la mancata integrale esecuzione del giudicato. Ha rilevato che l'Amministrazione non aveva dimostrato l'adempimento delle obbligazioni derivanti dalla sentenza né fornito giustificazioni per la propria inerzia. Quanto alle trattenute, ha applicato l'orientamento consolidato secondo cui, per le somme corrisposte a titolo di indennità integrativa e relative ad arretrati, il datore di lavoro pubblico non può operare trattenute a titolo di contributi previdenziali. Ha quindi ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Ha nominato quale commissario ad acta il Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale per il Lazio, con facoltà di delega e senza compenso, stabilendo che provveda entro 120 giorni dalla scadenza del termine assegnato al Ministero, previa richiesta della ricorrente. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 800, oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare l'esecuzione del giudicato e nominare, in caso di persistente inadempimento, un commissario ad acta.

  • D.M. 55/2014

    Utilizzato per la liquidazione delle spese del giudizio di ottemperanza, sulla base dei parametri relativi all'esecuzione mobiliare.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando l'Amministrazione non dimostra l'avvenuto integrale adempimento delle obbligazioni derivanti dal giudicato né giustifica l'inerzia contestata, il ricorso deve essere accolto e deve essere ordinata l'esecuzione del titolo entro un termine assegnato dal giudice.
  • Le somme arretrate corrisposte a titolo di indennità integrativa, in esecuzione di un giudicato relativo alla restituzione di emolumenti indebitamente trattenuti, non possono essere assoggettate dal datore di lavoro pubblico a trattenute previdenziali a carico del lavoratore, secondo l'orientamento giurisprudenziale richiamato dal giudice.
  • Nel giudizio di ottemperanza, il giudice può nominare un commissario ad acta, anche prevedendone l'intervento senza compenso, affinché provveda all'esecuzione del giudicato qualora l'Amministrazione non adempia entro il termine assegnato; l'intervento può essere subordinato alla richiesta della parte interessata.
  • Il commissario ad acta nominato in sede di ottemperanza può essere autorizzato a delegare le proprie funzioni e riceve un termine decorrente dalla scadenza di quello assegnato all'Amministrazione inadempiente.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.