Cassazione Civile, Sentenza n. 40999/2021 del 21/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Controversia relativa alla restituzione di somme percepite in esecuzione individuale dopo la dichiarazione di fallimento: il Tribunale aveva ritenuto che, a fronte del fallimento, la prosecuzione dell'esecuzione fondiaria richiedeva sia l'esistenza del credito sia la sua ammissione allo stato passivo; in difetto l'assegnazione delle somme in esecuzione era meramente provvisoria e doveva essere restituita. Era inoltre contestata la condotta dilatoria e il rifiuto di dare esecuzione al giudicato di rigetto dell'insinuazione al passivo, fattori che giustificavano la condanna per responsabilità processuale aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c. In appello si è discusso anche della legittimazione passiva di Unicredit, del ruolo del cessionario percettore delle somme (doBank/Aspra) e della disciplina applicabile ai crediti fondiari e al rapporto tra esecuzione individuale fondiaria e procedura concorsuale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi, confermando le statuizioni della Corte d'appello. Ha ritenuto insussistenti o inammissibili varie censure di DoValue e di Unicredit, ha dato rilievo al giudicato sul diritto della Curatela alla ripetizione delle somme percepite in esecuzione individuale e ha condiviso la valutazione di concorso di responsabilità tra le parti che hanno disposto o percepito le somme. Ha confermato la condanna in solido dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali in favore della Curatela (liquidate in euro 13.300,00 oltre euro 200,00 per esborsi, 15% spese forfettarie e accessori legali) e la condanna in solido al pagamento di euro 10.000,00 a titolo di responsabilità processuale aggravata. Ha inoltre disposto compensazione di alcune spese per reciproca soccombenza tra i ricorrenti.
Norme richiamate
art. 96, terzo comma, cod. proc. civ.
La Corte ha ritenuto applicabile la norma per punire la condotta processuale aggravata: procrastinazione del pagamento nonostante il giudicato e mancata contestazione del diritto alla ripetizione delle somme giustificano la condanna ex art. 96(3).
art. 112, cod. proc. civ.
Invocato dalle parti per censurare cambiamenti di decisione oltre le doglianze svolte; la Corte ha ritenuto inammissibili come nuove alcune censure che introducevano questioni non coltivate in sede di merito e ha richiamato i limiti dell'impugnazione di legittimità.
art. 161, d.lgs. n. 385/1993 (disposizioni transitorie)
Richiamato dalle parti per sostenere l'applicabilità della disciplina fondiaria previgente; la Corte ha comunque ritenuto assorbita la questione dalla valutazione del giudicato sul diritto della Curatela alla ripetizione delle somme.
artt. 51 e 52 legge fallimentare (testo anteriore a d.lgs. n. 5/2006)
Richiamati in relazione all'intervento dell'amministrazione fallimentare nell'esecuzione individuale. La Corte ha comunque confermato che, indipendentemente dalle questioni interpretative, il diritto della Curatela alla ripetizione delle somme è emerso e la responsabilità di chi ha disposto o percepito le somme è configurabile.
artt. 569 e ss., cod. proc. civ.
Norme sulla regolazione delle spese e sulla fase esecutiva; invocate dalle parti in ordine alla ripartizione e alla restituzione delle somme. La Corte ha ammesso che la fase istruttoria (produzione documenti) è esistita e ha consentito la liquidazione delle spese correlate.
art. 2770 cod. civ.
Riferimento in tema di ripetizione di indebito e rapporti tra chi ha percepito e chi ha diritto: la Corte ha ritenuto che il diritto della Curatela alla ripetizione fosse fondato in ragione della provvisorietà dell'assegnazione in esecuzione individuale.
art. 334 cod. proc. civ.
Richiamato per giustificare l'ammissibilità dell'impugnazione incidentale anche se tardiva quando l'impugnazione principale modifica l'assetto di interessi; la Corte ha confermato l'ammissibilità del gravame incidentale in tali condizioni.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato in punto di trasparenza del dispositivo e della determinazione delle somme eventualmente dovute a titolo di responsabilità processuale aggravata; la Corte ne dà atto per le modalità di pagamento.
Massime di principio
- Dopo la dichiarazione di fallimento, le somme percepite in esecuzione individuale sono, di regola, meramente provvisorie: la loro conservazione è subordinata non solo all'esistenza del credito ma anche alla sua ammissione allo stato passivo; in assenza di ammissione il curatore ha diritto alla ripetizione.
- Chi, pur non essendo il titolare originario del credito, percepisce o dispone delle somme (cessionario, intermediario, soggetto che incassa) può concorrere, anche solidalmente, nella responsabilità per la restituzione se il meccanismo di incasso ha favorito la distrazione rispetto alla massa fallimentare.
- Il rifiuto di dare esecuzione a un giudicato che riconosce il diritto della curatela alla ripetizione, unitamente a condotte dilatorie e all'assenza di contestazione fondata del diritto rivendicato dalla curatela, può integrare responsabilità processuale aggravata ai sensi dell'art. 96(3) c.p.c.
- Questioni nuove o non tempestivamente dedotte in grado di merito rischiano di essere dichiarate inammissibili in Cassazione: per ottenere riesame in sede di legittimità è necessario che le doglianze siano state adeguatamente coltivate nei precedenti gradi.
- L'impugnazione incidentale tardiva può essere ammessa quando l'impugnazione principale mette in discussione l'assetto di interessi precedentemente accettato da un coobbligato solidale; pertanto il coobbligato ha un interesse concreto a proporre gravame incidentale anche oltre i termini ordinari.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- Sentenza civile · 21 dic 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 41134/2021 del 21/12/2021
- Sentenza civile · 21 dic 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 40992/2021 del 21/12/2021
- Sentenza civile · 21 dic 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 40995/2021 del 21/12/2021
- Sentenza civile · 21 dic 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 40993/2021 del 21/12/2021
- Sentenza civile · 21 dic 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 40913/2021 del 21/12/2021
- Sentenza civile · 21 dic 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 40914/2021 del 21/12/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →