Sentenza del 03/01/2020 n. 10 - Comm. Trib. Prov. Macerata
Locazione di immobile commerciale e morosità del conduttore. Pagamento IRPEF. È dovuta.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione di avviso di accertamento IRPEF relativo all'anno 2012 per canoni di locazione di un immobile commerciale (e altro immobile abitativo). La controversia verteva sull'assoggettamento a tassazione dei canoni maturati nel 2012 ma non riscossi a causa della morosità del conduttore (soc. S A Srl). Il locatore aveva inviato lettera raccomandata il 18/10/2012 richiamando la clausola risolutiva espressa (punto 8 del contratto) che prevedeva la risoluzione decorsi 10 giorni dall'intimazione in caso di mancato pagamento; successivamente si era proceduto con intimazione di sfratto e infine con transazione e rilascio dell'immobile. Il contribuente sosteneva che, essendo il contratto risolto, i canoni non riscossi non dovevano essere assoggettati a IRPEF per il 2012.
La decisione
Il ricorso è stato respinto. La Commissione ha ritenuto che il criterio decisivo sia la vigenza del contratto: fino al momento in cui il contratto era ancora vigente i canoni maturati, anche se non incassati, sono imponibili. La clausola risolutiva si è perfezionata per effetto della lettera del 18/10/2012 decorsi 10 giorni, pertanto i canoni maturati fino a quella data (ossia per il periodo di fatto ancora coperto dal contratto nel 2012) sono soggetti a IRPEF. La successiva ordinanza di convalida dello sfratto del 22/1/2013 è irrilevante ai fini dell'imposizione sui canoni maturati nel 2012. La transazione intervenuta conferma la rilevanza economica dei canoni non riscossi. Spese compensate.
Norme richiamate
Codice Civile - art. 1456
La clausola risolutiva espressa opera automaticamente se ricorre l'inadempimento e i termini previsti: la risoluzione del contratto è considerata avvenuta al decorso del termine di cui alla lettera di intimazione (qui 10 giorni dalla raccomandata del 18/10/2012).
Corte Costituzionale, sentenza n. 362/2000
sentenza n. 362 del 26/7/2000
Principio che il momento determinante per l'assoggettamento a imposta delle rendite da locazione è la vigenza del contratto: i canoni maturati durante la vigenza contrattuale sono imponibili anche se non riscossi.
Massime di principio
- La morosità del conduttore non esonera dall'imposizione sui canoni: sono tassabili i canoni maturati durante la vigenza del contratto anche se non riscossi.
- La risoluzione del contratto rileva ai fini fiscali solo dal momento in cui si concreta effettivamente (es. decorso del termine previsto dalla clausola risolutiva o provvedimento giurisdizionale), quindi è determinante provare la data effettiva di cessazione della vigenza contrattuale.
- La mera successiva convalida di sfratto o il rilascio giudiziale dell'immobile non sovvertono automaticamente la tassazione dei canoni maturati precedentemente alla risoluzione effettiva.
- Una transazione che prende in considerazione i canoni non riscossi può costituire elemento probatorio della loro rilevanza economica e quindi della loro imponibilità.
- In situazioni analoghe è opportuno documentare con cura le date (notifiche, ricevute di raccomandata, termini decorrenza clausole risolutive, atti giudiziari e accordi transattivi) per determinare con precisione il periodo di vigenza del contratto e l'eventuale momento di estinzione dei canoni imponibili.
- Se si ottiene una rinuncia espressa al credito (es. patto transattivo con rinuncia al recupero dei canoni), va valutato l'effetto fiscale di tale rinuncia e la eventuale deducibilità o imputazione del corrispettivo, avvalendosi di consulenza fiscale specifica.
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