Cassazione Penale, Sentenza n. 24106/2022 del 22/06/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
La parte civile ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Milano che, riformando la sentenza di primo grado, aveva dichiarato estinto il reato per prescrizione e aveva revocato le statuizioni civili. Il motivo principale dedotto è errore nel computo del termine di prescrizione del reato di lesioni aggravate (artt. 582, 583 c.p.): secondo il ricorrente il termine è di 8 anni e 9 mesi (calcolato sul massimo edittale di 7 anni) e, con l'aggiunta della sospensione di 64 giorni prevista dall'art. 83, comma 2, del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 (convertito con L. 24 aprile 2020 n. 27), il termine estintivo sarebbe il 29/10/2021, cioè successivo alla sentenza di primo grado (3/2/2021), rendendo illegittima la revoca delle statuizioni civili operata dalla Corte d'appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha constatato l'errato computo del termine di prescrizione nella sentenza impugnata e ha fissato la data corretta di estinzione al 29/10/2021. Per gli effetti penali la sentenza di appello è annullata senza rinvio perché il reato si è estinto in data indicata. Quanto agli effetti civili, la cassazione ha annullato la revoca delle statuizioni civili disposta dalla Corte d'appello e ha rinviato gli atti al giudice civile competente per valore in grado d'appello affinché decida sul gravame di merito in sede civile; ha altresì disposto che in quella sede venga liquidata la spesa di assistenza sostenuta dalla parte civile nel presente grado di legittimità.
Norme richiamate
art. 582 cod. pen.
Individuazione del fatto (lesioni) quale fattispecie di riferimento per il calcolo del termine di prescrizione, commisurato al massimo edittale previsto
art. 583 cod. pen.
Aggravante applicata alle lesioni; incide sul massimo edittale e quindi sul termine di prescrizione (determinazione del termine in 8 anni e 9 mesi)
art. 83, comma 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (conv. L. 24 aprile 2020, n. 27)
Rilevata la sospensione/ferma dei termini processuali per 64 giorni per l'udienza differita a seguito delle misure COVID; tale sospensione deve essere aggiunta al termine di prescrizione
art. 578 cod. proc. pen.
Citato nella motivazione sul tema della pronuncia sugli effetti civili, in riferimento ai presupposti per l'operatività della decisione di annullamento dell'appello sulle statuizioni civili
art. 622 cod. proc. pen.
Norma che disciplina l'effetto dell'accoglimento del ricorso della parte civile contro la sentenza di proscioglimento e la conseguente rinuncia al giudice civile competente per valore in grado di appello; usata come base per il rinvio al giudice civile
art. 573 cod. proc. pen.
Richiamato per chiarire che l'impugnazione per i soli effetti civili si svolge con le forme del processo penale ma non esclude la necessità del rinvio alla sede civile quando gli effetti penali sono definitivi
art. 651 cod. proc. pen.
Richiamato nella distinzione dell'efficacia di giudicato delle sentenze penali in relazione all'accertamento del fatto utile in sede civile
art. 652 cod. proc. pen.
Richiamato per spiegare che l'efficacia di giudicato per le sentenze di proscioglimento è limitata e non conferisce automaticamente efficacia di giudicato utile in sede civile per le sentenze di improcedibilità
Massime di principio
- Per il calcolo della prescrizione va preso come riferimento il massimo edittale della fattispecie contestata; da questo si ricava il termine prescrizionale applicabile.
- Eventuali sospensioni dei termini procedurali (es. per misure emergenziali come il COVID) devono essere aggiunte al termine di prescrizione e possono spostare la data di estinzione del reato.
- Se la prescrizione si è determinata in epoca successiva alla sentenza di primo grado, la revoca delle statuizioni civili operata dal giudice d'appello è illegittima e la cassazione può annullare la decisione d'appello sugli effetti civili con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello.
- Se invece la causa di estinzione del reato è anteriore alla sentenza di primo grado, il giudice d'appello che accerta ciò deve revocare le statuizioni civili già contenute nella sentenza di primo grado.
- Quando la Cassazione annulla per gli effetti civili, il giudizio civile prosegue (o riprende) davanti al giudice civile competente per valore in grado di appello; la parte civile conserva l'interesse a proporre ricorso perché in questo modo può ottenere un percorso civile accelerato (inizio dal grado d'appello).
- In casi simili è essenziale che la parte offesa verifichi e deduca correttamente eventuali periodi di sospensione o interruzione dei termini (es. norme emergenziali) al fine di preservare i diritti civili conseguenti all'accertamento penale.
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