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Sentenza

Sentenza n. 899/2026 - Catania, Sezione 4

per l’ottemperanza alla sentenza di questo Tribunale n. 3598/2024;

Giustizia amministrativa202501997

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del TAR Sicilia n. 3598/2024, che aveva annullato il diniego e ordinato all’Amministrazione di riesaminare l’istanza di accreditamento

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (società istante)

Prevale il privato

La controversia

La società ha promosso il giudizio di ottemperanza sostenendo che l’Assessorato Regionale alla Salute non avesse dato esecuzione alla sentenza n. 3598 del 30 ottobre 2024, ritualmente notificata. La sentenza da eseguire aveva annullato la nota con cui l’Assessorato si era pronunciato sull’istanza di accreditamento e aveva imposto una nuova pronuncia amministrativa. L’Assessorato si è costituito resistendo, ma non ha fornito prova dell’avvenuta esecuzione del giudicato. Il Comune di Catania, costituitosi, ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, non essendo destinatario dell’obbligo derivante dal titolo giudiziale. La ricorrente ha inoltre chiesto l’applicazione della penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

La decisione

Il TAR ha ritenuto il titolo esecutivo e ritualmente notificato e ha rilevato che l’Assessorato, sul quale gravava l’onere di dimostrare l’adempimento, non aveva provato di avere eseguito la sentenza. Ha accolto l’eccezione del Comune di Catania, estromettendolo dal giudizio per carenza di legittimazione passiva, poiché l’esecuzione del titolo incombeva esclusivamente sull’Assessorato Regionale alla Salute. Nel merito ha accolto l’azione di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 ss. c.p.a., ordinando all’Assessorato di dare esecuzione alla sentenza entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione, se anteriore. Per il caso di persistente inerzia ha nominato commissario ad acta il Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Catania, autorizzandolo ad agire personalmente o tramite delega e fissando un ulteriore termine di 60 giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza. Ha rigettato la domanda di penalità di mora, ritenendo sufficiente la previsione dell’intervento sostitutivo del commissario ad acta. Ha condannato l’Assessorato alla rifusione delle spese di lite, liquidate in euro 2.000, oltre spese generali, IVA e CPA.

Norme richiamate

  • artt. 112 ss. c.p.a.

    Consentono di chiedere l’esecuzione del giudicato amministrativo quando il titolo è esecutivo e l’amministrazione non dimostra di avervi dato esecuzione; il giudice può ordinare l’adempimento e nominare un commissario ad acta per l’eventuale persistente inerzia.

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza; nel caso concreto il giudice ha applicato il potere di ordinare l’esecuzione del titolo e di nominare il commissario ad acta.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Consente la condanna al pagamento di una penalità di mora, ma la relativa domanda è stata rigettata perché il TAR ha ritenuto sufficiente, quale strumento di sollecitazione dell’adempimento, la previsione dell’intervento sostitutivo del commissario ad acta.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando il titolo giudiziale è esecutivo e ritualmente notificato, l’amministrazione destinataria deve dimostrare di avervi dato concreta esecuzione; in mancanza di tale prova, sussistono i presupposti per ordinare l’adempimento.
  • La legittimazione passiva nel giudizio di ottemperanza spetta all’amministrazione cui il titolo giudiziale impone direttamente l’attività conformativa o esecutiva; gli enti non destinatari di tale obbligo devono essere estromessi dal giudizio.
  • Il giudice dell’ottemperanza può fissare un termine per l’esecuzione e nominare contestualmente un commissario ad acta, destinato a intervenire in caso di persistente inerzia dell’amministrazione obbligata.
  • La penalità di mora non deve essere necessariamente applicata quando il giudice ritenga che la previsione dell’intervento sostitutivo del commissario ad acta sia, nel caso concreto, sufficiente a sollecitare l’esecuzione del giudicato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

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