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Sentenza

Sentenza del 28/06/2017 n. 16097 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente contestava la comunicazione di iscrizione ipotecaria ex art. 77 del D.P.R. n. 602/1973, emessa dopo il mancato perfezionamento della definizione agevolata prevista dall'art. 12 della L. n. 289/2002. Aveva versato la prima rata del condono, ma non la seconda rata a saldo, sostenendo che tale omissione non impedisse il perfezionamento della sanatoria. Deduceva inoltre omessa pronuncia, carenza di motivazione degli atti, violazione dello Statuto dei diritti del contribuente, illegittimità dell'iscrizione ipotecaria e disparità di trattamento.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso contro l'Agenzia delle Entrate e Equitalia Nord S.p.A., ritenendo infondate le censure e confermando l'orientamento secondo cui il mancato o tardivo pagamento delle rate successive alla prima impedisce il perfezionamento del condono ex art. 12 della L. n. 289/2002. Di conseguenza, il carico tributario originario poteva essere riscosso e l'iscrizione ipotecaria non è stata annullata. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi Euro 4.500,00 per ciascuna parte controricorrente, oltre accessori e spese forfetarie del 15%. Il ricorso contro il Ministero dell'Economia e delle Finanze è stato dichiarato inammissibile.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 602/1973, art. 77

    Disciplina l'iscrizione di ipoteca sui beni immobili per la riscossione coattiva di debiti tributari; nel caso concreto, l'iscrizione è stata ritenuta conseguente al mancato perfezionamento del condono e alla reviviscenza del debito originario.

  • L. n. 289/2002, art. 12

    L'omesso o anche soltanto il ritardato pagamento delle rate successive alla prima esclude il verificarsi della definizione della lite.

    Il pagamento della prima rata non è sufficiente a perfezionare la definizione agevolata quando la disciplina prevede ulteriori rate: il mancato o tardivo versamento delle rate successive determina il venir meno della sanatoria.

  • D.Lgs. n. 300/1999, art. 57, comma 1

    A seguito del trasferimento dei rapporti giuridici, dei poteri e delle competenze alle Agenzie fiscali, l'Agenzia delle Entrate è il soggetto legittimato passivamente per le controversie relative ai rapporti di sua competenza, non il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

  • D.P.R. n. 600/1973, art. 36-bis, comma 3

    È stato invocato dal ricorrente in relazione agli obblighi di comunicazione e alla definizione della posizione fiscale, ma la Corte ha ritenuto le relative censure infondate.

  • L. n. 241/1990, art. 3

    Prevede l'obbligo di motivazione degli atti amministrativi; la doglianza relativa alla motivazione per relationem degli atti tributari non ha condotto all'annullamento dell'iscrizione ipotecaria.

  • L. n. 212/2000, art. 7

    Impone la motivazione degli atti tributari e l'indicazione degli elementi necessari per consentire al contribuente di conoscere le ragioni della pretesa; nel caso concreto, la censura è stata ritenuta comunque infondata o inammissibile.

  • D.Lgs. n. 546/1992, art. 47

    Disciplina la sospensione cautelare dell'atto o della sentenza tributaria in presenza di grave e irreparabile danno e di una ragionevole fondatezza del ricorso; l'istanza del contribuente non ha avuto esito favorevole.

Massime di principio

  • Nelle definizioni agevolate rateali, il pagamento della prima rata non garantisce normalmente il perfezionamento della sanatoria: occorre rispettare integralmente e tempestivamente il piano dei versamenti previsto dalla legge.
  • Il mancato o tardivo pagamento di una rata successiva può comportare l'inefficacia del condono e la possibilità per l'amministrazione di riprendere la riscossione dell'intero debito originario, detraendo eventualmente quanto già versato secondo le regole applicabili.
  • Una volta venuta meno la definizione agevolata, gli atti di riscossione e le misure cautelari, come l'iscrizione ipotecaria, possono fondarsi sul carico tributario originario, purché siano rispettati i requisiti procedurali e di motivazione.
  • Le censure in cassazione devono essere specifiche, coerenti e chiaramente collegate alla motivazione della sentenza impugnata; doglianze generiche o tra loro confuse possono essere dichiarate inammissibili, oltre che infondate.
  • Per le controversie relative alle competenze trasferite alle Agenzie fiscali, il contraddittore corretto è generalmente l'Agenzia competente e non il Ministero dell'Economia e delle Finanze.
  • La sospensione cautelare richiede la dimostrazione sia di una ragionevole fondatezza della pretesa sia di un danno grave e irreparabile: la mera pendenza del ricorso non è sufficiente.

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